Art. 3 1. Fermo restando che i contenuti della ricevuta di partecipazione sono quelli di cui ai decreti direttoriali di approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse ippiche a totalizzatore denominate «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale», i concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione. 2. Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2007 Il direttore generale: Tino