Art. 15.
  Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato  dal  precedente  art.  14,  l'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale,  le direzioni regionali del lavoro, le regioni e
Italia  Lavoro  sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti
all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente
provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 maggio 2007

                                        Il Ministro del lavoro
                                       e della previdenza sociale
                                                 Damiano
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
     Padoa Schioppa