Art. 4.
  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione  il 30 giugno 2009, tenendo conto delle disposizioni di cui
ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del
decreto  ministeriale  n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art.
16 del presente decreto.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza tra il capitale
nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.