Art. 4. Attivita' di proposta per l'esame tecnico 1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, puo' formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali. Roma, 27 luglio 2007 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta Il Ministro dell'interno Amato