Art. 3.
               Trasferimento delle risorse finanziarie
  1.  Nell'allegato  B  al presente decreto, sono indicate le risorse
finanziarie  annue  da trasferire all'I.N.P.S., relative al personale
di  cui  all'art.  2,  comma 1,  nonche'  quelle  necessarie  per  la
copertura dei costi di funzionamento del personale medico, componente
le  commissioni  mediche  di verifica. Per l'anno 2007, le modalita',
anche  temporali,  del trasferimento sono individuate nell'allegato C
al presente decreto.
  2.  Con  proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
individua  e  trasferisce  all'I.N.P.S.,  relativamente  al personale
trasferito  ai  sensi  del  presente decreto, le corrispondenti quote
delle   risorse   certe   del   Fondo  unico  di  amministrazione  e,
limitatamente  all'anno  2007,  le corrispondenti quote delle risorse
variabili del predetto fondo.
  3.   La   quota   parte   delle   risorse   finanziarie  trasferite
all'I.N.P.S.,  relative  al  trattamento  accessorio,  confluira' nei
diversi  fondi  per  il  trattamento  economico  e  tali risorse sono
considerate   importi   fissi  ex  art.  1,  comma 191,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266.