Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la domanda presentata dalla regione Veneto - Direzione
produzioni  agroalimentari - su richiesta avanzata dal presidente del
consorzio di tutela dei vini a d.o.c. «Bianco di Custoza» o «Custoza»
a  nome  e  per  conto  dei  propri  associati, intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Bianco  di  Custoza»  o  «Custoza», nonche' il
parere  favorevole espresso dal Comitato regionale tecnico-consultivo
per la vitivinicoltura della regione Veneto;
    Ha  espresso,  nella riunione del giorno 7 giugno 2007, il parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
dei relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare all'art.
2  del  disciplinare  di produzione cosi' come specificato secondo il
testo di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via
XX Settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.