Art. 7. 1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2007, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2006, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali: 4,7% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00; 5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00 fino a Euro 10.329.138,00; 6,8% oltre Euro 10.329.138,00. 2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unita' locali, e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico. 4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2007 Il vice Ministro dello sviluppo economico D'Antoni Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 309