Art. 4.
  Ai  sensi  del  comma 2-ter  dell'art.  4  e di quanto previsto dal
decreto   operazione,   gli  immobili  trasferiti  sono  concessi  in
locazione all'Agenzia del demanio dal Fondo ai sensi del contratto di
locazione   previsto  dal  decreto  operazione  e  assegnati  in  uso
dall'Agenzia  del  demanio  ai sensi del disciplinare di assegnazione
previsto dal decreto operazione e con effetto dalla data di efficacia
ai  soggetti  assegnatari  che,  in  base  al  predetto disciplinare,
corrispondono  all'Agenzia  del  demanio  un canone in relazione agli
immobili  assegnati.  Con  apposito  successivo  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze e' fissato l'importo del canone annuo
complessivo  rivalutato  da  corrispondere all'Agenzia del demanio ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge n. 351, e la ripartizione del
suddetto  canone  tra i soggetti assegnatari. Con il medesimo decreto
e'  regolata  la  corresponsione della differenza tra quanto previsto
dall'art.  2  del  decreto  di  chiusura e il nuovo canone come sopra
determinato. Per il pagamento all'Agenzia del Demanio di tale importo
si  fa  fronte  prioritariamente  con  la ripartizione, per conto dei
soggetti  assegnatari,  del  fondo di cui al comma 1, quinto periodo,
dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.