IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n, 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki, nata il 24 luglio 1981 a Rodi, cittadina greca, diretta ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo greco di psicologa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Diploma in Psicologia», conseguito presso l'«Universita' di scienze sociali e politiche, corso di psicologia "Pandion" di Atene» in data 15 ottobre 1996; Considerato che e' in possesso della licenza di esercizio della professione di psicologo come attestato in data 17 ottobre 2006 dall'«Autonomia prefettizia del Dodecanneso» Direzione servizi sociali sezione sanitaria; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) teoria e tecnica dei tests, 2) psicologia dinamica, 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente 12 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki nata il 24 luglio 1981 a Rodi, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A in Italia.