Art. 2.
  L'importo  minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al  presente  decreto  e'  di  mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili
a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a
godere  dello  stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
  La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da  regolare  dei  certificati  sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione  e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante
all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo' avvalersi
di  un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato
alla   Banca  d'Italia,  secondo  la  normativa  e  attenendosi  alle
modalita' dalla stessa stabilite.
  A   fronte   delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i
sottoscrittori.