Art. 2. 1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2007, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico.