Art. 2.
                        Statuto e regolamenti
  1.   Al   fine   di  garantire  la  continuita'  del  funzionamento
dell'Ateneo,   si   applicano   all'Universita'   statale,   in   via
transitoria,  lo statuto e i regolamenti dell'Universita' non statale
e  sono  confermati, nell'attuale composizione, gli organi di governo
relativi.
  2.   Entro   un  anno  dalla  data  di  cui  all'art.  1,  comma 1,
l'Universita'  statale  adotta  il  proprio  statuto di autonomia e i
regolamenti   di   Ateneo   secondo  quanto  previsto  dalla  vigente
normativa,  prevedendo, tra l'altro, la costituzione dei dipartimenti
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni ed integrazioni.