Art. 2.
    1. Non  possono  essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate
le  autorizzazioni  esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza   attiva   «diazinone»,  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'art.   2,   lettera b),   della   decisione   2007/393/CE  della
Commissione a partire dal 9 giugno 2007.
    2. Le   autorizzazioni   dei   prodotti  fitosanitari  contenenti
«diazinone»,   elencati   nell'allegato  al  presente  decreto,  sono
revocate a decorrere dal 6 dicembre 2007.