Art. 4.
              Attivita' di proposta per l'esame tecnico

  1.  Il  prefetto,  anche  su richiesta della Conferenza permanente,
puo'   formulare   all'ufficio   di   segreteria   della   Conferenza
Stato-citta'  proposte  per  una  valutazione tecnica, ai fini di cui
all'art.  9,  commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  sulle  tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra
gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.
    Roma, 27 luglio 2007

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

     Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
                             Lanzillotta

                      Il Ministro dell'interno
                                Amato