Art. 2.
  Il  medicinale  di  cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del
Servizio  sanitario  nazionale  per  il trattamento delle maculopatie
essudative e del glaucoma neovascolare, nel rispetto delle condizioni
per  esso  indicate  nell'allegato  1  che  fa parte integrante della
presente determinazione.
  La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2007
                                       Il direttore generale: Martini