Art. 2. Scambio di informazioni 1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' informa le prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a: a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-citta' ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-citta' sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa; c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-citta'; d) ogni altro elemento che puo' interessare l'attivita' delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180. 2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonche' i relativi atti e verbali. 3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a comunicare agli uffici della Conferenza Stato-citta', anche in formato elettronico: a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180; b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-citta'; c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, puo' interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta'.