Art. 2.
  La competenza a svolgere le funzioni inerenti alle attivita' di cui
all'art.  1,  comma 1, lettere b), c), d) e) ed f), e' attribuita, ai
sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
15 dicembre  2003,  n. 385 e dell'art. 10, comma 1, lettere a), c) ed
f)  del decreto ministeriale 1° ottobre 2004 citato in premessa, alla
direzione  per  le  strategie, ufficio 6° - contrasto delle attivita'
illegali.
  Le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), saranno svolte
dalla  medesima  direzione  per  le strategie, ufficio 6° - contrasto
delle  attivita'  illegali  -, in collaborazione con gli uffici della
direzione  per  i  giochi  competenti per materia, in applicazione di
quanto   previsto  dall'art.  10,  comma 1,  lettera a)  del  decreto
ministeriale 1° ottobre 2004.
  La competenza a svolgere le funzioni inerenti alle attivita' di cui
all'art.  1,  comma 1,  lettera g)  ed h),  sono attribuite, ai sensi
dell'art.  34, comma 5, del decreto ministeriale 1° ottobre 2004, del
decreto  direttoriale  n. 12/CGV del 20 settembre 2005 e dell'art. 17
della   legge   24 novembre  1981,  n.  689,  agli  Uffici  regionali
territorialmente competenti.
  L'attivita' di indirizzo e coordinamento, a livello centrale, delle
suindicate    competenze    attribuite    agli    Uffici    regionali
territorialmente   competenti   e'   affidata  provvisoriamente  alla
direzione  per  le  strategie, ufficio 6° - contrasto delle attivita'
illegali,  che  svolgera'  una  funzione  di  supporto, sia in ambito
tecnico  che giuridico, in merito alle attivita' istruttorie compiute
dagli   Uffici   regionali   stessi,  relativamente  alle  specifiche
fattispecie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 maggio 2007
                                          Il direttore generale: Tino