Art. 2. La competenza a svolgere le funzioni inerenti alle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f), e' attribuita, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e dell'art. 10, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto ministeriale 1° ottobre 2004 citato in premessa, alla direzione per le strategie, ufficio 6° - contrasto delle attivita' illegali. Le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), saranno svolte dalla medesima direzione per le strategie, ufficio 6° - contrasto delle attivita' illegali -, in collaborazione con gli uffici della direzione per i giochi competenti per materia, in applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 1° ottobre 2004. La competenza a svolgere le funzioni inerenti alle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) ed h), sono attribuite, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto ministeriale 1° ottobre 2004, del decreto direttoriale n. 12/CGV del 20 settembre 2005 e dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli Uffici regionali territorialmente competenti. L'attivita' di indirizzo e coordinamento, a livello centrale, delle suindicate competenze attribuite agli Uffici regionali territorialmente competenti e' affidata provvisoriamente alla direzione per le strategie, ufficio 6° - contrasto delle attivita' illegali, che svolgera' una funzione di supporto, sia in ambito tecnico che giuridico, in merito alle attivita' istruttorie compiute dagli Uffici regionali stessi, relativamente alle specifiche fattispecie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2007 Il direttore generale: Tino