Art. 15. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 14, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le direzioni regionali del lavoro, le regioni e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa