Art. 2. Statuto e regolamenti 1. Al fine di garantire la continuita' del funzionamento dell'Ateneo, si applicano all'Universita' statale, in via transitoria, lo statuto e i regolamenti dell'Universita' non statale e sono confermati, nell'attuale composizione, gli organi di governo relativi. 2. Entro un anno dalla data di cui all'art. 1, comma 1, l'Universita' statale adotta il proprio statuto di autonomia e i regolamenti di Ateneo secondo quanto previsto dalla vigente normativa, prevedendo, tra l'altro, la costituzione dei dipartimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.