Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  I  verbali  trasmessi  dalle  A.S.L. a decorrere dalla data del
1° aprile 2007 sono esaminati dall'I.N.P.S.
  2.  I  verbali trasmessi anteriormente alla data di cui al comma 1,
la  cui  trattazione  non sia ancora definita alla data del 31 luglio
2007, sono presi in carico dall'I.N.P.S.
  3.  Per  consentire  la  definizione  dei  rapporti e delle istanze
pervenute  alla data di cui al comma 1, il trasferimento all'I.N.P.S.
del   personale,   individuato   ai   sensi   dell'art.  2,  e  delle
corrispondenti  risorse  finanziarie,  di  cui  all'art.  3,  avviene
secondo  le  seguenti  modalita'  e  scadenze:  il  50%  delle unita'
complessivamente  individuate,  con  decorrenza  1° giugno  2007,  il
residuo 50% con decorrenza 1° agosto 2007.
  4.  L'I.N.P.S.  subentra al Ministero dell'economia e delle finanze
nelle  controversie  instaurate  a decorrere dalla data del 1° aprile
2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima
data.