Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. I verbali trasmessi dalle A.S.L. a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 sono esaminati dall'I.N.P.S. 2. I verbali trasmessi anteriormente alla data di cui al comma 1, la cui trattazione non sia ancora definita alla data del 31 luglio 2007, sono presi in carico dall'I.N.P.S. 3. Per consentire la definizione dei rapporti e delle istanze pervenute alla data di cui al comma 1, il trasferimento all'I.N.P.S. del personale, individuato ai sensi dell'art. 2, e delle corrispondenti risorse finanziarie, di cui all'art. 3, avviene secondo le seguenti modalita' e scadenze: il 50% delle unita' complessivamente individuate, con decorrenza 1° giugno 2007, il residuo 50% con decorrenza 1° agosto 2007. 4. L'I.N.P.S. subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.