Art. 4. Commissione di valutazione 1. L'esame delle domande e' affidato ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e le pari opportunita' o da persona da lui delegata che la presiede, da due rappresentanti designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', due rappresentanti designati dal Ministro della solidarieta' sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilita'. 2. La Commissione provvede, con cadenza semestrale, all'istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli enti che e' approvato con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale.