Art. 6. Obblighi I. Nelle aree oggetto di intervento e' obbligatorio conservare per due anni la documentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, art. 42, comma 3, relativo ai dati di produzione, vendita ed utilizzazione. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 9 marzo 2007 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 39