Art. 5.
Liquidazione  del  prelievo  erariale  unico relativo agli anni 2004,
                             2005 e 2006

  1.  AAMS  provvede a liquidare unitariamente il PREU dovuto per gli
anni  solari  2004  e 2005 sulla base dei dati di gioco correttamente
trasmessi  dai  concessionari  e  acquisiti  nella banca dati di AAMS
entro  il  giorno  successivo  alla scadenza del periodo contabile di
riferimento,  nonche'  dei  dati comunicati in applicazione dell'art.
39-septies,  comma  2  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
applicando le seguenti modalita':
    a) per  gli  apparecchi  muniti  di  nulla  osta alla data del 31
dicembre  2005,  AAMS liquida il PREU dovuto sulla base del contatore
annuale relativo all'anno 2005 o, in assenza dello stesso, secondo le
disposizioni  contenute  nel  decreto  8 aprile 2004 e nel decreto 14
luglio 2004;
    b) per  gli  apparecchi  i  cui  nulla  osta  risultano cessati o
sospesi  entro  il  31  dicembre  2005,  AAMS  liquida il PREU dovuto
secondo  le  disposizioni  contenute  nel decreto 8 aprile 2004 e nel
decreto 14 luglio 2004.
  2.  AAMS provvede a liquidare il PREU dovuto per l'anno solare 2006
applicando le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.
  3.  AAMS  procede  al  controllo dei versamenti sulla base del PREU
dovuto per i periodi contabili relativi agli anni solari 2004, 2005 e
2006  e dei dati di gioco correttamente trasmessi dai concessionari e
acquisiti  nella  banca  dati di AAMS entro il giorno successivo alla
fine   del   periodo  contabile  di  riferimento,  nonche'  dei  dati
comunicati   in   applicazione  dell'art.  39-septies,  comma  2  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, applicando le
disposizioni  contenute  nel  decreto  8  aprile 2004, nel decreto 14
luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.
  4.  Resta  fermo  per  gli  anni  2004, 2005 e 2006 quanto disposto
dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2007
                                   p. Il direttore generale: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
4   Economia e finanze, foglio n. 245