Art. 4. Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4 e di quanto previsto dal decreto operazione, gli immobili trasferiti sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio dal Fondo ai sensi del contratto di locazione previsto dal decreto operazione e assegnati in uso dall'Agenzia del demanio ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal decreto operazione e con effetto dalla data di efficacia ai soggetti assegnatari che, in base al predetto disciplinare, corrispondono all'Agenzia del demanio un canone in relazione agli immobili assegnati. Con apposito successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' fissato l'importo del canone annuo complessivo rivalutato da corrispondere all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 351, e la ripartizione del suddetto canone tra i soggetti assegnatari. Con il medesimo decreto e' regolata la corresponsione della differenza tra quanto previsto dall'art. 2 del decreto di chiusura e il nuovo canone come sopra determinato. Per il pagamento all'Agenzia del Demanio di tale importo si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.