L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 9 maggio 2007;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del  26 giugno  2003  relativa a norme
comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica (di seguito:
direttiva 2003/54/CE);
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
    il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 136/2001;
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato;
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  periodo  di  regolazione  2004-2007,  approvato  con deliberazione
30 gennaio   2004   n.   5/2004,  come  successivamente  integrato  e
modificato (di seguito: Testo integrato);
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006, n.
105/2006 (di seguito: Codice di condotta commerciale);
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n.
111/2006 come successivamente integrato e modificato;
    la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/2006;
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n.
152/2006 (di seguito: deliberazione n. 152/2006);
    la determinazione del direttore generale dell'Autorita' 29 giugno
2006, n. 26/2006 (di seguito: determinazione n. 26/2006);
    il  documento  per  la  consultazione  7 febbraio  2007,  atto n.
5/2007,  intitolato  «Strumenti di confrontabilita' dei prezzi scheda
di   riepilogo  dei  corrispettivi  di  cui  al  Codice  di  condotta
commerciale  per  la  vendita  di  energia elettrica (allegato A alla
deliberazione  30 maggio  2006,  n. 105/2006)» (di seguito: documento
per la consultazione).
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,  della  legge  n.  481/1995 e'
finalita'  dell'Autorita' garantire la promozione della concorrenza e
dell'efficienza  nei  servizi  di pubblica utilita', nonche' adeguati
livelli   di   qualita'   nei   servizi  medesimi  in  condizioni  di
economicita'  e  di  redditivita',  assicurandone la fruibilita' e la
diffusione  sull'intero  territorio  nazionale, promuovendo la tutela
degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa
comunitaria  e  degli  indirizzi  di  politica generale formulati dal
Governo;
    l'art.  2,  comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna
all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza
delle  condizioni  di svolgimento dei servizi al fine di garantire la
massima   trasparenza,   la   concorrenzialita'   dell'offerta  e  la
possibilita'  di  migliori  scelte  da parte degli utenti intermedi o
finali;
    per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva
2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art.
14,  comma 5-quater  e  comma 5-quinquies  del decreto legislativo n.
79/1999,  come  integrato  dall'art.  1,  comma 30,  della  legge  n.
239/2004,  sono  clienti  idonei  dall'1 luglio  2004 tutti i clienti
finali non domestici e dall'1 luglio 2007 tutti i clienti finali;
    al  fine  di  assicurare ai clienti finali un adeguato livello di
garanzia  nella  fase  pre-contrattuale e di fornire strumenti per il
confronto  delle  offerte proposte dagli esercenti del mercato libero
elettrico,  l'Autorita' ha definito il Codice di condotta commerciale
per  la  vendita  di  energia  elettrica  ai  clienti  idonei  finali
alimentati   in  bassa  tensione  che  sancisce  regole  generali  di
correttezza  e  di trasparenza che i venditori devono applicare nelle
fasi  di  promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di
modifica del contratto gia' stipulato;
    l'art.  11,  comma 1, lettere a), b) e c), del Codice di condotta
commerciale  prevede  che,  prima  della  conclusione del contratto o
comunque  entro dieci giorni dalla conclusione, se questa e' avvenuta
mediante  tecniche  di comunicazione a distanza che non consentono la
trasmissione  immediata  del  documento,  debbano essere consegnati o
trasmessi  al  cliente  una copia del contratto, una nota informativa
che  riporta  in  calce  gli elementi identificativi dell'esercente e
dell'incaricato  che ha proposto o concluso il contratto e una scheda
riepilogativa  dei  corrispettivi,  conforme  allo schema predisposto
dall'Autorita';
    per  l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 1, e'
necessario   che   la   consegna   della  documentazione  di  cui  ai
punti a), b)   e c)   del   medesimo   comma,   avvenga  prima  della
sottoscrizione,  da  parte  del  cliente, della proposta contrattuale
irrevocabile;
    l'Autorita'  ha istituito, ai fini della definizione della scheda
di   riepilogo   dei  corrispettivi,  un  Gruppo  di  lavoro  con  la
partecipazione   dei   rappresentanti  dei  clienti  finali  e  degli
operatori  (di  seguito:  Gruppo  di  lavoro); il Gruppo di lavoro e'
stato avviato con la determinazione n. 26/2006;
    tenuto  conto  degli  esiti delle attivita' del Gruppo di lavoro,
l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione nel quale ha
proposto, tra l'altro, che:
      a)  la  scheda  di  riepilogo  dei  corrispettivi per i clienti
finali non domestici sia differenziata da quella per i clienti finali
domestici,  prevedendo  che, relativamente ai servizi base, la scheda
dei   clienti   non   domestici  riporti  la  disaggregazione  tra  i
corrispettivi  per  l'uso  delle  reti  e  il  servizio di misura e i
corrispettivi  di  acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento
dell'energia   elettrica   e   che,   ai   fini   di   una   maggiore
semplificazione,   la  scheda  per  i  clienti  domestici  riporti  i
corrispettivi  suddivisi  in  quota  fissa,  quota  potenza  e  quota
energia, senza ulteriori disaggregazioni;
      b)  l'esercente  non  sia tenuto ad indicare nella scheda per i
clienti  finali  non  domestici  i  valori dei corrispettivi relativi
all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore,
ma  che sia sufficiente indicarne la presenza con un segno di spunta,
mentre  nella  scheda  per  i  clienti finali domestici il valore dei
corrispettivi  relativi  all'uso  delle  reti  e ai servizi di misura
fatturati  dal  distributore  debba  essere  sommato  al  valore  dei
corrispettivi di vendita previsti dall'offerta per la quota fissa, la
quota potenza e la quota energia;
      c) la scheda per i clienti domestici riporti un riquadro per il
calcolo  a  preventivo  della  spesa  annua  del  cliente comprese le
imposte per livelli di consumo e di potenza impegnata prestabiliti;
      d)  l'esercente  non  sia  tenuto  ad  indicare  nella scheda i
corrispettivi  gia'  applicati al cliente al momento in cui l'offerta
viene proposta;
      e)  l'esercente  il  servizio  di  distribuzione  sia  tenuto a
pubblicare  nel  proprio  sito  internet  le  opzioni  tariffarie  di
distribuzione  approvate  dall'Autorita' ai sensi del Testo integrato
secondo un prospetto uniforme;
    le  osservazioni  al  documento  per la consultazione inviate dai
soggetti interessati hanno evidenziato:
      a)  un  sostanziale accordo per quanto riguarda le modalita' di
compilazione  della  scheda  di  riepilogo  dei  corrispettivi  e  la
struttura della scheda per i clienti non domestici;
      b)  la necessita' di apportare alcune modifiche di dettaglio ai
riquadri  della  scheda,  con  particolare  riguardo  alle  unita' di
misura, agli oneri accessori ed alla disposizione dei riquadri;
      c)  la  richiesta  di abrogare la previsione di cui all'art. 6,
comma 4,  del  Codice  di  condotta commerciale, in tema di incidenza
percentuale  media  dello  sconto  sul  prezzo  finale al netto delle
imposte  e  la  previsione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), in
tema di valori dei corrispettivi soggetti a indicizzazione;
      d)   disaccordo,   da   parte  degli  esercenti  e  delle  loro
associazioni,  circa  l'inserimento  nella  scheda  di  riepilogo dei
corrispettivi   per   i  clienti  finali  domestici  di  un  riquadro
contenente  il  calcolo a preventivo della spesa annua per livelli di
consumo  e  potenza prestabiliti, in quanto la sua predisposizione e'
ritenuta eccessivamente gravosa in termini gestionali e di costi;
      e)   un   sostanziale  accordo,  da  parte  delle  associazioni
rappresentative dei clienti finali, circa la necessita' che la scheda
per  i  clienti  domestici  presenti  una struttura semplificata, non
riportando  la  disaggregazione  tra  i corrispettivi per l'uso delle
reti  e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita,
dispacciamento e sbilanciamento;
      f).  la  richiesta, da parte delle associazioni rappresentative
dei  clienti  finali, che venga fornita dall'esercente l'informazione
relativa  alla  spesa  annua calcolata in base al consumo effettivo e
alle caratteristiche di prelievo del singolo cliente finale;
      g)  un  sostanziale  accordo per quanto riguarda l'obbligo, per
gli  esercenti il servizio di distribuzione, di pubblicare le opzioni
tariffarie  di  distribuzione  di  cui  al Testo integrato secondo un
prospetto uniforme;
    in  relazione  al  processo  di  revisione  in  atto  del sistema
tariffario  per  le utenze domestiche non sono al momento noti alcuni
elementi  di  contesto  che  influenzano le modalita' di compilazione
della  scheda  per i clienti finali domestici nella parte relativa ai
corrispettivi;
    i   documenti   di   fatturazione  dei  consumi  di  elettricita'
riportano,  per  la maggior parte dei clienti finali, i corrispettivi
espressi in euro;
    in  relazione  alle  esigenze  manifestate  da parte dei soggetti
rappresentativi  dei clienti finali, l'attivita' del Gruppo di lavoro
proseguira'  con l'obiettivo di individuare ulteriori e piu' completi
strumenti  volti  a  favorire  la  confrontabilita'  delle offerte, a
particolare  tutela dei clienti dotati di minore forza contrattuale e
conoscenza del mercato.
  Ritenuto che:
    sia opportuno confermare l'ambito di applicazione della scheda di
riepilogo  dei  corrispettivi  cosi'  come  previsto  dal  Codice  di
condotta commerciale;
    sia  opportuno  prevedere,  in  linea  con  quanto  proposto  nel
documento   per   la   consultazione  e  con  quanto  disposto  dalla
deliberazione  n. 152/2006, per il quadro di dettaglio della bolletta
elettrica  una  scheda  di  riepilogo  per  i  clienti  non domestici
riportante,  relativamente al servizio base, la disaggregazione tra i
corrispettivi  per  l'uso  delle  reti  e  il  servizio di misura e i
corrispettivi  di  acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento
dell'energia elettrica;
    sia  necessario  tenere  conto  delle  osservazioni  pervenute al
documento  per  la  consultazione riguardanti la specificazione degli
oneri accessori opzionali e l'omogeneizzazione delle unita' di misura
di  cui  all'art.  6,  comma 1,  lettera b)  del  Codice  di condotta
commerciale  con  le  unita' di misura utilizzate per la compilazione
delle bollette;
    non  sia  opportuno,  in relazione alle esigenze di trasparenza e
corretta  informazione  nei confronti dei clienti finali in relazione
agli  sconti  e alle indicizzazioni previsti dalle offerte, eliminare
gli obblighi di cui all'art. 6 comma 1, lettera d), e di cui all'art.
6, comma 4, del Codice di condotta commerciale;
    in  vista  dell'acquisizione  dell'idoneita'  da parte di tutti i
clienti  domestici sia necessario predisporre ulteriori strumenti che
agevolino  la  scelta  consapevole  del nuovo venditore, a tutela dei
clienti  dotati  di  minor forza contrattuale e scarsa conoscenza del
mercato;
    in  relazione  alle  criticita'  gestionali  segnalate in fase di
consultazione  e  al processo di revisione del sistema tariffario per
le    utenze    domestiche   in   atto   sia   opportuno   prevedere,
transitoriamente, che la scheda di riepilogo per i clienti domestici:
      a)  venga  consegnata  soltanto  nel  caso di offerte a clienti
domestici  a  cui,  al  momento dell'offerta, siano applicate tariffe
indifferenziate per fasce orarie e uniche a livello nazionale;
      b)  non  contenga per ora il riquadro relativo ai corrispettivi
per i servizi base;
    per   le   offerte   a   clienti  domestici  a  cui,  al  momento
dell'offerta,  siano  applicate  tariffe  diverse da quelle di cui al
precedente  alinea, sia comunque facolta' degli esercenti l'attivita'
di  vendita  di  energia  elettrica elaborare e consegnare ai clienti
finali  domestici  schede  di  riepilogo  analoghe  a quella definite
dall'Autorita'  che consentano di quantificare il risparmio annuo per
il cliente finale;
    sia  opportuno,  al  fine  di  favorire la confrontabilita' delle
offerte,  prevedere nella scheda per i clienti domestici, un riquadro
contenente  il  calcolo  a  preventivo della spesa annua del cliente,
calcolata  per  livelli  di  consumo e di potenza prestabiliti, della
spesa annua derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di
riferimento   stabilite  dall'Autorita'  e  del  risparmio  derivante
dall'offerta;
    sia  necessario  approvare  le  suddette  schede di riepilogo dei
corrispettivi  e  le relative istruzioni di compilazione riportate in
allegato al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e
sostanziale;
    sia  opportuno  fissare la data di entrata in vigore dell'obbligo
di  consegna delle schede di riepilogo per i clienti finali domestici
per  offerte che prevedono l'inizio della somministrazione di energia
elettrica  a  partire  dal  1° luglio 2007 e per i clienti finali non
domestici a far data dal 1° settembre 2007;
    sia opportuno prevedere che siano tenuti al rispetto dell'obbligo
di  consegna  della scheda anche gli esercenti che propongono offerte
per  la fornitura congiunta di energia elettrica e gas; gli eventuali
vantaggi  associati all'offerta congiunta potranno essere valorizzati
negli appositi spazi gia' previsti dalla scheda;
    al  fine  di  agevolare la compilazione della scheda destinata ai
clienti   domestici,   sia   opportuno  che  l'Autorita'  aggiorni  e
pubblichi,   contestualmente  agli  aggiornamenti  di  tariffe  e  di
condizioni  economiche  di  riferimento,  i valori della spesa annua,
calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante
dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite
dall'Autorita' stessa;
    al  fine  di  agevolare da parte di operatori e clienti finali la
consultazione  dei  corrispettivi passanti, fatte salve le previsioni
di  cui  all'art. 4 del Testo integrato, sia necessario prevedere, in
capo   agli  esercenti  il  servizio  di  distribuzione  dell'energia
elettrica,   l'obbligo   di   pubblicare  le  opzioni  tariffarie  di
distribuzione secondo un prospetto definito dall'Autorita';
                              Delibera:
  1)  di  approvare  le  schede di riepilogo dei corrispettivi di cui
all'art.  11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale
e  le  relative  istruzioni per la compilazione, allegate al presente
provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato
A);
  2) di stabilire per gli esercenti il servizio di vendita di energia
elettrica  l'obbligo  di consegna della scheda di riepilogo, ai sensi
dell'art.   11,   comma 1,   lettera c),   del   Codice  di  condotta
commerciale,    per    offerte    che    prevedono   l'inizio   della
somministrazione  di  energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007,
ai  clienti  domestici  che rientrano nell'ambito di applicazione del
medesimo  Codice,  limitatamente,  fino  alla  definizione  del nuovo
sistema  tariffario  per  le  utenze domestiche in bassa tensione, ai
clienti  a  cui  al  momento  dell'offerta  siano  applicate  tariffe
indifferenziate  per  fasce  orarie  e  uniche  a  livello  nazionale
definite dall'Autorita';
  3) di  fissare  al  1° luglio  2007  la  data  di entrata in vigore
dell'obbligo  per  gli  esercenti  il  servizio  di  distribuzione di
pubblicare  le  opzioni  tariffarie  per il servizio di distribuzione
destinate alle utenze in bassa tensione, approvate ai sensi del Testo
integrato, sui propri siti internet, secondo il prospetto allegato al
presente  provvedimento  di  cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato B);
  4) di  fissare  al  1° settembre  2007 la data di entrata in vigore
dell'obbligo  per  gli  esercenti  il  servizio di vendita di energia
elettrica  e/o  di gas di consegnare le schede di riepilogo, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera c) del Codice di condotta commerciale,
ai  clienti  non  domestici che rientrano nell'ambito di applicazione
del medesimo Codice;
  5) di  modificare,  a  decorrere  dal  1° settembre 2007, l'art. 6,
comma 1,  lettera b),  dell'allegato A alla deliberazione n. 105/2006
nei seguenti termini:
    a)  le  parole  «centesimi di euro per kWh» sono sostituite dalle
parole «euro per kWh»;
    b)  le  parole  «centesimi  di euro/cliente/anno» sono sostituite
dalle parole «euro/cliente/anno»;
    c)  le  parole  «centesimi  di  euro per kW/anno» sono sostituite
dalle parole «euro per kW/anno»;
    d)  le parole «centesimi di euro per kvarh» sono sostituite dalle
parole «euro per kvarh»;
prevedendo   che   i  moduli  contrattuali  riportanti  corrispettivi
espressi  in  centesimi  di  euro,  gia'  predisposti  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento,  possano  continuare  ad
essere utilizzati fino al 31 dicembre 2007;
  6) di  provvedere  ad aggiornare e pubblicare, contestualmente agli
aggiornamenti di tariffe e di condizioni economiche di riferimento, i
valori  della  spesa  annua,  calcolata  per  livelli di consumo e di
potenza  prestabiliti,  derivante  dall'applicazione  delle tariffe o
condizioni   di   riferimento  stabilite  dall'Autorita'  stessa;  di
stabilire  che,  in  sede  di  prima  applicazione  delle  schede  di
riepilogo,  gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica
compilino  la  scheda  di  riepilogo  dei  clienti  finali  domestici
utilizzando  i valori riportati nell'allegato C che costituisce parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;
  7) di  conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e
qualita'  del  Servizio  affinche' il medesimo provveda a predisporre
proposte  all'Autorita'  per  l'eventuale adeguamento delle schede di
riepilogo  sulla  base  degli  esiti  del  processo  di revisione del
sistema  tariffario  per  le  utenze  domestiche e tenuto conto degli
ulteriori  elementi  acquisiti  attraverso  l'attivita' del Gruppo di
lavoro  istituito  ai  sensi  della  deliberazione 30 maggio 2006, n.
105/2006;
  8) di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
    Milano, 9 maggio 2007
                                                 Il presidente: Ortis