(all. 1 - art. 1)
Proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza».
                              (Omissis)
                               Art. 2.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bianco  di
Custoza»  o  «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica:
      Trebbiano toscano: 20-45%;
      Garganega: 20-40%;
      Tocai friulano: 5-30%;
      Bianca  Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling
italico,  Pinot  bianco,  Chardonnay  e  Manzoni  bianco  da  soli  o
congiuntamente: 20-30%.
                              (Omissis)