Art. 3

  1.  Fermo restando che i contenuti della ricevuta di partecipazione
sono  quelli  di  cui  ai  decreti  direttoriali  di approvazione dei
requisiti  tecnici delle scommesse ippiche a totalizzatore denominate
«Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale»,
«Quarte'  nazionale»  e  «Quinte'  nazionale»,  i  concessionari sono
autorizzati   a  definire  i  formati  specifici  della  ricevuta  di
partecipazione.
  2. Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 giugno 2007
                                          Il direttore generale: Tino