IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Visto  il decreto ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  6 dicembre  1995,  concernente  il
riconoscimento dell'Indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone»
e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
    Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 232 del 5 ottobre 2006, con il quale e' stato
approvato   il   vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione geografica tipica «Rubicone»;
    Vista  l'istanza presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con
sede  in  Forli',  in  data  9 luglio  2007,  intesa  ad  ottenere la
rettifica  del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Rubicone»,
mediante  l'espressa  indicazione  delle  tipologie di vini «Cabernet
franc»  e  «Cabernet  sauvignon»  derivanti  da  uve delle rispettive
varieta'  di  vite,  dato  che  nello  stesso  disciplinare  e' stata
genericamente indicata ed in modo parziale la sola tipologia riferita
al  sinonimo «Cabernet» delle citate due varieta' (utilizzate da sole
o  congiuntamente  nella base ampelografica dei relativi vigneti), al
fine  di  consentire  la  corretta  produzione ed etichettatura delle
tipologie derivanti dai singoli predetti vitigni;
    Visto  il  parere della regione Emilia-Romagna, espresso con nota
n.  184707  del  12 luglio  2007,  favorevole  all'accoglimento della
predetta  istanza  di  rettifica del disciplinare di produzione della
IGT in questione;
    Visto  il  parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione  dei  vini  DO  e IGT nella riunione del 19 luglio
2007,  favorevole  all'accoglimento della citata istanza di rettifica
del  disciplinare  di  produzione  della  IGT  «Rubicone»,  intesa ad
integrare  il  disciplinare medesimo con l'espressa indicazione delle
tipologie di vini riferite alle varieta' «Cabernet franc» e «Cabernet
sauvignon»;
    Ritenuto,  in  accoglimento  della  predetta  istanza,  di  dover
apportare  una  rettifica  agli articoli 2, 4 e 6 del disciplinare di
produzione  dei vini ad IGT «Rubicone», indicando in maniera distinta
le  tipologie  riferite  ai  vitigni  «Cabernet  franc»  e  «Cabernet
sauvignon», oltre alla tipologia indicata con il sinonimo «Cabernet»;
    Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dei codici
delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  A  rettifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini ad
indicazione  geografica  tipica  «Rubicone», cosi' come modificato da
ultimo  con  il decreto 26 settembre 2006 richiamato in premessa, gli
articoli 2,  4  e  6  del  citato  disciplinare  di  produzione  sono
integrati  con l'indicazione delle tipologie di vino «Cabernet franc»
e    «Cabernet    sauvignon»,   unitamente   ai   relativi   elementi
tecnico-produttivi, come di seguito riportato:
    Art.  2:  al  comma 3,  dopo  il sinonimo di vitigno «Cabernet» e
prima  del  vitigno  «Chardonnay»,  e'  inserito:  «(Cabernet franc e
Cabernet  sauvignon,  da  soli  o  congiuntamente),  Cabernet  franc,
Cabernet sauvignon,».
    Al  comma 6,  dopo  il sinonimo di vitigno «Cabernet» e prima del
vitigno   «Ciliegiolo»,   e'   inserito:  «Cabernet  franc,  Cabernet
sauvignon,».
    Art. 4: al comma 2, dopo la tipologia «Rubicone Cabernet» e prima
della  tipologia  «Rubicone  Chardonnay»,  sono  inserite le seguenti
tipologie con la relativa resa di uve ad Ha:
      Rubicone Cabernet franc t/ha 22;
      Rubicone Cabernet sauvignon t/ha 22;
    Al  comma 3,  dopo la tipologia «Rubicone Cabernet» e prima della
tipologia  «Rubicone Chardonnay», sono inserite le seguenti tipologie
con il relativo titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
      Rubicone Cabernet franc 8,50 % vol;
      Rubicone Cabernet sauvignon 8,50 % vol;
    Art. 6: al comma 1, dopo la tipologia «Rubicone Cabernet» e prima
della  tipologia  «Rubicone  Chardonnay»,  sono  inserite le seguenti
tipologie  con  il  relativo  titolo  alcolometrico  volumico  totale
minimo:
      Rubicone Cabernet franc 10 % vol;
      Rubicone Cabernet sauvignon 10 % vol.