Art. 4.
                     Commissione di valutazione

    1.  L'esame delle domande e' affidato ad una apposita Commissione
di  valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le
pari  opportunita' e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e
le pari opportunita' o da persona da lui delegata che la presiede, da
due  rappresentanti  designati  dal  Ministro per i diritti e le pari
opportunita',   due   rappresentanti  designati  dal  Ministro  della
solidarieta' sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni
maggiormente  rappresentative  delle  associazioni operanti nel campo
della tutela dei diritti delle persone con disabilita'.
    2.    La    Commissione   provvede,   con   cadenza   semestrale,
all'istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco
delle  associazioni  e  degli  enti  che e' approvato con decreto del
Ministro  per  i  diritti  e  le pari opportunita' di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale.