(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

Scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta di energia
elettrica  di  cui all'articolo 11, lettera c) del Codice di condotta
commerciale  per  la  vendita  di energia elettrica ai clienti idonei
finali  (allegato A  alla  deliberazione  n.  105/06) e istruzioni di
compilazione.

                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento  si  adottano  le
definizioni  di  cui  all'art.  1,  allegato  A alla deliberazione n.
105/2006 ed in particolare:
      a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
      b) clienti  finali  sono  i  clienti  finali idonei del settore
elettrico alimentati in bassa tensione;
      c) Codice  di  condotta  commerciale  e'  il Codice di condotta
commerciale  per  il  settore  elettrico  di  cui all'allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006, n. 105/2006;
      d) scheda  e' la scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi
all'offerta  di  energia  elettrica  di  cui  al  Codice  di condotta
commerciale;
      e) esercenti  sono  gli  esercenti  l'attivita'  di  vendita di
energia elettrica ai clienti idonei finali.
                               Art. 2.
       Scheda di riepilogo e criteri generali di compilazione
    2.1.  Ai  fini  dell'attuazione  di quanto previsto dall'art. 11,
comma 1,   lettera c),   del  Codice  di  condotta  commerciale  sono
definite:
      a) la  scheda  per  i  clienti  finali  non  domestici  di  cui
all'Allegato 1;
      b) la scheda per i clienti finali domestici di cui all'Allegato
2.
    2.2.  L'esercente  compila  la  scheda  in tutte le sue parti con
caratteri  chiari  e leggibili e riporta in testa alla scheda la data
di presentazione dell'offerta ed il suo termine di validita'.
    2.3.  Le  schede  di  cui  agli  allegati  1  e  2,  del presente
provvedimento riportano, i seguenti riquadri:
      a) «Altri oneri/servizi accessori»;
      b) «Modalita' di indicizzazione e variazione»;
      c) «Descrizione dello sconto e/o del bonus»;
      d) «Altri dettagli sull'offerta».
    2.4.  Per  i  soli  clienti  finali non domestici (allegato 1) la
scheda  di  riepilogo  riporta il riquadro denominato «Servizi base»,
nel  quale  sono  elencati i corrispettivi previsti dal contratto con
riferimento   alle  attivita'  connesse  alla  consegna  dell'energia
elettrica  al  cliente  finale, suddivisi tra corrispettivi per l'uso
delle  reti  e  il  servizio  di  misura  e corrispettivi di vendita,
dispacciamento  e  sbilanciamento.  Tale  riquadro deve sempre essere
compilato.
    2.5.  Per  i soli clienti finali domestici la scheda di riepilogo
(allegato  2),  riporta  il riquadro denominato «Calcolo a preventivo
della spesa annua escluse le imposte» di cui al successivo art. 4.
                               Art. 3.
Compilazione  del  riquadro  «Servizi  base» per i clienti finali non
                              domestici
    3.1.  Il  riquadro  denominato  «Servizi base» della scheda per i
clienti non domestici (Allegato 1) riporta le seguenti colonne:
      a) «Denominazione corrispettivi»;
      b) «Corrispettivi inglobati»;
      c) «Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento
Autorita»;
      d) «Corrispettivi previsti dall'offerta»;
      e) «Indicizzazioni/variazioni»;
      f) «Sconti/bonus»;
      g) «Note del cliente».
    3.2.  Per  i  corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di
misura,  qualora  l'offerta  preveda  il trasferimento al cliente dei
corrispettivi  fatturati dal distributore, come previsti dall'opzione
di distribuzione applicata al medesimo cliente, l'esercente indica un
segno  di  spunta  nella  colonna  denominata «Tariffa distributore o
condizioni  economiche  di  riferimento  Autorita». Qualora l'offerta
preveda  l'addebito  di  corrispettivi  in  misura  diversa da quanto
fatturato   dal   distributore   locale,   nella  colonna  denominata
«Corrispettivi  previsti  dall'offerta»  l'esercente deve indicare il
corrispettivo unitario.
    3.3.   Per   i   corrispettivi   di   vendita,  dispacciamento  e
sbilanciamento  l'esercente  deve indicare i corrispettivi di vendita
previsti dalla sua offerta, con le loro eventuali articolazioni nella
colonna  denominata  «Corrispettivi  previsti  dall'offerta». Qualora
siano  definite  condizioni  economiche di riferimento e il contratto
preveda  l'addebito  al cliente del corrispettivo di vendita previsto
dalle  suddette  condizioni  di  riferimento definite dall'Autorita',
l'esercente deve indicare un segno di spunta nella colonna denominata
«Tariffa  del  distributore  o  condizioni  economiche di riferimento
Autorita».
    3.4.  Qualora  l'offerta  preveda il trasferimento al cliente dei
corrispettivi   di   dispacciamento  e  sbilanciamento  di  cui  alla
deliberazione  9 giugno  2006,  n.  111/2006 e successive modifiche e
integrazioni,  i corrispettivi indicati saranno quelli disponibili al
momento dell'offerta, in relazione alle tempistiche di determinazione
dei corrispettivi stessi.
    3.5.  I  corrispettivi indicati nella scheda si intendono vigenti
alla  data  di  presentazione  dell'offerta e applicabili all'energia
elettrica misurata al punto di prelievo del cliente finale.
    3.6. Qualora l'offerta preveda corrispettivi articolati per fasce
orarie,  essi  devono  essere  riportati  in diverse colonne, una per
ciascuna  fascia oraria, con indicazione, in calce alla scheda, della
delimitazione delle fasce orarie stesse.
    3.7.  Qualora  l'offerta  preveda  corrispettivi  articolati  per
scaglioni  di consumo, essi devono essere riportati su diverse righe,
una   per  ciascuno  scaglione  di  consumo,  con  indicazione  della
delimitazione degli scaglioni stessi.
    3.8.  Qualora  l'offerta  preveda  un  corrispettivo unico per la
fornitura di energia elettrica, che non consenta l'individuazione dei
singoli  corrispettivi,  l'esercente  indica un segno di spunta nella
colonna  denominata «Corrispettivi inglobati» e riporta il valore del
corrispettivo  previsto  (espresso  in  Euro/kWh,  o in Euro/cliente,
ecc.)   nella   sezione   relativa   ai   corrispettivi  di  vendita,
dispacciamento e sbilanciamento.
    3.9. Le componenti A, MCT e UC, dovute per la copertura dei costi
sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al
sistema  elettrico, applicabili ai clienti del mercato libero in base
alla  normativa  vigente, si intendono inglobate nei corrispettivi di
riferimento,  cosi'  come previsto dalla direttiva per la trasparenza
dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla
deliberazione n. 152/2006.
    3.10.   Qualora   l'offerta  preveda  corrispettivi  soggetti  ad
indicizzazioni/variazioni  e/o  a  sconti/bonus, in corrispondenza di
tali corrispettivi deve essere posto un segno di spunta nelle colonne
denominate   «Indicizzazioni/variazioni»   e  «Sconti/bonus».  Per  i
corrispettivi  uguali  a  quelli applicati dal distributore per l'uso
delle  reti  e per il servizio di misura o alle condizioni economiche
di  riferimento  fissate  dall'Autorita' ed aggiornati dall'Autorita'
stessa,  l'esercente  non  deve  porre  alcun  segno  di spunta nella
colonna denominata «Indicizzazioni/Variazioni», ma deve riportare nel
riquadro  «Modalita'  di  indicizzazione e variazione» la dicitura di
cui al successivo comma 6.2.
    3.11.  La  colonna denominata «Note del cliente» e' lasciata alla
compilazione da parte del cliente finale.
                               Art. 4.
Compilazione  del  riquadro  «Calcolo  a preventivo della spesa annua
         escluse le imposte» per i clienti finali domestici
    4.1.  Nel riquadro della scheda di riepilogo per i clienti finali
domestici  (Allegato  2) denominato «Calcolo a preventivo della spesa
annua  escluse  le  imposte»  l'esercente  deve riportare per ciascun
livello di consumo indicato:
      a) nella  colonna A la stima della spesa complessiva risultante
dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal
cliente  in relazione all'esecuzione del contratto offerto, eccetto i
corrispettivi  per  i  servizi  accessori  opzionali. I corrispettivi
utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono
vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
      b) nella  colonna B la stima della spesa complessiva pubblicata
dall'Autorita'  e  risultante dall'applicazione, su base annua, delle
tariffe   o  delle  condizioni  economiche  di  riferimento  definite
dall'Autorita'   stessa   e   vigenti   alla  data  di  presentazione
dell'offerta;
      c) nelle colonne C e D, rispettivamente, la stima del risparmio
annuo in euro ed in percentuale risultante dal confronto tra la stima
della  spesa di cui alla precedente lettera b) e la stima della spesa
di cui alla precedente lettera a).
    4.2. La compilazione del riquadro di cui al comma 4.1 deve essere
fatta  per  livelli  di  potenza  pari a 3 kW e a 4,5 kW. E' facolta'
dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad
entrambi i livelli di potenza o predisporre schede distinte per i due
livelli di potenza.
    4.3.  Per offerte riferite a clienti con potenza impegnata fino a
3  kW  gli esercenti devono compilare due riquadri, dei quali uno per
la  tariffa  applicata  ai  contratti  stipulati per le abitazioni di
residenza  e  uno per la tariffa applicata ai contratti stipulati per
le  abitazioni non di residenza. E' facolta' dell'esercente riportare
sulla  medesima  scheda  i riquadri relativi ad entrambe le tipologie
contrattuali  o  predisporre  schede  distinte  per  le due tipologie
contrattuali.
    4.4. Ai fini delle compilazione delle colonne A, C, e D, la spesa
annua deve essere calcolata escludendo le imposte.
    4.5.   Nel   caso   in   cui   l'offerta   preveda  corrispettivi
differenziati  in fasce orarie, l'esercente effettua il calcolo della
spesa  annua  ai  fini  della  compilazione  delle  colonne A, C, e D
ripartendo   i   consumi   nelle   fasce  orarie  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  dei  corrispettivi  dell'offerta, sulla base delle
curve  di prelievo per «cliente tipo» rese disponibili dall'Autorita'
nel proprio sito internet. La ripartizione in fasce orarie utilizzata
deve  essere  esplicitata  dall'esercente  in  calce  al riquadro. E'
facolta' dell'esercente evidenziare anche il risparmio che il cliente
finale  conseguirebbe  allocando  i  consumi su un profilo diverso da
quello  pubblicato  dall'Autorita'. Il profilo utilizzato deve essere
reso noto.
    4.6.  I valori relativi alla stima della spesa complessiva di cui
al  comma 4.1,  lettera b) da inserire nella scheda sono aggiornati e
pubblicati   dall'Autorita'  contestualmente  agli  aggiornamenti  di
tariffe  e condizioni economiche di riferimento. Gli esercenti devono
provvedere  all'aggiornamento  delle  schede da consegnare ai clienti
entro 10 giorni lavorativi da tale pubblicazione.
                               Art. 5.
      Compilazione del riquadro «Altri oneri/servizi accessori»
    5.1.  Il  riquadro  denominato  «Altri  oneri/servizi  accessori»
descrive  gli  eventuali  ulteriori  oneri  previsti  dal  contratto,
comprese  le  componenti aggiuntive di vendita applicabili al cliente
in  base  al  contratto, nonche' i corrispettivi previsti a fronte di
servizi  accessori, diversi dalla prestazione principale, consistente
nella fornitura di energia elettrica.
    5.2.  Il  riquadro  denominato  «Altri  oneri/servizi  accessori»
riporta  una  colonna  per  la  descrizione degli oneri o dei servizi
accessori  rispetto  alla fornitura di energia elettrica, una colonna
per  l'indicazione  dei  relativi  corrispettivi  e una colonna nella
quale  viene evidenziato se il servizio e' previsto dall'offerta come
opzionale o non opzionale.
    5.3.  Nella  scheda  per  i  clienti  domestici il riquadro viene
compilato  soltanto  con  riferimento  ai corrispettivi per i servizi
previsti dall'offerta come opzionali, in quanto i corrispettivi per i
servizi  non  opzionali  sono compresi nel calcolo della spesa di cui
all'art. 4, comma 4.1, lettere a) e c).
    5.4.  Fermo  restando  quanto  previsto all'art. 12 del Codice di
condotta  commerciale  in  tema di variazione unilaterale di clausole
contrattuali,  qualora  il contratto preveda corrispettivi soggetti a
conguaglio,  in  relazione  a circostanze imprevedibili descritte nel
contratto   stesso,  tali  corrispettivi  devono  essere  debitamente
evidenziati.
                               Art. 6.
Compilazione del riquadro «Modalita' di indicizzazione e variazione»
    6.1.  Il  riquadro  denominato  «Modalita'  di  indicizzazione  e
variazione»  illustra le modalita' di calcolo degli aggiornamenti dei
corrispettivi   soggetti   a  indicizzazione/variazione  in  base  al
contratto.  Deve  sempre  essere  compilato qualora l'offerta preveda
forme di indicizzazione.
    6.2.  Nel  riquadro  denominato  «Modalita'  di  indicizzazione e
variazione»   per   ogni   corrispettivo  soggetto  a  indicizzazione
l'esercente  deve  descrivere  le  modalita'  di calcolo di eventuali
indicizzazioni/variazioni,  diverse da quelle previste dall'Autorita'
per  le  tariffe  o  le  condizioni economiche di riferimento da essa
definite,  indicando  il  parametro di indicizzazione/variazione e la
periodicita'   di   aggiornamento,  fermo  restando  quanto  previsto
all'art.  6, comma 1, lettera d), del Codice di condotta commerciale.
Qualora  l'esercente applichi corrispettivi uguali a quelli applicati
dal  distributore  per l'uso delle reti e per il servizio di misura o
le   condizioni  economiche  di  riferimento  fissate  dall'Autorita'
stessa, deve riportare nel riquadro la dicitura «I corrispettivi sono
soggetti     ad    eventuali    indicizzazioni/variazioni    definite
dall'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il   gas,  qualora
applicabili».
                               Art. 7.
 Compilazione del riquadro «Descrizione dello sconto e/o del bonus»
    7.1.  Il  riquadro  denominato  «Descrizione dello sconto e/o del
bonus»  illustra  eventuali  sconti  e/o bonus previsti dall'offerta.
Deve  sempre  essere  compilato  qualora  l'offerta  preveda sconti o
bonus.
    7.2.  Nel  riquadro  denominato «Descrizione dello sconto e/o del
bonus»  per  ogni  voce soggetta a sconto, o a cui venga applicato un
bonus,  l'esercente  e'  tenuto  a  precisare  l'entita' dello sconto
previsto  e le informazioni di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di
condotta  commerciale  e  a fornire informazioni circa l'entita' e le
modalita'  di  applicazione  dei  bonus  previsti dall'offerta. Per i
clienti  domestici  in  presenza  di bonus o sconti applicati solo al
verificarsi  di  particolari  condizioni  previste  dal  contratto  e
pertanto  non incluse nel calcolo della spesa indicata alla colonna A
del  riquadro di cui al comma 4.1, e' facolta' dell'esercente fornire
indicazione  dell'eventuale  ulteriore  risparmio  annuo  rispetto  a
quello gia' evidenziato alle colonne C e D del medesimo riquadro.
                               Art. 8.
       Compilazione del riquadro «Altri dettagli sull'offerta»
    8.1.   Nel  riquadro  denominato  «Altri  dettagli  sull'offerta»
l'esercente deve riportare eventuali informazioni riguardanti aspetti
specifici  dell'offerta  quali, a titolo di esempio, ulteriori premi,
vantaggi,   benefici,  garanzie  di  origine  dell'energia  elettrica
fornita, specificandone i criteri e le modalita' di applicazione.