Art. 3. 1. Il versamento del contributo annuale di cui all'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' effettuato entro il 15 luglio in relazione al fatturato del primo semestre ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo in relazione al fatturato del secondo semestre. 2. Le modalita' di versamento del contributo sono quelle indicate nell'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2000.