IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;
    Visti  i  regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE
che  stabiliscono  le  modalita'  dettagliate  per l'attuazione della
seconda  fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2,
della direttiva 91/414/CEE;
    Vista  la  decisione  della  Commissione 2007/393/CE del 6 giugno
2007  relativa  alla non iscrizione della sostanza attiva «diazinone»
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza
attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse
preoccupazioni   derivanti   dalle   informazioni  insufficiente  per
escludere rischi di tipo tossicologico ed ecotossicologico;
    Considerato  che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso
che  dette  preoccupazioni  rimanevano  irrisolte  e  che, pertanto i
prodotti   fitosanitari   contenenti  «diazinone»,  nelle  condizioni
d'impiego   proposte,  non  soddisfano,  in  generale  le  condizioni
previste  all'art.  5,  paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva
91/414/CEE;
    Considerato  che  tale decisione di non inclusione non pregiudica
la  presentazione,  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  6,
paragrafo 2,  della  direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta
d'iscrizione della sostanza attiva «diazinone»;
    Considerato  che  in attuazione della decisione della Commissione
2007/393/CE,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare
le  autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne'
usufruire  delle  deroghe  previste  dall'art.  8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE;
    Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
autorizzata in Italia;
    Considerato  che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva
«diazinone»,  deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi
a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  La  sostanza attiva DIAZINONE non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.