Art. 3. Trasferimento delle risorse finanziarie 1. Nell'allegato B al presente decreto, sono indicate le risorse finanziarie annue da trasferire all'I.N.P.S., relative al personale di cui all'art. 2, comma 1, nonche' quelle necessarie per la copertura dei costi di funzionamento del personale medico, componente le commissioni mediche di verifica. Per l'anno 2007, le modalita', anche temporali, del trasferimento sono individuate nell'allegato C al presente decreto. 2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce all'I.N.P.S., relativamente al personale trasferito ai sensi del presente decreto, le corrispondenti quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e, limitatamente all'anno 2007, le corrispondenti quote delle risorse variabili del predetto fondo. 3. La quota parte delle risorse finanziarie trasferite all'I.N.P.S., relative al trattamento accessorio, confluira' nei diversi fondi per il trattamento economico e tali risorse sono considerate importi fissi ex art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.