Art. 2.
    1.   I  soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  dalla
vendemmia  2007,  il proprio prodotto con la denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Oltrepo'  Pavese»  metodo  classico, sono
tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992 n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001
e  dell'Accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002 - la
denuncia   dei   rispettivi   terreni  vitati  ai  competenti  organi
territoriali,  ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo
dei  vigneti  della  denominazione di origine controllata e garantita
«Oltrepo' Pavese» metodo classico.