Art. 2.
     Limitazioni di impiego per la sostanza attiva cinosulforon
  1.  Nelle  aree  precisate  nell'allegato 1, l'impiego dei prodotti
fitosanitari  contenenti  cinosulfuron  e'  consentito  sulla  stessa
particella catastale esclusivamente ad anni alterni.
  2.  Nell'anno  in  cui  essi  non  potranno  essere  utilizzati, si
dovranno  impiegare  prodotti  fitosanitari contenenti altre sostanze
attive non considerate vulneranti ai sensi del presente decreto.
  3.  L'impiego  di  prodotti fitosanitari contenenti cinosulfuron e'
comunque  consentito fino al 31 dicembre 2007, conformemente a quanto
stabilito nel decreto dirigenziale del 25 marzo 2004.