Art. 3. 1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 6 dicembre 2008. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2007 Il direttore generale: Borrello