IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di conversione del
decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 536, relativa alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione unica del farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4  ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali
innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati
ma   non   sul   territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora
autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali
da  impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da quella
autorizzata  da  erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;
  Visto   ancora   il   provvedimento  CUF  datato  31  gennaio  2001
concernente  il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti nel
succitato  elenco,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24
marzo 2001;
  Atteso  che  il medicinale «bevacizumab» (Avastin), gia' registrato
ed  in  commercio per altre indicazioni terapeutiche, puo' costituire
una  valida alternativa terapeutica nel trattamento delle maculopatie
essudative e del glaucoma neovascolare;
  Ritenuto  opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia
la  prescrizione  di  detto  medicinale  a totale carico del Servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuto   necessario   dettare  le  condizioni  alle  quali  detto
medicinale  viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento
datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Tenuto  conto  della decisione assunta dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica  (CTS)  nella  riunione  del  3 e 4 aprile 2007 -
Verbale n. 42;
  Ritenuto   pertanto   di   includere  il  medicinale  «bevacizumab»
(Avastin)  nell'elenco  dei  medicinali erogabili a totale carico del
Servizio  sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge 23
dicembre  1996,  n.  648,  per l'indicazione terapeutica: trattamento
delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;
                             Determina:
                               Art. 1.
  Il   medicinale  «bevacizumab»  (Avastin)  e'  inserito,  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito   dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco
istituito  col  provvedimento  della  Commissione  unica  del farmaco
citato in premessa.