Art. 3.
    1.  La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti
fitosanitari,  revocati  ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire
nel  piu'  breve  tempo  possibile e comunque non oltre il 6 dicembre
2008.
    2.  I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti fitosanitari
contenenti   tali  sostanze  attive  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  fitosanitari  medesimi  dell'avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
    Il  presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 3 luglio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello