Art. 13.
  Il  numero  dei  lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni  di  crisi  occupazionale  saranno  definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi nelle singole regioni di cui al presente
decreto d'intesa con le parti sociali.