Art. 8.
                       Disciplina transitoria
  1.   Per   superare   le  difficolta'  finanziarie  della  gestione
dell'Universita',  con  intesa  programmatica,  da  stipulare  tra il
Ministero   e   l'Universita',   viene   assicurato   alla  stessa  -
successivamente   alla  data  indicata  all'art.  1,  comma 1  -,  ad
integrazione  di quanto in precedenza attribuito, un contributo annuo
-  a  valere  sui fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge  24 dicembre  1993,  n. 537 - dell'importo massimo indicato nel
documento  (doc. 17/06) del comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario.
  2.  L'intesa  programmatica di cui al comma 1 deve prevedere che le
attivita'    dell'Universita'    vengano   svolte   attenendosi,   in
particolare,  alle  indicazioni operative riportate nelle conclusioni
(pag. 36) del documento del comitato.
  3.   Il   comitato   svolgera'  attivita'  di  monitoraggio,  anche
avvalendosi  del  nucleo di valutazione interna dell'Universita', sul
superamento delle difficolta' finanziarie di cui al comma 1, anche in
relazione al rispetto delle predette indicazioni operative.
  4.  Al  termine  del  secondo e quarto anno accademico di attivita'
dell'Universita'  statale,  il  comitato  provvedera'  a  predisporre
apposita  relazione sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui
al comma 3.
  5.  Sulla  base della relazione del comitato al termine del secondo
anno  accademico,  il  Ministero  potra'  disporre la modulazione del
contributo di cui al comma 1 nella misura che sara' determinata dallo
stesso,  compatibilmente con le effettive disponibilita' di bilancio.
Tenuto  conto della relazione del comitato al termine del quarto anno
accademico,  ove  le difficolta' finanziarie dell'Universita' fossero
superate,   il   Ministero  potra'  disporre  il  consolidamento  del
contributo  ordinario  di  funzionamento  a  valere  sui fondi di cui
all'art.  5,  comma 1,  lettera a),  della legge n. 537/1993; in caso
contrario,  il  Ministero potra' disporre, con successivo decreto, da
inviare  alla Corte dei conti, - secondo quanto previsto dall'art. 2,
comma 5,  lettera d),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 gennaio  1998,  n.  25 - la riorganizzazione piu' funzionale delle
attivita'  formative  e  di  ricerca, mediante il trasferimento della
titolarita' delle stesse ad altre Universita'.
  Il  presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 dicembre 2006

                                                   Il Ministro: Mussi

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 248

                              Avvertenza:
                                  L'intesa   programmatica   tra   il
                              Ministero   dell'universita'   e  della
                              ricerca e l'Universita' degli studi non
                              statale  di  Urbino «Carlo Bo» e' stata
                              sottoscritta in data 16 aprile 2007.
                                  Il     decreto    interministeriale
                              Universita'  e  ricerca  -  Economia  e
                              finanze,   di  approvazione  del  piano
                              programmatico    per   il   risanamento
                              economico-finanziario  dell'Universita'
                              degli   studi  non  statale  di  Urbino
                              «Carlo  Bo»,  e' stato adottato in data
                              1° marzo 2007.