Art. 2.
                       Scambio di informazioni

  1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' informa le
prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:
    a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-citta'
ai  sensi  dell'art.  9,  comma 5,  del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
    b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-citta'
sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
    c) questioni  di  carattere  generale  valutate  dalla Conferenza
Stato-citta';
    d) ogni  altro  elemento  che  puo' interessare l'attivita' delle
prefetture-uffici   territoriali   del  Governo  e  delle  Conferenze
permanenti  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.
  2.  L'ufficio  di segreteria della Conferenza Stato-citta' provvede
ad  inviare,  anche  in  formato elettronico, tutta la documentazione
esaminata dalla Conferenza nonche' i relativi atti e verbali.
  3.  Le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  provvedono a
comunicare  agli  uffici  della  Conferenza  Stato-citta',  anche  in
formato elettronico:
    a) i  verbali  delle  sedute  della  Conferenza permanente di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006,
n. 180;
    b) le  deliberazioni  adottate dalla Conferenza permanente di cui
alla  lettera a)  che,  secondo  le  valutazioni  del prefetto che la
presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza
Stato-citta';
    c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente
ovvero  del  prefetto,  puo'  interessare  l'azione  dell'ufficio  di
segreteria della Conferenza Stato-citta'.