Art. 3.
  1.  Il  versamento del contributo annuale di cui all'art. 123 della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, e' effettuato entro il 15 luglio in
relazione  al  fatturato  del  primo  semestre ed entro il 15 gennaio
dell'anno successivo in relazione al fatturato del secondo semestre.
  2.  Le  modalita' di versamento del contributo sono quelle indicate
nell'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica del 14 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2000.