Allegato A Scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta di energia elettrica di cui all'articolo 11, lettera c) del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (allegato A alla deliberazione n. 105/06) e istruzioni di compilazione. Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si adottano le definizioni di cui all'art. 1, allegato A alla deliberazione n. 105/2006 ed in particolare: a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; b) clienti finali sono i clienti finali idonei del settore elettrico alimentati in bassa tensione; c) Codice di condotta commerciale e' il Codice di condotta commerciale per il settore elettrico di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006, n. 105/2006; d) scheda e' la scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta di energia elettrica di cui al Codice di condotta commerciale; e) esercenti sono gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali. Art. 2. Scheda di riepilogo e criteri generali di compilazione 2.1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale sono definite: a) la scheda per i clienti finali non domestici di cui all'Allegato 1; b) la scheda per i clienti finali domestici di cui all'Allegato 2. 2.2. L'esercente compila la scheda in tutte le sue parti con caratteri chiari e leggibili e riporta in testa alla scheda la data di presentazione dell'offerta ed il suo termine di validita'. 2.3. Le schede di cui agli allegati 1 e 2, del presente provvedimento riportano, i seguenti riquadri: a) «Altri oneri/servizi accessori»; b) «Modalita' di indicizzazione e variazione»; c) «Descrizione dello sconto e/o del bonus»; d) «Altri dettagli sull'offerta». 2.4. Per i soli clienti finali non domestici (allegato 1) la scheda di riepilogo riporta il riquadro denominato «Servizi base», nel quale sono elencati i corrispettivi previsti dal contratto con riferimento alle attivita' connesse alla consegna dell'energia elettrica al cliente finale, suddivisi tra corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento. Tale riquadro deve sempre essere compilato. 2.5. Per i soli clienti finali domestici la scheda di riepilogo (allegato 2), riporta il riquadro denominato «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» di cui al successivo art. 4. Art. 3. Compilazione del riquadro «Servizi base» per i clienti finali non domestici 3.1. Il riquadro denominato «Servizi base» della scheda per i clienti non domestici (Allegato 1) riporta le seguenti colonne: a) «Denominazione corrispettivi»; b) «Corrispettivi inglobati»; c) «Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento Autorita»; d) «Corrispettivi previsti dall'offerta»; e) «Indicizzazioni/variazioni»; f) «Sconti/bonus»; g) «Note del cliente». 3.2. Per i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura, qualora l'offerta preveda il trasferimento al cliente dei corrispettivi fatturati dal distributore, come previsti dall'opzione di distribuzione applicata al medesimo cliente, l'esercente indica un segno di spunta nella colonna denominata «Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento Autorita». Qualora l'offerta preveda l'addebito di corrispettivi in misura diversa da quanto fatturato dal distributore locale, nella colonna denominata «Corrispettivi previsti dall'offerta» l'esercente deve indicare il corrispettivo unitario. 3.3. Per i corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento l'esercente deve indicare i corrispettivi di vendita previsti dalla sua offerta, con le loro eventuali articolazioni nella colonna denominata «Corrispettivi previsti dall'offerta». Qualora siano definite condizioni economiche di riferimento e il contratto preveda l'addebito al cliente del corrispettivo di vendita previsto dalle suddette condizioni di riferimento definite dall'Autorita', l'esercente deve indicare un segno di spunta nella colonna denominata «Tariffa del distributore o condizioni economiche di riferimento Autorita». 3.4. Qualora l'offerta preveda il trasferimento al cliente dei corrispettivi di dispacciamento e sbilanciamento di cui alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/2006 e successive modifiche e integrazioni, i corrispettivi indicati saranno quelli disponibili al momento dell'offerta, in relazione alle tempistiche di determinazione dei corrispettivi stessi. 3.5. I corrispettivi indicati nella scheda si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta e applicabili all'energia elettrica misurata al punto di prelievo del cliente finale. 3.6. Qualora l'offerta preveda corrispettivi articolati per fasce orarie, essi devono essere riportati in diverse colonne, una per ciascuna fascia oraria, con indicazione, in calce alla scheda, della delimitazione delle fasce orarie stesse. 3.7. Qualora l'offerta preveda corrispettivi articolati per scaglioni di consumo, essi devono essere riportati su diverse righe, una per ciascuno scaglione di consumo, con indicazione della delimitazione degli scaglioni stessi. 3.8. Qualora l'offerta preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta l'individuazione dei singoli corrispettivi, l'esercente indica un segno di spunta nella colonna denominata «Corrispettivi inglobati» e riporta il valore del corrispettivo previsto (espresso in Euro/kWh, o in Euro/cliente, ecc.) nella sezione relativa ai corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento. 3.9. Le componenti A, MCT e UC, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, applicabili ai clienti del mercato libero in base alla normativa vigente, si intendono inglobate nei corrispettivi di riferimento, cosi' come previsto dalla direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione n. 152/2006. 3.10. Qualora l'offerta preveda corrispettivi soggetti ad indicizzazioni/variazioni e/o a sconti/bonus, in corrispondenza di tali corrispettivi deve essere posto un segno di spunta nelle colonne denominate «Indicizzazioni/variazioni» e «Sconti/bonus». Per i corrispettivi uguali a quelli applicati dal distributore per l'uso delle reti e per il servizio di misura o alle condizioni economiche di riferimento fissate dall'Autorita' ed aggiornati dall'Autorita' stessa, l'esercente non deve porre alcun segno di spunta nella colonna denominata «Indicizzazioni/Variazioni», ma deve riportare nel riquadro «Modalita' di indicizzazione e variazione» la dicitura di cui al successivo comma 6.2. 3.11. La colonna denominata «Note del cliente» e' lasciata alla compilazione da parte del cliente finale. Art. 4. Compilazione del riquadro «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» per i clienti finali domestici 4.1. Nel riquadro della scheda di riepilogo per i clienti finali domestici (Allegato 2) denominato «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» l'esercente deve riportare per ciascun livello di consumo indicato: a) nella colonna A la stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto offerto, eccetto i corrispettivi per i servizi accessori opzionali. I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta; b) nella colonna B la stima della spesa complessiva pubblicata dall'Autorita' e risultante dall'applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorita' stessa e vigenti alla data di presentazione dell'offerta; c) nelle colonne C e D, rispettivamente, la stima del risparmio annuo in euro ed in percentuale risultante dal confronto tra la stima della spesa di cui alla precedente lettera b) e la stima della spesa di cui alla precedente lettera a). 4.2. La compilazione del riquadro di cui al comma 4.1 deve essere fatta per livelli di potenza pari a 3 kW e a 4,5 kW. E' facolta' dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad entrambi i livelli di potenza o predisporre schede distinte per i due livelli di potenza. 4.3. Per offerte riferite a clienti con potenza impegnata fino a 3 kW gli esercenti devono compilare due riquadri, dei quali uno per la tariffa applicata ai contratti stipulati per le abitazioni di residenza e uno per la tariffa applicata ai contratti stipulati per le abitazioni non di residenza. E' facolta' dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad entrambe le tipologie contrattuali o predisporre schede distinte per le due tipologie contrattuali. 4.4. Ai fini delle compilazione delle colonne A, C, e D, la spesa annua deve essere calcolata escludendo le imposte. 4.5. Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati in fasce orarie, l'esercente effettua il calcolo della spesa annua ai fini della compilazione delle colonne A, C, e D ripartendo i consumi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione dei corrispettivi dell'offerta, sulla base delle curve di prelievo per «cliente tipo» rese disponibili dall'Autorita' nel proprio sito internet. La ripartizione in fasce orarie utilizzata deve essere esplicitata dall'esercente in calce al riquadro. E' facolta' dell'esercente evidenziare anche il risparmio che il cliente finale conseguirebbe allocando i consumi su un profilo diverso da quello pubblicato dall'Autorita'. Il profilo utilizzato deve essere reso noto. 4.6. I valori relativi alla stima della spesa complessiva di cui al comma 4.1, lettera b) da inserire nella scheda sono aggiornati e pubblicati dall'Autorita' contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e condizioni economiche di riferimento. Gli esercenti devono provvedere all'aggiornamento delle schede da consegnare ai clienti entro 10 giorni lavorativi da tale pubblicazione. Art. 5. Compilazione del riquadro «Altri oneri/servizi accessori» 5.1. Il riquadro denominato «Altri oneri/servizi accessori» descrive gli eventuali ulteriori oneri previsti dal contratto, comprese le componenti aggiuntive di vendita applicabili al cliente in base al contratto, nonche' i corrispettivi previsti a fronte di servizi accessori, diversi dalla prestazione principale, consistente nella fornitura di energia elettrica. 5.2. Il riquadro denominato «Altri oneri/servizi accessori» riporta una colonna per la descrizione degli oneri o dei servizi accessori rispetto alla fornitura di energia elettrica, una colonna per l'indicazione dei relativi corrispettivi e una colonna nella quale viene evidenziato se il servizio e' previsto dall'offerta come opzionale o non opzionale. 5.3. Nella scheda per i clienti domestici il riquadro viene compilato soltanto con riferimento ai corrispettivi per i servizi previsti dall'offerta come opzionali, in quanto i corrispettivi per i servizi non opzionali sono compresi nel calcolo della spesa di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere a) e c). 5.4. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 del Codice di condotta commerciale in tema di variazione unilaterale di clausole contrattuali, qualora il contratto preveda corrispettivi soggetti a conguaglio, in relazione a circostanze imprevedibili descritte nel contratto stesso, tali corrispettivi devono essere debitamente evidenziati. Art. 6. Compilazione del riquadro «Modalita' di indicizzazione e variazione» 6.1. Il riquadro denominato «Modalita' di indicizzazione e variazione» illustra le modalita' di calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi soggetti a indicizzazione/variazione in base al contratto. Deve sempre essere compilato qualora l'offerta preveda forme di indicizzazione. 6.2. Nel riquadro denominato «Modalita' di indicizzazione e variazione» per ogni corrispettivo soggetto a indicizzazione l'esercente deve descrivere le modalita' di calcolo di eventuali indicizzazioni/variazioni, diverse da quelle previste dall'Autorita' per le tariffe o le condizioni economiche di riferimento da essa definite, indicando il parametro di indicizzazione/variazione e la periodicita' di aggiornamento, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettera d), del Codice di condotta commerciale. Qualora l'esercente applichi corrispettivi uguali a quelli applicati dal distributore per l'uso delle reti e per il servizio di misura o le condizioni economiche di riferimento fissate dall'Autorita' stessa, deve riportare nel riquadro la dicitura «I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, qualora applicabili». Art. 7. Compilazione del riquadro «Descrizione dello sconto e/o del bonus» 7.1. Il riquadro denominato «Descrizione dello sconto e/o del bonus» illustra eventuali sconti e/o bonus previsti dall'offerta. Deve sempre essere compilato qualora l'offerta preveda sconti o bonus. 7.2. Nel riquadro denominato «Descrizione dello sconto e/o del bonus» per ogni voce soggetta a sconto, o a cui venga applicato un bonus, l'esercente e' tenuto a precisare l'entita' dello sconto previsto e le informazioni di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale e a fornire informazioni circa l'entita' e le modalita' di applicazione dei bonus previsti dall'offerta. Per i clienti domestici in presenza di bonus o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto e pertanto non incluse nel calcolo della spesa indicata alla colonna A del riquadro di cui al comma 4.1, e' facolta' dell'esercente fornire indicazione dell'eventuale ulteriore risparmio annuo rispetto a quello gia' evidenziato alle colonne C e D del medesimo riquadro. Art. 8. Compilazione del riquadro «Altri dettagli sull'offerta» 8.1. Nel riquadro denominato «Altri dettagli sull'offerta» l'esercente deve riportare eventuali informazioni riguardanti aspetti specifici dell'offerta quali, a titolo di esempio, ulteriori premi, vantaggi, benefici, garanzie di origine dell'energia elettrica fornita, specificandone i criteri e le modalita' di applicazione.