Art. 6.
                              Obblighi
  I.  Nelle aree oggetto di intervento e' obbligatorio conservare per
due  anni  la  documentazione  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  n.  290/2001,  art.  42,  comma 3,  relativo  ai  dati di
produzione, vendita ed utilizzazione.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 9 marzo 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 39