Art. 2. 1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «diazinone», in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2007/393/CE della Commissione a partire dal 9 giugno 2007. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «diazinone», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 6 dicembre 2007.