(all. 1 - art. 1) (parte 2)
   c) quantita';
   d) tipologia del certificato;
   e) giorno e orario di esecuzione;
   f) identita' degli operatori acquirenti e venditori.



                              CAPO III
             PAGAMENTI DEL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI


                             Articolo 93
                      Deposito in conto prezzo

  93.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato
dei  certificati  verdi,  ciascun  operatore,  entro le ore 12,00 del
giorno   lavorativo   precedente   all'apertura   della  sessione  di
contrattazione:

   a) rende  disponibile  su  un  conto  intestato al GME una somma a
titolo  di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno e ne
comunica l'importo al GME secondo le modalita' definite nelle DTF;
   b) comunica  al  GME,  secondo le modalita' definite nelle DTF, un
prezzo  convenzionale  non  inferiore  al prezzo convenzionale minimo
pubblicato   dal   GME   almeno   cinque   giorni   lavorativi  prima
dell'apertura della sessione stessa.

  93.2  Il  numero massimo di certificati acquistabili da parte di un
operatore  nel corso di una sessione e' pari al rapporto, arrotondato
all'intero  inferiore,  tra  il  deposito  in  conto prezzo di cui al
precedente  comma 93.1  lettera a), ed il prezzo convenzionale di cui
al precedente comma 93.1, lettera b).


                             Articolo 94
                         Flussi informativi

  94.1  Il  GME,  entro  le ventiquattro ore successive al termine di
ogni   sessione,   comunica  anche  per  via  telematica  o  mediante
telefacsimile,  a  ciascun  operatore  la  conferma delle transazioni
eseguite con i seguenti dati:

   a) quantita';
   b) prezzo;
   c) giorno e ora;
   d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
   e) importo da pagare o ricevere;
   f) controparte.

  94.2  Nel  caso di cui al successivo Articolo 95, commi 95.2 e 95.3
lettera  a),  il  GME comunica al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE
S.p.A.  il  trasferimento  della  proprieta' del certificato entro le
ventiquattro  ore successive al termine della sessione nella quale si
e'  verificato  tale  trasferimento.  Nel  caso  di cui al successivo
Articolo  95,  comma 95.3, lettera b), il GME comunica al Gestore dei
Servizi  Elettrici - GSE S.p.A. il trasferimento della proprieta' del
certificato, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.


                             Articolo 95
                      Regolazione dei pagamenti

  95.1  Entro  le  ventiquattro  ore  successive  al  termine di ogni
sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare
relativo  a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta
acquirente con il deposito in conto prezzo.

  95.2  Nel  caso  in  cui  l'importo  da  pagare relativo a tutte le
transazioni  eseguite  per  cui  l'operatore  risulta  acquirente sia
inferiore  o  uguale  al  deposito in conto prezzo, il GME procede al
pagamento,  per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun
operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale
differenza all'operatore acquirente.

  95.3  Nel  caso  in  cui  l'importo  da  pagare relativo a tutte le
transazioni  eseguite  per  cui  l'operatore  risulta  acquirente sia
superiore al deposito in conto prezzo, il GME:

   a) con  riferimento  alle  transazioni  eseguite il cui prezzo sia
inferiore  o  uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore,
procede  al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore
dell'operatore venditore, del prezzo di acquisto;
   b) con  riferimento  alle  transazioni  eseguite il cui prezzo sia
superiore  al  prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica
anche  per  via  telematica  o  mediante  telefacsimile all'operatore
acquirente  la  quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun
operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonche'
le   coordinate   bancarie   dell'operatore  venditore  stesso.  Tale
comunicazione  e'  inviata  per  conoscenza  all'operatore  venditore
interessato.

  95.4  Nei  casi  di  cui  al  precedente  comma 95.3,  lettera  b),
l'operatore  acquirente  rende  disponibile,  con  valuta  due giorni
lavorativi  successivi all'invio della comunicazione ivi prevista, la
quota  dell'importo  indicata  nella  comunicazione stessa, sul conto
corrente  dell'operatore  venditore, ed invia al GME, entro lo stesso
termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

  95.5  Entro  il  terzo giorno lavorativo successivo all'invio della
comunicazione   di   cui   al   precedente  comma 95.3,  lettera  b),
l'operatore  venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento
del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale
segnalazione,  o  altrimenti  accertato l'avvenuto pagamento da parte
dell'operatore  acquirente,  il  GME  procede al pagamento, per conto
dell'operatore  acquirente e a favore dell'operatore venditore, della
quota  dell'importo  della transazione dovuto all'operatore venditore
stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.

  95.6  Nel  caso  in  cui  l'operatore  acquirente  non  effettui il
pagamento  o  non  invii  al  GME copia dell'attestazione di avvenuto
pagamento  secondo  le modalita' e nei termini indicati al precedente
comma 95.4,  il  GME  annulla  la  transazione.  In  tal caso, il GME
provvede  a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in
conto  prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a
titolo   di   penale,   pari,  per  ogni  certificato  oggetto  della
transazione,  al  prezzo  convenzionale minimo pubblicato dal GME. Il
GME  restituisce  all'operatore  inadempiente  l'eventuale  ammontare
residuo del deposito in conto prezzo.



                              TITOLO IX
               SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE


                               CAPO I
                        VIOLAZIONI E SANZIONI


                             Articolo 96
               Violazioni della Disciplina e delle DTF

  96.1  Sono  considerate  violazioni  della Disciplina e delle DTF i
seguenti comportamenti:

   a) la  negligenza,  l'imprudenza  e  l'imperizia nell'utilizzo dei
sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
   b) il  ricorso  pretestuoso  allo strumento delle contestazioni di
cui ai successivi Capi II e III del presente Titolo;
   c) la  diffusione  presso terzi di informazioni riservate relative
ad  operatori  terzi,  o  all'operatore  stesso,  e  riguardanti,  in
particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni
altro  dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e
il  contenuto  delle  offerte  presentate  da operatori terzi al GME,
salvo  che  cio'  avvenga  per  l'adempimento  di obblighi imposti da
leggi, regolamenti o provvedimenti di autorita' competenti;
   d) il  tentativo  di accesso non autorizzato ad aree riservate del
sistema informatico del GME;
   e) tutte  le  forme  di  utilizzo,  a  fini dolosi, dei sistemi di
comunicazione e di invio delle offerte;
   f) ogni  altro  comportamento  contrario agli ordinari principi di
correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.


                             Articolo 97
                              Sanzioni

  97.1  Il  GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di
cui al precedente Articolo 96, irroga all'operatore, nel rispetto del
principio di uguaglianza e parita' di trattamento, tenuto conto della
gravita'  della  violazione,  dell'eventuale  recidiva  e  secondo la
gradualita' di cui al successivo Articolo 98, le seguenti sanzioni:

   a) richiamo scritto in forma privata;
   b) richiamo scritto in forma pubblica;
   c) sanzione pecuniaria;
   d) sospensione dell'operatore dal mercato;
   e) esclusione dell'operatore dal mercato.

  97.2  Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o
esclusione  dal mercato, all'operatore puo' essere concesso, sotto il
controllo  del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora
aperte,  nonche'  l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa
imprescindibilmente connesse.

  97.3  Rilevata  una  violazione,  il GME invia all'operatore e, per
conoscenza,  al  gestore  della  rete elettrica in cui sono situati i
punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente:

   a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
   b) la  fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per
l'eventuale  presentazione  di  memorie e documenti e per l'eventuale
richiesta di audizione.

  97.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data
della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso
in  cui  l'operatore  non  partecipi  all'audizione, e questa non sia
differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME
procede sulla base degli elementi acquisiti.

  97.5   Il   GME,   sulla  base  degli  elementi  acquisiti,  irroga
l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura,
entro   trenta  giorni  dall'invio  della  comunicazione  di  cui  al
precedente comma 97.3.

  97.6  Nel  caso  in  cui  le violazioni siano tali da compromettere
gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in
via    cautelativa   sospende   l'operatore   dal   mercato   durante
l'espletamento della procedura sanzionatoria.

  97.7  La  sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione,
e'   notificata  all'operatore  interessato  e,  per  conoscenza,  al
Ministero delle Attivita' Produttive.


                             Articolo 98
                     Gradualita' delle sanzioni

  98.1   Nei   casi  in  cui  le  violazioni  siano  dovute  a  colpa
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

   a) richiamo scritto in forma privata;
   b) richiamo scritto in forma pubblica;
   c) sospensione  dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque
giorni  e  non  superiore  ad  un  mese.  In  caso  di  recidiva,  la
sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un mese.

  98.2  Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 98.1
abbiano  determinato turbative al corretto funzionamento del mercato,
il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

   a) richiamo scritto in forma pubblica;
   b) sospensione  dal  mercato,  per  un periodo non inferiore ad un
mese  e  non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione
dal mercato e' disposta per un periodo di un anno.

  98.3   Nei   casi   in  cui  le  violazioni  siano  dovute  a  dolo
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

   a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi
e  non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione
dal mercato e' disposta per un periodo di diciotto mesi;
   b) esclusione dal mercato.

  98.4  Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 98.3
abbiano  determinato turbative al corretto funzionamento dei mercato,
il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

   a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto
mesi  e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione
dal mercato e' disposta per un periodo di tre anni;
   b) esclusione dal mercato.

  98.5  In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di
cui  ai  precedenti  commi  98.1, lettera c), 98.2, lettera b), 98.3,
lettera  a)  e  98.4,  lettera  a), il GME puo' irrogare una sanzione
pecuniaria   non   inferiore   allo  zerovirgolacinque  percento  del
fatturato  annuo  dell'operatore  e,  comunque, non inferiore ad euro
centocinquantacinquemila100 e non superiore ad euro centomilioni/00.


                             Articolo 99
     Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione
              e per mancato pagamento del corrispettivo

  99.1  Oltre  che  nei  casi  previsti  ai precedenti [omissis] (39)
Articolo  74,  comma 74.3  e Articolo 98, il GME sospende l'operatore
dal   mercato,  ovvero  irroga  la  sanzione  pecuniaria  di  cui  al
precedente Articolo 98, comma 98.5, nei seguenti casi:

   a) nel   caso  in  cui  l'operatore  non  adempia  all'obbligo  di
comunicazione  di  cui  al  precedente  Articolo  19,  comma 19.1. La
sospensione  e'  disposta  fino  alla data di ricezione, da parte dei
GME, di tale comunicazione;
   b) nel   caso  in  cui  l'operatore  non  adempia  all'obbligo  di
pagamento  dei  corrispettivi  di cui al precedente Articolo 7, commi
7.1  e  7.2,  secondo  quanto  previsto al precedente Articolo 67. La
sospensione  e'  disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di
tale obbligo da parte dell'operatore.

  99.2  L'Articolo  99,  comma 99.1,  lettera b), non si applica agli
operatori di cui all'Articolo 15.

---------------------------------------------
          (39)  E'  stato  eliminato  il riferimento all'articolo 71,
          comma 71.10,  soppresso  dalle  Modifiche  urgenti al Testo
          integrato   della   Disciplina   del   mercato   elettrico,
          pubblicate sul sito internet del GME in data 23 marzo 2005.


                            Articolo 100
                     Pubblicita' delle sanzioni

  100.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo
97,  comma 97.1,  lettere  b),  c), d) ed e), viene data pubblicita',
mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  GME, decorsi dieci
giorni  dalla  notifica  del provvedimento all'operatore interessato,
salvo  che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri.
In  quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e' resa pubblica,
unitamente  alla  decisione  confermativa del Collegio dei Probiviri,
successivamente alla notifica della decisione.


                            Articolo 101
               Impugnazione del diniego di ammissione
                al mercato elettrico e delle sanzioni

  101.1  Avverso  il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso
le sanzioni di cui al precedente Articolo 97, comma 97.1, puo' essere
proposto  ricorso  avanti  il  Collegio  dei Probiviri nel termine di
dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.



                               CAPO II
             CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRICO


                            Articolo 102
     Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

  102.1   Le   contestazioni   relative  al  mercato  elettrico  sono
inoltrate,  a  pena  di  inammissibilita',  per  via  telematica, nei
termini  indicati  al  presente  Capo  e  utilizzando appositi moduli
disponibili nel sistema informatico del GME.

  102.2    Ogni    contestazione    deve   riportare,   a   pena   di
inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:

   a) codice    di   identificazione   dell'offerta   oggetto   della
contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
   b) decisione del GME oggetto della contestazione;
   c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.


                            Articolo 103
         Contestazione dell'esito del controllo di validita'
        e della verifica di congruita' tecnica delle offerte

  103.1  L'operatore  puo'  contestare  l'esito dei controlli e delle
verifiche  di  cui,  rispettivamente,  ai  precedenti  Articolo  28 e
Articolo 29, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del
secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene
comunicato all'operatore.


                            Articolo 104
                Contestazione dell'esito dei mercati

  104.1  Salvo  quanto  previsto  al  precedente  Articolo  42  ed al
successivo  Articolo  105,  l'operatore  puo'  contestare  l'esito di
ciascuno  dei  mercati  in  cui  si  articola  il  mercato elettrico,
relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e
di  determinazione  dei  prezzi  a cui tali offerte sono valorizzate,
inviando  una  comunicazione  al  GME  entro le ore 16,00 del secondo
giorno  lavorativo  successivo  a  quello  in  cui  tali  esiti  sono
comunicati all'operatore.


                            Articolo 105
                     Contestazione dei programmi
               orari preliminari e dei relativi prezzi

  105.1 Puo' contestare il programma orario preliminare di immissione
o  prelievo  e  i  relativi  prezzi  di valorizzazione delle offerte,
secondo quanto previsto al precedente Articolo 104, unicamente:

   a) l'operatore   che   abbia   contestato   il   programma  orario
preliminare provvisorio di immissione o prelievo;
   b) l'operatore  che,  avendo  presentato  un'offerta sul MGP e non
avendo  contestato  il  programma  orario  preliminare provvisorio di
immissione o prelievo, veda modificato l'esito del MGP in relazione a
tale  offerta,  a  seguito  della  definizione  dei  programmi  orari
preliminari di immissione o prelievo.


                            Articolo 106
           Contestazione delle operazioni di liquidazione

  106.1  L'operatore  puo'  contestare  l'esito  delle  operazioni di
liquidazione  di  cui al Titolo VI, Capo I, inviando comunicazione al
GME  entro  le  ore  16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a
quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.


                            Articolo 107
           Contestazione delle operazioni di fatturazione

  107.1  L'operatore  puo'  contestare  l'esito  delle  operazioni di
fatturazione di cui al Titolo VI, Capo II, inviando una comunicazione
al  GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a
quello  di  emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di
cui al precedente Articolo 65, comma 65.1.

  107.2  Nel caso di cui al precedente comma 107.1, il GME sospende i
pagamenti  relativi  alle  operazioni oggetto di contestazione. Sulle
somme   risultanti   dovute   in   esito   alle  contestazioni,  sono
riconosciuti   gli   interessi  di  mora  nella  misura  indicata  al
precedente Articolo 80.


                            Articolo 108
                    Verifica delle contestazioni

  108.1  Il  GME  comunica  all'operatore  interessato  l'esito della
verifica  delle  contestazioni  di  cui  ai  precedenti Articolo 103,
Articolo  104,  Articolo  106  e  Articolo 107 entro le ore 16,00 del
secondo  giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione
di tali contestazioni.

  108.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 103 e
Articolo  104, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua,
ovvero  non  accettata  sul  MGP  o  sul MA, sia accolta in quanto la
decisione  del  GME  oggetto della contestazione risulta essere stata
viziata  da  errore  od  omissione imputabile al GME, nel caso in cui
l'offerta  stessa  sarebbe stata accettata in assenza della decisione
del  GME  oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore
interessato  unicamente  un  importo  a  titolo di indennizzo pari al
prodotto, se positivo, tra la quantita' specificata nell'offerta e:

   a) la  differenza  tra  l'onere di sbilanciamento in aumento, come
determinato  in  applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo
determinatosi  sul  mercato  cui  l'offerta  si riferisce, qualora la
contestazione riguardi un'offerta di acquisto;
   b) la  differenza  tra  il  prezzo  determinatosi  sul mercato cui
l'offerta  si  riferisce  e l'onere di sbilanciamento in diminuzione,
come  determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora
la contestazione riguardi un'offerta di vendita.

  108.3  Nel  caso  in  cui  una  contestazione  di cui ai precedenti
Articolo  103  e  Articolo  104, relativa ad un'offerta non risultata
congrua  o  non  accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione
del  GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata
da  errore  od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta
stessa  sarebbe  stata  accettata  in assenza della decisione del GME
oggetto   della   contestazione,   il   GME  riconosce  all'operatore
interessato  unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato
al  danno  effettivamente subito dall'operatore, purche' dallo stesso
adeguatamente   documentato,  e  comunque  non  superiore  al  cinque
percento  delle  maggiori partite economiche di mercato elettrico che
sarebbero   derivate  dall'offerta  in  assenza  di  tale  errore  od
omissione.

  108.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di
indennizzo,  ai sensi dei precedenti commi 108.2 e 108.3, comporta la
rinuncia,  da  parte  dell'operatore,  ai rimedi di risoluzione delle
controversie previsti al successivo Capo IV del presente Titolo.

  108.5  I  limiti  previsti  ai  precedenti  commi 108.2 e 108.3, si
applicano,  con  riferimento  alle contestazioni ivi indicate ed alle
eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni
del  Collegio  dei  Probiviri, di cui al successivo Articolo 111, e a
quelle  in  esito  alle  procedure  di arbitrato di cui ai successivi
Articolo 114 e Articolo 115.

  108.6  Nel  caso  in  cui  una  contestazione  di cui ai precedenti
Articolo  106  e  Articolo  107  sia  accolta,  il  GME provvede alle
conseguenti rettifiche.

  108.7   Salvo   quanto   disposto   al   precedente   Articolo  42,
l'accoglimento   di   una  contestazione  non  comporta  la  modifica
dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.



                              CAPO III
       CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI


                            Articolo 109
     Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

  109.1  Le  contestazioni  relative al mercato dei certificati verdi
sono  inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilita', entro
sessanta  minuti  dal  termine  della  sessione, utilizzando appositi
moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

  109.2    Ogni    contestazione    deve   riportare,   a   pena   di
inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:

   a) codice  di identificazione della proposta e/o della transazione
oggetto  della contestazione, come attribuito dal sistema informatico
del GME;
   b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.


                            Articolo 110
                    Verifica delle contestazioni

  110.1  Il  GME,  entro  il giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della
verifica.  Qualora  la  contestazione venga accolta, il GME riconosce
all'operatore  unicamente  un  importo a titolo di indennizzo pari al
maggior  costo  o  al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito
del  mercato  dei certificati verdi oggetto della contestazione. Tale
indennizzo   non   puo'   comunque   essere  superiore,  per  ciascun
certificato  verde  oggetto  della  proposta di negoziazione a cui si
riferisce la contestazione:

   a) nel  caso  di  proposte di acquisto con indicazione del prezzo,
alla  differenza  tra  il  prezzo  massimo delle transazioni eseguite
nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;
   b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla
differenza  tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo
delle transazioni eseguite nella sessione;
   c) nel   caso  di  proposte  senza  indicazione  di  prezzo,  alla
differenza   tra   il  prezzo  massimo  ed  il  prezzo  minimo  delle
transazioni eseguite nella sessione.



                               CAPO IV
                            CONTROVERSIE


                            Articolo 111
                       Collegio dei Probiviri

  111.1  Con  delibera  del  Consiglio  di Amministrazione del GME e'
nominato il Collegio dei Probiviri.

  111.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed e' composto
da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e
da un componente supplente.

  111.3  I  componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone
dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche
competenze  tecniche,  restano  in  carica  tre anni e possono essere
nominati  una  sola  volta. Nel caso i cui un componente del Collegio
dei  Probiviri  si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute
consecutive, decade dalla nomina.

  111.4  Con  la  delibera del Consiglio di amministrazione di nomina
per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti
i criteri per lo svolgimento delle attivita' del Collegio.

  111.5  Il  Consiglio  di  Amministrazione del GME, previe opportune
verifiche,  puo'  revocare  la  nomina  di  uno  o  piu' componenti o
dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del
Collegio   comunichi   difficolta'  nel  funzionamento  del  Collegio
determinate  dalla  condotta  di uno o piu' componenti, ovvero riceva
circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio.

  111.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto
e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro
quarantacinque  giorni  dalla  data in cui la questione viene ad esso
devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti (40).

  111.7  Il  componente  il  Collegio  dei  Probiviri  che  abbia  un
qualsiasi  interesse  personale o professionale, diretto o indiretto,
nelle  decisioni che il Collegio e' chiamato ad adottare e' tenuto ad
astenersi  dal  concorrere  alla  formazione  delle decisioni. In tal
caso,  il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al
Presidente  del  Collegio  il quale provvedera' alla convocazione del
componente  supplente.  La  violazione  di tale obbligo di astensione
costituisce motivo di revoca della nomina.

  111.8  Il  singolo  componente  del  Collegio  dei  Probiviri cessa
dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza
di  cui  al  precedente  comma 111.3 e di revoca di cui ai precedenti
commi  111.5  e  111.7,  anche a seguito di dimissioni scritte, dallo
stesso  presentate  al Presidente ed accettate da parte del Collegio,
che puo' respingere le dimissioni stesse per una sola volta.

  111.9 In caso di sopravvenuta incompatibilita', decadenza, revoca o
dimissioni  di  uno  o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il
Consiglio   di   Amministrazione  del  GME  effettua  la  nomina  dei
componenti in sostituzione di quelli cessati.

---------------------------------------------
          (40)  Comma cosi'  sostituito  dalle  Modifiche  urgenti al
          Testo  integrato  della  Disciplina  del mercato elettrico,
          pubblicate sul sito internet del GME in data 23 marzo 2005.


                            Articolo 112
                  Ricorso al Collegio dei Probiviri

  112.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle
contestazioni  di  cui ai precedenti Articolo 108 e Articolo 110 puo'
proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

  112.2  Oltre  a  quanto  previsto  dal precedente Articolo 101 e al
precedente   comma 112.1,  il  Collegio  dei  Probiviri  e'  altresi'
competente  su  ogni  altra  controversia  insorta  tra  il GME e gli
operatori  in  ordine  all'interpretazione ed alla applicazione della
Disciplina e delle DTF.

  112.3   I   ricorsi   al   Collegio   dei   Probiviri,  a  pena  di
inammissibilita',  sono  presentati  mediante deposito presso il GME,
ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:

   a) la  comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al
mercato, o;
   b) la comunicazione dei provvedimento sanzionatorio, o;
   c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione,
oppure;
   d) la  pubblicazione  o  la  comunicazione  della  decisione o del
provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso.

  112.4  Il  ricorso,  sottoscritto  dall'operatore deve contenere, a
pena di inammissibilita', almeno l'indicazione di:

   a) decisione del GME oggetto del ricorso;
   b) motivi del ricorso;
   c) nel  caso  di  ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica
delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 108 e Articolo 110,
oltre  agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato,
giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.


                            Articolo 113
                  Ricorso al Collegio dei Probiviri
             per la verifica delle garanzie finanziarie

  113.1  Qualora  la  verifica  delle  garanzie finanziarie di cui al
precedente  Articolo 70, comma 70.4, ovvero la verifica della lettera
di  aggiornamento di cui al precedente Articolo 71, comma 71.4, abbia
esito  negativo,  l'operatore puo' chiedere al Collegio dei Probiviri
di effettuare una nuova verifica.

  113.2  Al  fine della verifica di cui al precedente comma 113.1, il
Collegio  dei  Probiviri e' integrato da un componente tecnico scelto
tra  professionisti  dotati  di  comprovata  esperienza  nei  settori
bancario  e  creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline
giuridiche o economiche relative ai medesimi settori.

  113.3  Il  componente  tecnico  di cui al precedente comma 113.2 e'
nominato  con  delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per
un  periodo  non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per
la medesima durata.

  113.4  Qualora,  in  esito alla nuova verifica di cui al precedente
comma 113.1,  vi  sia  parita'  di voti, prevale il voto espresso dal
Presidente   del  Collegio  dei  Probiviri.  L'esito  della  verifica
effettuata  dal  Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha
effetto  vincolante  e  definitivo  per il GME, per l'operatore e per
l'istituto affidatario.


                            Articolo 114
                         Collegio arbitrale

  114.1  Qualunque  controversia  insorta  tra il GME e gli operatori
relativa  all'interpretazione  e  all'applicazione della Disciplina e
delle DTF e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.

  114.2  Costituisce  condizione  necessaria  per l'attivazione della
procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.

  114.3  Le  decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti
per  le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio
potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna.

  114.4  Il  procedimento  arbitrale  deve essere promosso, a pena di
decadenza,  entro  trenta  giorni  dalla notifica della decisione del
Collegio dei Probiviri.

  114.5  Il  Collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno
nominato  dal  GME,  uno  nominato  dall'operatore  e  un  terzo, con
funzioni  di  Presidente,  nominato  di  comune  accordo da entrambi,
ovvero  in  caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma,
ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

  114.6   Il   Collegio   arbitrale  decide  secondo  diritto  ed  il
procedimento  arbitrale  e'  svolto secondo le disposizioni contenute
agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  114.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.


                            Articolo 115
                   Risoluzione delle controversie

  115.1 Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie
tra  il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante
il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorita'.



                              TITOLO X
                   CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI


                            Articolo 116
                   Contratti a termine e derivati

  116.1  Il  GME  puo'  promuovere e organizzare la contrattazione di
contratti  a  termine  sull'energia  elettrica,  quali,  ad  esempio,
contratti bilaterali standardizzati e contratti swap.
  116.2  Il  GME  puo' promuovere lo sviluppo della contrattazione di
strumenti  finanziari  derivati  sul  prezzo  dell'energia elettrica,
quali  futures  e  options,  anche  al fine di fornire agli operatori
adeguate possibilita' di copertura del rischio.


                          Articolo 116-bis
                       Regime transitorio (41)

  116-bis.1  Il  GME  stabilisce  la  data di avvio del sistema delle
offerte  di  cui  all'articolo 5  del  D.Lgs.  n. 79/99, in relazione
all'avvio  del  dispacciamento  di merito economico come definito con
provvedimento  dell'Autorita'  ai  sensi dell'articolo 53, comma 53.6
della   delibera   dell'Autorita'   30  dicembre  2003,  n. 168/03  e
successive modifiche e integrazioni.

---------------------------------------------
          (41)  Articolo  aggiunto  dalle  Modifiche urgenti al Testo
          integrato   della   Disciplina   del   mercato   elettrico,
          pubblicate sul sito internet del GME in data 30 marzo 2004.



                              TITOLO XI
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


                               CAPO I
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE


                            Articolo 117
                      Disposizioni transitorie
         in materia di presentazione di offerte sul MGP (42)

  117.1 Durante la prima fase del regime transitorio:

   a) per i primi otto giorni dall'avvio del sistema delle offerte di
cui   all'articolo 5   del  D.Lgs.  n. 79/99,  non  si  applicano  le
disposizioni contenute al precedente Articolo 35, comma 35.1, lettera
a), e l'apertura delle sedute del MGP e' definita dalle DTF;
   b) non  si  applicano  le  disposizioni  contenute  al  precedente
articolo 36, comma 36. 1, lettera [omissis] (43).

  117.2  Durante  la  prima  fase del regime transitorio, in deroga a
quanto stabilito al precedente Articolo 37, comma 37.2, sul MGP:

   a) gli  operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti
di  offerta  in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti
di offerta misti;
   b) le  offerte  riferite  a  punti  di offerta in prelievo possono
essere  presentate  esclusivamente  da  Terna. Con riferimento a tali
offerte,  non  si  applica quanto previsto al precedente Articolo 37,
comma 37.6;
   c) qualora  una  o piu' offerte di acquisto presentate da Terna in
una  o  piu'  zone  geografiche  risultino accettate parzialmente per
insufficienza  delle  quantita'  complessivamente offerte in vendita,
Terna  ha  facolta' di ripresentare le offerte stesse specificando un
prezzo  massimo  di acquisto pari al prezzo piu' altro tra le offerte
di   vendita   presentate.  In  tal  caso  la  quantita'  di  energia
specificata  nell'offerta  di  Terna  e  non  accettata  puo'  essere
acquistata da questa sul MSD.

  117.3  Per  i  primi  otto giorni dall'avvio della seconda fase del
regime  transitorio,  per  le  offerte presentate dagli operatori con
riferimento  a  punti  di  offerta  in  prelievo  non si applicano le
disposizioni contenute al precedente Articolo 35, comma 35.1, lettera
a), e l'apertura delle sedute del MGP e' definita dalle DTF (44).

  117.4 Durante la seconda fase dei regime transitorio:

   a) il  GME, dopo la chiusura dei MGP ed entro il termine stabilito
nelle  DTF,  comunica  a  Terna,  per  ciascuna zona geografica e per
ciascun  periodo  rilevante, la quantita' totale di energia elettrica
relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti
di offerta in prelievo;
   b) Terna,  entro  il  termine stabilito nelle DTF, puo' presentare
sul  MGP  offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri
stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali
offerte,  non  si  applica  quanto  previsto  al  precedente Articolo
37,commi 37.5 e 37.6. (45).

  117.4-bis Dal 1° gennaio 2005 e fino a successivo provvedimento:

   a) non  si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo
69;
   b) ai  fini  della  presentazione  di  offerte congrue sui mercati
dell'energia,  anche  gli  utenti  del  dispacciamento  presentano le
garanzie   finanziarie   di   cui  al  precedente  Articolo  70.  Con
riferimento  a tali garanzie si applica quanto previsto ai precedenti
Articolo 71 e Articolo 72;
   c) nell'ambito  del  sistema  integrato  di  garanzie,  il  GME su
richiesta   di   Terna  sospende  l'operatore  dal  mercato,  qualora
l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna (46).

  117.5 Il  GME  pubblica  sul  proprio  sito  internet  le quantita'
offerte  da  Terna  ai sensi del precedente comma 117.2, lettere b) e
c), e 117.4.

  117.6 (omissis] (47).

  117.7  Dal  1°  gennaio  2006 e fino a successivo provvedimento, in
deroga  a  quanto  stabilito  all'Articolo  39,  comma 39.1,  il  GME
acquisisce  da  Terna  i  valori  dei  margini  a salire e a scendere
relativi   ai   punti   di   dispacciamento   di  importazione  e  di
esportazione.

---------------------------------------------
          (42)  Articolo  cosi' sostituito dalle Modifiche urgenti al
          Testo  integrato  della  Disciplina  del mercato elettrico,
          pubblicate sul sito internet del GME in data 30 marzo 2004.
          (43)  Il  riferimento  all'articolo 36, comma 36.1, lettera
          e), recante: "e) l'entita' oraria degli eventuali saldi con
          l'estero  a  titolo  di compensazione in natura;", e' stato
          eliminato   in  quanto  la  precedente  formulazione  della
          lettera  e)  e'  stata soppressa dalle Modifiche urgenti al
          Testo  integrato  della  Disciplina  del mercato elettrico,
          pubblicate sul sito internet del GME in data 23 marzo 2005.
          (44)  Comma cosi'  sostituito  dalle  Modifiche  urgenti al
          Testo  integrato  della  Disciplina  del mercato elettrico,
          pubblicate  sul  sito  internet  del GME in data 9 dicembre
          2004.
          (45)  Comma cosi'  sostituito  dalle  Modifiche  urgenti al
          Testo  integrato  della  Disciplina  del mercato elettrico,
          pubblicale  sul  sito  internet  del GME in data 9 dicembre
          2004.
          (46)   Comma aggiunto  dalle  Modifiche  urgenti  al  Testo
          integrato della Disciplina del mercato elettrico pubblicate
          sul  sito  internet del GME in data 9 dicembre 2004 e cosi'
          sostituito dalle Modifiche urgenti al Testo integrato della
          Disciplina   del  mercato  elettrico  pubblicate  sul  sito
          internet del GME in data 5 maggio 2005.
          (47)  Comma soppresso  dalle  Modifiche  urgenti  al  Testo
          integrato   della   Disciplina   del   mercato   elettrico,
          pubblicate  sul  sito  internet  del GME in data 9 dicembre
          2004.


                            Articolo 118
                 Disposizioni transitorie in materia
               di presentazione di offerte sul MA (48)

  118.1  Per  l'intera  durata  del  regime  transitorio, in deroga a
quanto  stabilito  al  precedente Articolo 48, comma 48.2, le offerte
sul  MA  possono essere riferite esclusivamente a punti di offerta in
immissione e a punti di offerta misti.

---------------------------------------------
          (48)  Articolo  cosi' sostituito dalle Modifiche urgenti al
          Testo  integrato  della  Disciplina  del mercato elettrico,
          pubblicate sul sito internet del GME in data 30 marzo 2004.


                            Articolo 119
         Disposizioni transitorie in materia di liquidazione
 e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti

  119.1 Con apposita convenzione tra il GME e Terna, sono definite le
modalita'  ed  i  termini  per  la  liquidazione,  fatturazione delle
partite  economiche  e per la regolazione dei pagamenti relativi alle
offerte  presentate da Terna sul MGP ai sensi del precedente Articolo
117, commi 117.2, lettere b) e c) e 117.4.

  119.2 (omissis] (49).

---------------------------------------------
          (49)  Comma sostituito  dalle  Modifiche  urgenti  al Testo
          integrato della Disciplina del mercato elettrico pubblicate
          sul  sito  internet  del  GME  in  data  9  dicembre 2004 e
          successivamente  soppresso dalle Modifiche urgenti al Testo
          integrato della Disciplina del mercato elettrico pubblicate
          sul sito internet del GMT in data 23 marzo 2005.


                          Articolo 119-bis
         Disposizioni transitorie in materia di liquidazione
               e fatturazione delle partite economiche
                di cui all'articolo 12 della delibera
              dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04

[omissis] (50).

---------------------------------------------
          (50)  Articolo  soppresso  dalle Modifiche urgenti al Testo
          integrato   della   Disciplina   del   mercato   elettrico,
          pubblicate  sul  sito  internet  del GME in data 9 dicembre
          2004.



                               CAPO II
                         DISPOSIZIONI FINALI


                            Articolo 120
                Funzionamento del sistema informatico

  120.1  In  caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il
GME  puo' sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta
o una sessione di mercato.

  120.2  Al  fine  di garantire e salvaguardare il buon funzionamento
tecnico,  nonche'  un utilizzo efficiente del sistema informatico dei
GME,  ed,  in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME
puo'  imporre  limiti  alla  immissione,  alla  cancellazione ed alla
modifica  di  offerte o di proposte di negoziazione, nonche' limitare
il  numero  di  collegamenti  di  ciascun  operatore  o di specifiche
categorie di operatori al sistema informatico del GME.


                            Articolo 121
                  Soggetti aggiudicatari di appalti
        per la fornitura di servizi per il mercato elettrico

  121.1  I  soggetti  aggiudicatari  di  appalti  di  servizi  e/o di
forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il
mercato  elettrico  non sono ammessi a tale mercato per un periodo di
tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:

   a) di  assunzione  di responsabilita' da parte del GME determinata
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dei D.Lgs. n. 79/99;
   b) di aggiudicazione dell'appalto.



                             Allegato 1

             Modello di domanda di ammissione al mercato


            Modello di domanda di ammissione al mercato,
           di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera a),
               della Disciplina del mercato elettrico
  Il sottoscritto ..................................................,
                          (nome e cognome)

  nato/a a ................................., il ...................,

  residente in ............ (prov. ...), ...........................,
  (indirizzo)

  C.F .................................. . P.I. ....................,
  numero telefonico ............... numero di telefacsimile .........

  indirizzoe-mail ..................................................,
                               ovvero

  La societa/altro .................................................,
                  (denominazione o ragione sociale)

  con sede legale in............., (prov. ...), ....................,
  (indirizzo)

  C. F .............................., P.I .........................,

  numero telefonico ............... numero di telefacsimile ........,

  indirizzoe-mail ..................................................,

  in persona di ............, in qualita' di ......................,
   (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)


                           CONSIDERATO CHE

  - l'organizzazione e le modalita' di gestione del mercato elettrico
e  del  mercato  dei certificati verdi sono definite nella Disciplina
del   mercato   elettrico   approvata   con   decreto   del  Ministro
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato in data 9 maggio
2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 127,  del 4 giugno 2001, Serie generale, cosi' come modificata con
decreto  del  Ministro delle Attivita' Produttive in data 19 dicembre
2003,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 301   del   30   dicembre   2003,  Serie  generale,  e  successive
modificazioni ed integrazioni (nel seguito: la Disciplina);

  - le  Disposizioni  tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4
della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano
in vigore dalla data di pubblicazione;

  - ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  i  dati  personali  del
richiedente   saranno   trattati,  per  l'esecuzione  degli  obblighi
derivanti  dalla  presente  domanda  e, in caso di accettazione della
stessa,  per  l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina,
mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e
la   sicurezza   dei   dati   medesimi,   secondo   quanto   indicato
nell'informativa  resa ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto
e pubblicata sul sito internet del GME.


                       Tutto cio' considerato,

  il/la sottoscritto/a ..............................................

                               ovvero

  la societa/altro .................................................,

  in persona di ................... in qualita' di ................,
   (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)


                               CHIEDE

  ai  sensi  dell'articolo 12  della  Disciplina,  l'ammissione al/ai
seguente/i mercato/i:

  -  mercato elettrico;
  - mercato dei certificati verdi;
  - mediante la procedura di cui all'articolo 14 della Disciplina.

  A  tal  fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 della
Disciplina,  che costituisce parte integrante della presente domanda,
nonche'  copia  sottoscritta  del Contratto di adesione al mercato di
cui   all'articolo 12,  comma 12.1,  lettera  b),  della  Disciplina,
secondo il modello allegato alla medesima.


  il/la sottoscritto/a ..............................................

                               ovvero

  la societa/altro ...............................................,

  in persona di ................... in qualita' di ................,
   (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)


                              DICHIARA

  1)  di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alla Disciplina
e  alle  Disposizioni  tecniche  di  funzionamento,  che  dichiara di
conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;

  2)  di  essere  dotato  di  adeguata  professionalita' e competenza
nell'utilizzo  di  sistemi  telematici  e dei sistemi di sicurezza ad
essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati
di tale professionalita' e competenza;

  3)   di   prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  e  alla
comunicazione  a  terzi  dei  suoi dati personali, nel rispetto della
normativa vigente;

  4)  di  prestare, altresi', il proprio consenso al fatto che i suoi
dati  personali  potranno essere trasferiti, anche a fini statistici,
dal  GME  ad  altri  soggetti  che  prestano  servizi  necessari allo
svolgimento dell'attivita' dello stesso;

  5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni
  e' il/la signor/signora ...................., il cui recapito e' il

  seguente ........................................................;

  6)   che   il/i   soggetto/i  deputato/i  ad  accedere  al  sistema
informatico del GME per conto del Richiedente e/sono:


   a. per il mercato elettrico, il/la signor/a ....................

   nato/a a ...... il ...... residente in ......... C. F. ........,

   numero telefonico ............ indirizzo e-mail ...............;


   b. per il mercato dei certificati verdi, il/la signor/a ........

   nato/a a ............. il ............ residente in ............

   C.F. ........, numero telefonico .... indirizzo e-mail .........;


  7)  (eventuale)  che il codice identificativo assegnato da Terna e'
il seguente: ........................................................
  (relativamente al mercato elettrico);

  8)  (eventuale)  che il codice identificativo assegnato dal Gestore
dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e' il seguente: ..................
  (relativamente al mercato dei certificati verdi).

  Luogo, data


  ...........................................


  Firma


  ..................... .....................



                             Allegato 2

                  Contratto di adesione al mercato


                  Contratto di adesione al mercato,
           di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b),
               della Disciplina del mercato elettrico


                                 TRA

  Il  Gestore  del mercato elettrico s.p.a., con sede legale in Roma,
Viale  Maresciallo  Pilsudski  n. 92,  C.F.  e  P.I.  06208031002, in
persona  dell'avvocato  Sergio  Agosta, in qualita' di amministratore
delegato e legale rappresentante (nel seguito: il GME),


                                  E

  ............................ /la societa/altro ....................
  (nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)

  residente/con sede legale in ............. Prov. .., .............,
  (indirizzo)

  C.F ................... P.I. ......................... in persona

  di   ..............   in   qualita'  di  .......  (di  seguito:  il
Contraente),

  il  GME  e  il  Contraente,  nel  seguito definiti singolarmente la
"Parte" e congiuntamente le "Parti",


                            PREMESSO CHE

   A.  il  GME  e'  la  societa'  per  azioni,  costituita  ai  sensi
dell'articolo 5,  comma 1,  del  decreto  legislativo  16 marzo 1999,
n. 79  (nel  seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui e' affidata la gestione
economica  del  mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
11   novembre   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, (nel seguito: D.M. 11 novembre
1999)  nell'ambito  di  tale  gestione,  organizza  una  sede  per la
contrattazione dei certificati verdi;

   B. Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito: Terna) e'
la  societa' per azioni risultante dal processo di unificazione della
proprieta'  e  della gestione della rete di trasmissione nazionale ai
sensi  dell'art. 1  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  11  maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n. 115  del  18  maggio  2004 (nel seguito: D.P.C.M.), che
esercita   le   attivita'   di   trasmissione   e  di  dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione nazionale;

   C.  il  Gestore  dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e' la societa'
per  azioni  costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs.
n. 79/99  e  dell'articolo 1,  commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del
D.P.C.M.;

   D.  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 1,  del D.Lgs. n. 79/99, il
Ministro  dell'Industria,  del  Commercio e dell'Artigianato, sentita
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  ha  approvato la
Disciplina   del   mercato  elettrico  con  decreto  9  maggio  2001,
pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127,
del 4 giugno 2001 Serie generale (nel seguito: D.M. 9 maggio 2001);

   E. ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, della Disciplina di cui al
D.M.  9  maggio 2001, il Ministro delle Attivita' Produttive, sentita
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  ha  approvato le
Istruzioni  alla Disciplina del mercato elettrico, limitatamente alle
disposizioni  relative  alla  sede  di contrattazione dei certificati
verdi, con decreto 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2003, Serie generale;

   F. ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della Disciplina di cui al
D.M.  9  maggio 2001, il Ministro delle Attivita' Produttive, sentita
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  ha  approvato la
modifica  della  Disciplina, con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 301 del 30
dicembre 2003, Serie generale (nel seguito: la Disciplina);

   G.  ai  sensi  dell'articolo 12,  comma 12.  1,  lettera b), della
Disciplina,  il  soggetto che intenda partecipare al mercato presenta
al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel
seguito: il Contratto);

   H. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4
della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano
in vigore dalla data di pubblicazione;

   I.  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Disciplina  il  GME e'
controparte degli operatori nel mercato del giorno prima dell'energia
e nel mercato di aggiustamento;

   J.  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Disciplina,  Terna  e'
controparte   degli   operatori   nel   mercato   del   servizio   di
dispacciamento;

   K.  (limitatamente al mercato dei certificati verdi) il Contraente
e' un soggetto di cui all'articolo 82 della Disciplina.



                        TUTTO CIO' PREMESSO,

            le Parti convengono e stipulano quanto segue.


                             Articolo 1
            Oggetto del Contratto e valore delle premesse

  1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

   a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
   b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi
relativi  alle  negoziazioni  sul mercato elettrico e sul mercato dei
certificati verdi (nel seguito: i Servizi).

  1.2   Le   premesse   al  presente  Contratto  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del medesimo.


                             Articolo 2
                       Obblighi del Contraente

  2.1  Il  Contraente  dichiara  di  conoscere  e di accettare, senza
alcuna  condizione  o  riserva, la disciplina del mercato elettrico e
del  mercato  dei  certificati verdi (nel seguito, congiuntamente: il
Mercato),  quale  risultante  dalla  normativa vigente. Il Contraente
dichiara,  altresi',  di  ben  conoscere  il  sistema  informatico di
supporto  del  GME  (nel  seguito:  il  Sistema),  nella  sua attuale
configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

  2.2 Il Contraente si impegna a:

   a) rispettare   la   Disciplina  e  le  Disposizioni  tecniche  di
funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di
tali  atti.  Resta  inteso  che,  qualora  il  Contraente non intenda
accettare  eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle
Disposizioni  tecniche  di  funzionamento, il Contraente stesso avra'
facolta' di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione
secondo  le modalita' previste e all'indirizzo indicati al successivo
articolo 9,  comma 9.7.  Trascorsi  quindici giorni dalla pubblicita'
legale  di  tali  modifiche  ed integrazioni, senza che il Contraente
abbia  comunicato  il  proprio  intendimento di recedere dal presente
Contratto,   le   variazioni   stesse   si  intenderanno  tacitamente
accettate.  L'eventuale  effettuazione di negoziazioni sul Mercato in
pendenza  del  predetto  termine  si  intendera'  quale  accettazione
implicita  delle  nuove  condizioni.  Ad ogni modo, in nessun caso le
suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare
l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
   b) dotarsi  di  sistemi  tecnologici  adeguati  per lo svolgimento
dell'attivita' di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema,
nonche' aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate
dal GME al Sistema stesso;
   b-bis)  dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento
delle  attivita'  relative alla fatturazione delle partite economiche
del  mercato  elettrico,  compatibili  con  il  Sistema  e  idonei ad
assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle
informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalita' ed entro i
termini  previsti  dalla  Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di
funzionamento;
   c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalita' e
competenza   nell'utilizzo   dei  sistemi  tecnologici  di  cui  alla
precedente lettera b);
   d) aderire,  ove  intenda  partecipare  al  mercato  elettrico, al
servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui
al Titolo VII della Disciplina;
   e) aderire,  ove  intenda  partecipare anche o soltanto al mercato
dei  certificati  verdi,  al servizio di regolazione dei pagamenti di
cui al Titolo VIII, Capo III, della Disciplina;
   f) rispettare,  se  tenuto,  gli  obblighi di cui all'articolo 11,
commi  1,  2 e 3, del D.lgs. n. 79199, con le modalita' previste D.M.
11 novembre 1999;
   g) informare  il  GME  tempestivamente  e, ove possibile, in tempo
utile   affinche'  lo  stesso,  al  fine  di  garantire  il  regolare
funzionamento  del  Mercato,  possa  porre  in  essere gli interventi
correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o
anomalia  operativa  derivante  da  problemi  di  natura  tecnica,  o
qualunque  altro  evento che abbia determinato o possa determinare la
mancata  o  inesatta  prestazione  dei  Servizi.  In  particolare, il
Contraente   si   obbliga   a  comunicare  al  GME,  con  la  massima
tempestivita'  e  nelle  forme  previste  al  successivo  articolo 9,
comma 9.7,   il  verificarsi  di  eventi  anche  solo  potenzialmente
pericolosi  per  l'integrita'  e  la  sicurezza del Sistema (quali, a
titolo  meramente  esemplificativo, furti di documentazione riservata
relativa  all'accesso  al  Sistema  o  accesso  abusivo ai locali del
Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
   h) cooperare  con  il  GME,  o  con  i  soggetti  terzi  da questo
designati,   anche   permettendo  l'accesso  dei  loro  dipendenti  o
ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di
tutti  gli  interventi  sulle  apparecchiature  (hardware e software)
utilizzate  dal  Contraente,  che  siano  necessari per assicurare il
regolare  funzionamento  del  Mercato.  Resta  inteso  che  il GME e'
responsabile,  ai  sensi  dell'articolo 2049 del codice civile, per i
danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali
interventi;
   i) rispettare  i  diritti di proprieta' del GME sui dati trasmessi
attraverso  il  Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati,
nonche'  i  diritti di proprieta' del GME stesso o di terzi fornitori
sui programmi software utilizzati per la prestazione dei Servizi;
   j) mantenere  riservati  e  confidenziali  i dispositivi di cui al
successivo articolo 4, comma 4. 1, ed utilizzarli, ovvero consentirne
l'utilizzo   da   parte   dei   soggetti   appositamente  incaricati,
esclusivamente  per  l'accesso  e  lo  svolgimento delle attivita' di
negoziazione  sul  Mercato.  Il  Contraente  assume,  pertanto,  ogni
responsabilita'  per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e
si  obbliga  a  tenere  indenne  il GME da qualsiasi danno o pericolo
all'integrita'  o  alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a
causa  della  negligenza del Contraente o del proprio personale nella
custodia dei suddetti dispositivi;
   k) chiedere   tempestivamente   al   GME  la  disabilitazione  dei
dispositivi richiamati alla precedente lettera j) e l'attribuzione di
nuovi  o  diversi  dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di
ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio,
   l) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da
questo  eventualmente  subito,  anche a seguito di azioni promosse da
terzi,  per  effetto  di  atti  o  comportamenti  posti in essere dal
Contraente  stesso, nonche' da suoi eventuali ausiliari, incaricati e
collaboratori,   in   violazione   del   presente   Contratto,  della
Disciplina,  delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonche' di
ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e
provvedimenti emessi dal GME o da autorita' competenti.


                             Articolo 3
                         Prestazioni del GME

  3.1   I   Servizi  verranno  prestati  dal  GME  al  Contraente  in
conformita'   al   presente   Contratto,   alla   Disciplina  e  alle
Disposizioni  tecniche  di  funzionamento.  Le  obbligazioni  del GME
relative  alla  prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di
mezzi.

  3.2  Il  GME  prestera'  al Contraente la collaborazione necessaria
affinche'  il  Contraente  acceda  al  Sistema,  in  conformita',  in
particolare,   a  quanto  indicato  nelle  Disposizioni  tecniche  di
funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attivita' e la
messa  a  disposizione  degli strumenti necessari all'accesso sono di
esclusiva  responsabilita'  e  saranno  integralmente  a  carico  del
Contraente.

  3.3  Il  GME  ha  facolta'  di  modificare  le  modalita' tecniche,
funzionali,  amministrative  ed operative di prestazione dei Servizi,
per  effetto  di  modifiche  o  integrazioni della Disciplina o delle
Disposizioni tecniche di funzionamento.

  3.4  Senza  pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle
Disposizioni  tecniche  di  funzionamento, qualora la prestazione dei
Servizi  sia  interrotta,  sospesa,  ritardata  o comunque oggetto di
anomalie  a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si
impegna   a  fare  quanto  necessario  per  il  superamento  di  tali
inconvenienti.  Resta  inteso  che  qualora  i  predetti eventi siano
imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o
software)  utilizzate  dal  Contraente  per  accedere  al Sistema, il
Contraente  sara'  tenuto ad eliminare, con la massima tempestivita',
le  relative  cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito
delle  rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le
cause  delle  interruzioni,  sospensioni,  ritardi  o  anomalie  e di
ripristinare al piu' presto la funzionalita' del Sistema.

  3.5   Il   GME   e'  responsabile  della  corretta  elaborazione  e
trasmissione  dei  dati  e  delle  informazioni inserite da terzi nel
Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto
che  non  rientra  tra  le  obbligazioni  del  GME il controllo della
veridicita',  accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni
forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito
della prestazione dei Servizi.

  3.6  Il  GME  e  il  Contraente si danno atto che il GME non potra'
essere  tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee
di  telecomunicazione  (ad  esempio, telefoniche), nonche' di accesso
alla rete internet.

  3.7  Il  Contraente  prende  atto  che  il  GME  ha  la facolta' di
avvalersi,   per  la  prestazione  dei  Servizi,  di  soggetti  terzi
designati  dal  GME  stesso,  restando  inteso  che, in ogni caso, il
rapporto  contrattuale  intercorre esclusivamente tra il Contraente e
il GME.

  3.8  Il  GME  si  impegna  a rispettare i diritti di proprieta' del
Contraente  sui  dati  trasmessi  attraverso  il Sistema e sui marchi
registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.

  3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da
qualsiasi  danno  o  costo  da  questo  eventualmente subito, anche a
seguito   di  azioni  promosse  da  terzi,  per  effetto  di  atti  o
comportamenti   del   GME   o   di  propri  ausiliari,  incaricati  o
collaboratori,   per  la  gestione  e  l'erogazione  dei  Servizi  in
violazione   del   presente   Contratto,   della   Disciplina,  delle
Disposizioni   tecniche  di  funzionamento,  nonche'  di  ogni  altra
disposizione  legislativa  o  regolamentare  applicabile  al presente
Contratto.


                             Articolo 4
                   Modalita' di accesso al Sistema

  4.1  Ai  fini  dell'accesso  al Sistema, il Contraente e' tenuto ad
utilizzare  i  dispositivi  di  sicurezza  tecnici  indicati dal GME,
quali,  a  titolo  esemplificativo,  codice  utente, con abbinata una
password, .vmart card o altri strumenti di strong authentication.

  4.2  L'accesso al Sistema avviene in conformita' a quanto stabilito
nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.


                             Articolo 5
                            Corrispettivo

  5.1  Il Contraente paghera' per i Servizi forniti in esecuzione del
presente  Contratto  i  corrispettivi  stabiliti  dal  GME  ai  sensi
dell'articolo 7  della Disciplina, secondo le modalita' definite agli
articoli 67 e 88 della Disciplina.

  5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire
al   Contraente   di   effettuare  le  negoziazioni  sul  Mercato,  i
corrispettivi  di  cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura
proporzionale al periodo in cui si e' verificata tale disattivazione.


                             Articolo 6
  Limitazione delle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito

  6.1   Salvo   quanto  previsto  nella  Disciplina,  il  GME,  nella
prestazione   dei  Servizi,  e'  responsabile  dei  danni  di  natura
contrattuale  ed  extracontrattuale  esclusivamente  in quanto questi
costituiscano  conseguenza  immediata e diretta di suoi comportamenti
determinati  da  dolo  o  colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano
prevedibili  alla  data  di  stipulazione  del presente Contratto. Le
Parti  si danno reciprocamente atto che non sussistera' alcun obbligo
risarcitorio  o  di  indennizzo  per  i  danni  che siano conseguenza
indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a
titolo  meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di
opportunita'  di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di
utili.

  6.2  Il  Contraente  dovra' comunicare al GME, a pena di decadenza,
ogni  pretesa  di  risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi
entro  e  non  oltre  quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il
Contraente  ha  avuto  conoscenza,  o avrebbe dovuto avere conoscenza
usando  l'ordinaria  diligenza,  del  prodursi  dell'evento  dannoso,
fornendo  contestualmente  una  precisa indicazione delle circostanze
nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa
documentazione  di  supporto  dovra' essere comunicata al GME entro e
non  oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha
avuto   conoscenza,   o   avrebbe   dovuto  avere  conoscenza  usando
l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

  6.3 Non sussistera' alcuna responsabilita' del GME e del Contraente
per  inadempimenti  dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad
eventi  comunque  al  di  fuori  del  loro  controllo, quali a titolo
meramente  esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni,
incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica
o  nella  fornitura  delle  linee  dedicate di trasporto dati facenti
parte   del   Sistema,  quando  tali  interruzioni  siano  imputabili
esclusivamente al comportamento di terzi.

  6.4  E'  facolta'  del  GME,  nei  casi  di  forza  maggiore e caso
fortuito,  ed  in  generale  in  tutti  i casi in cui l'attivita' del
Contraente  risulti  potenzialmente  lesiva  dell'integrita'  o della
sicurezza  del  Sistema,  di  sospendere l'accesso al Sistema stesso,
senza  necessita'  di  previa  comunicazione  delle  circostanze  che
determinano la sospensione.


                             Articolo 7
                               Durata

  7.1 Il presente Contratto ha validita' ed efficacia a partire dalla
data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.

  7.2  Il  presente  Contratto cessera' di produrre i suoi effetti al
verificarsi di uno dei seguenti eventi:

   a) esclusione del Contraente dal Mercato;
   b) disattivazione  totale  del  Sistema  per  effetto di modifiche
delle norme applicabili;
   c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

  7.3   Lo   scioglimento   del   Contratto  ai  sensi  del  presente
articolo non  sara'  in  alcun  modo di pregiudizio a qualsiasi altro
diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto
o a norme di legge di generale applicazione, ne' pregiudichera' alcun
diritto  o  obbligo  di  una  Parte  che  sia gia' sorto alla data di
scioglimento.


                             Articolo 8
                             Risoluzione

  8.1  L'eventuale  perdita,  per qualunque causa, della qualifica di
operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 della Disciplina,
costituisce  motivo  di risoluzione di diritto del presente Contratto
ai  sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del
diritto   del  GME  di  trattenere  il  corrispettivo  fisso  di  cui
all'articolo 67,  comma 67.2, della Disciplina a titolo di indennizzo
e  fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale
maggior danno.


                             Articolo 9
                          Clausole generali

  9.1  L'invalidita'  o  la nullita' di una o piu' delle clausole del
presente  Contratto  non  compromettera' la validita' delle rimanenti
clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

  9.2  Il  presente  Contratto  ed  i  diritti e gli obblighi da esso
derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di
fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

  9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma.
6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti
ad  una  Parte  ai  sensi  del  presente  Contratto  non  puo' essere
considerato come rinuncia a tali diritti.

  9.4  Nel  caso  in cui l'ammissione abbia luogo in relazione ad uno
soltanto  dei mercati per i quali il Contraente ha presentato domanda
di  ammissione,  il  Contratto  si  considera  efficace con esclusivo
riferimento  al  mercato in cui il Contraente stesso e' stato ammesso
ad operare.

  9.5  Il  presente  Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina
dalle  Parti,  viene  redatto  in  due  originali in lingua italiana.
Qualsiasi  modificazione  dello  stesso  dovra'  aver  luogo in forma
scritta.

  9.6  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  Contratto, le Parti
eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

   - Gestore   del   mercato   elettrico  s.p.a.,  Viale  Maresciallo
Pilsudski n. 92 - 00197 Roma;

   ......................., ........................................
                             (indirizzo)

  9.7  Ogni  comunicazione  o  notifica  da  effettuarsi ai sensi del
presente Contratto dovra' essere effettuata per iscritto e consegnata
a  mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  o  via  telefacsimile, ovvero mediante
messaggio   elettronico   con  avviso  di  ricevimento,  ai  seguenti
indirizzi:
  - Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski
n. 92  -  00197  Roma,  numero  di  telefacsimile  +39  06 8012 4524;
indirizzo e-mail: info@mercatoelettrico.org;

  - ........................, ............................ - ......;
                             (indirizzo)

  numero di telefacsimile .........., indirizzo e-mail .............;

  9.8   Le  comunicazioni  si  intenderanno  ricevute  alla  data  di
sottoscrizione  della  ricevuta  di  avvenuta consegna, se effettuate
mediante  consegna  a  mano,  ovvero  nel  momento in cui giungeranno
all'indirizzo   del  destinatario,  se  effettuate  mediante  lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla
ricevuta  di  trasmissione  dell'apparecchio,  se effettuate mediante
telefacsimile,  ovvero  alla  data  di  ricezione  del  messaggio  di
avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.


                             Articolo 10
                          Legge applicabile

  10.1 Il presente Contratto e' regolato dalla legge italiana.


                             Articolo 11
                            Controversie

  11.1  Qualsiasi  controversia che dovesse insorgere tra il GME e il
Contraente  in  relazione al presente Contratto sara' risolta secondo
le  disposizioni  contenute al Titolo IX della Disciplina, che qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte.
  il GME il Contraente il Contraente


  ............................ .....................


  Si  approvano  specificamente,  ai  sensi  e  per gli effetti degli
articoli  1341  e  1342  del  codice civile, le seguenti clausole del
Contratto:   Articolo   2   (Obblighi  del  Contraente);  Articolo  3
(Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilita',
forza  maggiore  e  caso  fortuito);  Articolo 7 (Durata); Articolo 8
(Risoluzione),  Articolo  9  (Clausole  generali); Articolo 10 (Legge
applicabile); Articolo 11 (Controversie).


  il Contraente


  ............................


  Roma, (data)



                             Allegato 3

                       Modello di fideiussione


      Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 70,
         comma 70. 1, della Disciplina del mercato elettrico


                                                            Spett. le
                                 Gestore del mercato elettrico s.p.a.
                                      Viale Maresciallo Pilsudski, 92
                                                           00197 Roma


  ............, li' ..............


  Fideiussione (rif. n. .............)


  La Banca ......., filiale di .........., con sede legale in ......,

  C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. .....,

  iscritta all'Albo delle banche .. al n. .. capitale sociale Euro ..

  in persona dei suoi legali rappresentanti .........................

  (nel seguito: la Banca),


                            PREMESSO CHE

  - ................................................., ..............
  (cognome  e  nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di
nascita)

  - .................................................................
  (luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)

  codice fiscale/partita IVA ........................................

  capitale sociale Euro ............ di cui sottoscritto ...........,

  di cui versato ................... iscritta presso ................

  (nel  seguito:  l'Operatore  o  il  Richiedente)  e'  operatore del
mercato  elettrico,  inserito  nell'Elenco degli operatori ammessi al
mercato   di   cui   all'articolo 16  della  Disciplina  del  mercato
elettrico,  approvata  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
Commercio  e  dell'Artigianato  in data 9 maggio 2001, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno
2001,  Serie generale, cosi' come modificata con decreto del Ministro
delle  Attivita'  Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre
2003,  Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel
seguito: la Disciplina);

  - l'Operatore,  ai sensi dell'articolo 12, comma 12. 1, lettera b),
della Disciplina, ha sottoscritto, in data .......................,
  il  Contratto  di  adesione al mercato, secondo il modello definito
nella Disciplina medesima;

  - ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 34, comma 34.1, e 45,
comma 45.1,  della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al
mercato  del giorno prima dell'energia ed al mercato di aggiustamento
(nel  seguito, congiuntamente, definiti: "mercati dell'energia") sono
assunte   dall'Operatore   nei  confronti  del  Gestore  del  mercato
elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME);

  - ai sensi dell'articolo 70, comma 70. 1, della Disciplina, ai fini
della  presentazione  di  offerte  di  acquisto  congrue  sui mercati
dell'energia, gli operatori sono tenuti a presentare una fideiussione
prestata  da  istituti  bancari  in  possesso dei requisiti di cui al
medesimo articolo 70, comma 70.1;

  - la   fideiussione   di  cui  al  precedente  alinea  deve  essere
presentata  all'istituto  affidatario  del  servizio di tesoreria del
mercato  elettrico,  di  cui  all'articolo 68  della  Disciplina, che
effettua la verifica della fideiussione;

  - l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di
cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di

  Euro ............................ , di cui:

   (i) ............................ Euro a garanzia della regolazione
dei  pagamenti  degli  importi  di  cui all'articolo 71, comma 71. 1,
lettera a), della Disciplina;

   (ii)  ............................ Euro [pari al 2% dell'ammontare
di  cui  al  precedente  punto  (i)]  a  garanzia del pagamento degli
importi   di  cui  all'articolo 71,  comma 71.1,  lettera  b),  della
Disciplina;

   (iii) 0,00   (zero/00)   Euro  [pari  all'imporlo  definito  nella
Convenzione  tra  il  GME  e  l'istituto  affidatario del servizio di
tesoreria  del  mercato  elettrico e pubblicato sul sito internet del
GME]  a  garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71,
comma 71.1, lettera c), della Disciplina.


                         TUTTO CIO' PREMESSO

  la  Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo
i  termini  e  alle  condizioni  di  seguito  indicate e comunque nel
rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina.

  1. La fideiussione e' valida ed efficace dal .............

  al .............

  2.  La  Banca,  irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale
rinuncia   al   beneficio   della   preventiva   escussione   di  cui
all'articolo 1944  del  codice civile, garantisce l'adempimento delle
obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti del GME
in conseguenza della liquidazione delle partite economiche effettuata
a   seguito  dell'accettazione  di  offerte  presentate  sui  mercati
dell'energia,  ai  sensi della Disciplina, nel periodo di validita' e
di efficacia della presente fideiussione.

  3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di
perdita   di  uno  dei  requisiti  previsti  per  il  rilascio  delle
fideiussioni,  ovvero  qualora  la Banca, in caso di escussione della
fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 70, comma 70. 1, della
Disciplina,  non  adempia  al  pagamento  dell'importo  garantito, la
presente  fideiussione  e'  valida  fino  alla  fine  del  periodo di
fatturazione  successivo  a quello in cui si e' verificata la perdita
del  requisito,  ovvero  l'inadempimento.  Resta  inteso che la Banca
rispondera', oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale
data,  anche  di  ogni  altra  obbligazione,  connessa  alla presente
fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.

  4.  Per  effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca
si  impegna  irrevocabilmente  e  senza  indugio  a  pagare qualsiasi
importo,  senza  procedere  ad  alcun  esame  delle  ragioni  poste a
sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi
eccezione,  contestazione  od  obiezione  che  il  Richiedente  abbia
sollevato  in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME,
fino  all'ammontare  massimo complessivo di Euro ................, di
cui:

   (i)     ............................   Euro   a   garanzia   della
regolazione  dei  pagamenti  degli  importi  di  cui all'articolo 71,
comma 71. 1, lettera a), della Disciplina;

   (ii)  ............................ Euro [pari al 2% dell'ammontare
di  cui  al  precedente  punto  (i)]  a  garanzia del pagamento degli
importi   di  cui  all'articolo 71,  comma 71.1,  lettera  b),  della
Disciplina;

   (iii) 0,00   (zero/00)   Euro  [pari  all'importo  definito  nella
Convenzione  tra  il  GME  e  l'istituto  affidatario del servizio di
tesoreria  del  mercato  elettrico e pubblicato sul sito internet del
GME,]  a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71,
comma 71.1, lettera c), della Disciplina.

  5.  A  seguito  della  richiesta  di  cui al precedente punto 4, da
inoltrarsi  via  telefacsimile, la Banca paghera', entro dieci giorni
dalla  data  di  ricezione  della richiesta medesima, e con valuta lo
stesso  giorno,  a  mezzo  bonifico  di  importo  rilevante  (BIR)  o
procedure  equivalenti,  la somma indicata in Euro nella richiesta di
pagamento.  Qualora  il  termine  per  il pagamento cada in un giorno
festivo,  la  scadenza  e'  prorogata  al  primo  giorno seguente non
festivo.

  6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il
GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del
codice  civile,  fermo  restando  che la Banca rimarra' vincolata, in
deroga  a  detto  articolo,  anche  nel  caso in cui il GME non abbia
proposto   istanza  nei  confronti  del  Richiedente  o  non  l'abbia
coltivata.

  7.  La  presente  fideiussione  potra'  essere  escussa  anche solo
parzialmente,  rimanendo  in  ogni  caso  valida  ed  efficace per il
residuo importo.

  8.  In  deroga  all'articolo 1939  del  codice  civile, la presente
fideiussione  dovra'  ritenersi  valida ed efficace anche nel caso in
cui  l'obbligazione  principale del Richiedente nei confronti del GME
dovesse essere dichiarata invalida.

  9.  La  Banca,  con  la  presente  fideiussione,  espressamente  ed
irrevocabilmente,  rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti
ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

  10.  La  Banca  espressamente  rinuncia  ad ogni difesa, eccezione,
diritto  di  compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME,
in  relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione,
ivi  compresa,  senza  limitazione  alcuna,  ogni  difesa, eccezione,
compensazione,  ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a
qualsiasi titolo nei confronti del GME.

  11.  La  Banca  accetta che i diritti relativi all'escussione della
presente  fideiussione  e  spettanti al GME siano esercitati dal GME,
ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.

  12.   Ogni   comunicazione   dovra'   essere  effettuata,  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, ovvero mediante messaggio
elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

   - ......................................, ...........-......,
   (cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)

   indirizzo      e-mail     .................................     Le
comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno
all'indirizzo   del  destinatario,  se  effettuate  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione
del  messaggio  di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta
elettronica.

  13.  Per  qualunque  controversia  derivante  dal  presente atto e'
competente il Foro di Roma.


                                            Denominazione della Banca
                                      Firme dei legali rappresentanti


  Si  approvano  specificamente,  ai  sensi  e  per gli effetti degli
articoli  1341  e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni
di   cui   ai   punti  2  (rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione),  3  (estensione  della  responsabilita'  della Banca), 4
(pagamento   a  prima  richiesta),  6  (deroga  ai  termini  previsti
dall'art. 1957  del  c.  c.), 7 (escussione parziale), 8 (deroga alla
validita),  9  (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e
1955  c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o azioni) e 13 (Foro competente)
della presente fideiussione.


  La Banca




  N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.


                             Allegato 4
       Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione


         Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare
        garantito dalla fideiussione, di cui all'articolo 71,
         comma 71.3, della Disciplina del mercato elettrico


                                                            Spett. le
                                 Gestore del mercato elettrico s.p.a.
                                         Viale Maresciallo Pilsudski,
                                                        92 00197 Roma


  ............, li' ..............


  Lettera di aggiornamento della fideiussione in data ..., rif. n. ..


  La Banca ......., filiale di .........., con sede legale in ......,

  C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. .....,

  iscritta all'Albo delle banche .. al n. .. capitale sociale Euro ..

  in persona dei suoi legali rappresentanti .........................

  (nel seguito: la Banca),


                            PREMESSO CHE

  - a seguito di espressa formale richiesta di .....................
                             (Operatore)

  ha  prestato,  con  lettera  del ..............., rif n. ..........
fideiussione  a  favore del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel
seguito:  GME),  con validita' ed efficacia dal .....................
al ...................., per un ammontare massimo di Euro , di cui:

   (i)   .........................  Euro a garanzia della regolazione
dei  pagamenti  degli  importi  di  cui  all'articolo 71, comma 71.1,
lettera  a),  della Disciplina del mercato elettrico (nel seguito: la
Disciplina);

   (ii)  ......................... Euro [pari al 2% dell'ammontare di
cui  al  precedente punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi
di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina;

   (iii) 0,00   (zero/00)   Euro  [pari  all'importo  definito  nella
Convenzione  tra  il  GME  e  l'istituto  affidatario del servizio di
tesoreria  del  mercato  elettrico e pubblicato sul sito internet del
GME]  a  garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71,
comma 71.1, lettera c), della Disciplina;

  - l'Operatore ha richiesto espressamente la modifica dell'ammontare
massimo  garantito  di  cui  al  punto  4  della  fideiussione  sopra
richiamata,  a  decorrere  dal  ......................... (eventuale:
nonche' la modifica del periodo di validita' e di efficacia di cui al
punto 1 della fideiussione medesima).


                        TUTTO CIO' PREMESSO,

   - la Banca accorda a .............................................
                             (Operatore)

   la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in
data  ......................., rif. n. ................., a decorrere
dal  .........................  Per  l'effetto, l'ammontare garantito
dalla fideiussione in parola e' pari a Euro ................. di cui:

   (i)   .........................  Euro a garanzia della regolazione
dei  pagamenti  degli  importi  di  cui  all'articolo 71, comma 71.1,
lettera a), della Disciplina;

   (ii)  ......................... Euro [pari al 2% dell'ammontare di
cui  al  precedente punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi
di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina;

   (iii) 0,00   (zero/00)   Euro  [pari  all'importo  definito  nella
Convenzione  tra  il  GME  e  l'istituto  affidatario del servizio di
tesoreria  del  mercato  elettrico e pubblicato sul sito internet del
GME]  a  garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71,
comma 71.1, lettera c), della Disciplina.


  Rimangono  validi  i termini e le condizioni indicate nella lettera
di    fideiussione    in    data    .........................    rif.
n. ............
  (eventuale:   il   termine   di  validita'  e  di  efficacia  della
fideiussione e' fissato al .........................).


                                            Denominazione della Banca
                                      Firme dei legali rappresentanti


  N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.