(all. 1 - art. 1)
CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 23 DEL CCNL DEL PERSONALE
   DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 14 SETTEMBRE 2000.
    Premesso che, con ordinanza del 12 febbraio 2005, il Tribunale di
Potenza,  sezione  lavoro,  in  relazione alla controversia di lavoro
iscritta  al  n. 1332/2005 r.g. promossa da Lucernati Riccardo contro
il  comune  di San Fele ha ritenuto che, poter definire la stessa, e'
necessario  risolvere in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 64 del
decreto   legislativo   n.   165/2001,   la   questione   concernente
l'interpretazione  in  forma  autentica  dell'art.  23  CCNL  del  14
settembre  2000, relativo al personale del comparto Regioni autonomie
locali,  per  accertare  se  la  reperibilita'  effettuata  in giorno
festivo, nel caso in cui non sia resa alcuna prestazione lavorativa:
      1. determini  con il riconoscimento del riposo compensativo una
mera  redistribuzione  dell'orario di lavoro settimanale nei restanti
giorni;
      2. ovvero  sia  da  considerare  a  tutti  gli effetti compresa
nell'orario   di  lavoro  settimanale  (sicche'  l'orario  di  lavoro
effettivo risulti minore).
    Rilevato  che la reperibilita' attualmente trova piena e completa
regolamentazione   esclusivamente   nell'art.  23  del  CCNL  del  14
settembre 2000;
    Evidenziato   che   nella   definizione  della  disciplina  della
reperibilita',  di  cui all'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000 le
parti  hanno tenuto conto della particolare natura della stessa quale
prestazione   strumentale  ed  accessoria,  qualitativamente  diversa
dall'attivita'  di lavoro, che si traduce nell'obbligo del lavoratore
di  porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del
proprio  orario  di  lavoro,  in  vista  di  un'eventuale prestazione
lavorativa  e  di  raggiungere  in  breve  lasso di tempo il luogo di
lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta;
    Considerato  che  l'art.  23  del  CCNL  del  14  settembre  2000
espressamente   prevede  e  disciplina  il  trattamento  economico  e
normativo   spettante  al  lavoratore  assegnato  ad  un  periodo  di
reperibilita'  domenicale  o comunque ricadente nel giorno del riposo
settimanale;
    Che   in  tale  ambito  viene  specificamente  stabilito  che  il
lavoratore  ha  comunque  diritto ad un giorno di riposo compensativo
anche  nel  caso  che non sia stato chiamato ad alcuna prestazione di
lavoro);
    Che  l'ultimo  periodo  dell'art.  23,  comma 4,  del CCNL del 14
settembre   2000,  espressamente  e  chiaramente,  specifica  che  la
fruizione del riposo compensativo in tale ipotesi non comporta alcuna
riduzione dell'orario di lavoro settimanale;
    Preso  atto  della  circostanza che la formulazione dell'art. 23,
comma 4, del CCNL del 14 settembre 2000 sostanzialmente ripete, ma in
termini  piu'  chiari  e  precisi,  il precedente testo dell'art. 49,
comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 che
precedentemente regolava la materia;
    Rilevato  che,  proprio  attraverso  la nuova formulazione, si e'
voluto  chiarire in via definitiva che il periodo di reperibilita' di
domenica  o  nella  giornata  di riposo settimanale non puo' in alcun
modo essere equiparato a effettiva prestazione lavorativa;
      che,  conseguentemente,  in  considerazione  di tale diversita'
della  prestazione  dovuta,  anche  il  riconoscimento del diritto al
riposo  compensativo  nei  casi  di reperibilita' del lavoratore, non
seguita  da  effettiva  prestazione  lavorativa,  avviene  in termini
diversi  da quelli stabiliti per la diversa ipotesi del lavoratore in
reperibilita'  che  sia  chiamato  a rendere un'effettiva prestazione
lavorativa nel corso della stessa;
      che,  pertanto,  nella settimana nella quale il dipendente gia'
collocato  in  reperibilita'  nel  giorno della domenica o del riposo
settimanale  fruisce  del  riposo  compensativo, questi deve comunque
prestare le ordinarie 36 ore di lavoro d'obbligo settimanale;
      tutto  quanto sopra valutato, le parti, fino ad una eventuale e
diversa    disciplina    contrattuale   della   materia,   concordano
l'interpretazione  autentica  dell'art.  23, comma 4, ultimo periodo,
del CCNL del 14 settembre 2000 nel testo che segue:
                               Art. 1.
    La previsione dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del CCNL del
14  settembre  2000,  secondo  la  quale  «La  fruizione  del  riposo
compensativo  non  comporta  alcuna  riduzione  dell'orario di lavoro
settimanale»,  deve  essere  interpretata nel senso che il lavoratore
che  abbia  prestato servizio di reperibilita' di domenica o comunque
in  giorno  di  riposo settimanale, secondo il turno assegnato, e che
fruisce  del  riposo  compensativo  e'  tenuto,  comunque,  a rendere
completamente  l'orario ordinario di lavoro di 36 ore nella settimana
in cui gode del riposo.