Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza». (Omissis) Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano toscano: 20-45%; Garganega: 20-40%; Tocai friulano: 5-30%; Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling italico, Pinot bianco, Chardonnay e Manzoni bianco da soli o congiuntamente: 20-30%. (Omissis)