Art. 2. Limitazioni di impiego per la sostanza attiva cinosulforon 1. Nelle aree precisate nell'allegato 1, l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti cinosulfuron e' consentito sulla stessa particella catastale esclusivamente ad anni alterni. 2. Nell'anno in cui essi non potranno essere utilizzati, si dovranno impiegare prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive non considerate vulneranti ai sensi del presente decreto. 3. L'impiego di prodotti fitosanitari contenenti cinosulfuron e' comunque consentito fino al 31 dicembre 2007, conformemente a quanto stabilito nel decreto dirigenziale del 25 marzo 2004.