Art. 3.
    1.  I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata
e/o  atti a divenire a denominazione di origine controllata «Oltrepo'
Pavese»   spumante   e   «Oltrepo'   Pavese»   Pinot  nero  spumante,
accompagnati   o  meno  dal  termine  rosato,  elaborati  secondo  la
procedura  del  «metodo  classico»,  ottenuti  in  conformita'  delle
disposizioni  contenute  nel disciplinare di produzione approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 agosto 1970 e successive
modifiche,  provenienti  dalla  vendemmia 2006 e precedenti, che alla
data  di  cui  all'art. 1, comma 2 del presente decreto trovansi gia'
confezionati,  in corso di confezionamento o in fase di elaborazione,
possono  essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con
la   D.O.C.,  a  condizione  che  le  ditte  produttrici  interessate
comunichino  all'Ufficio  dell'Ispettorato  centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari competente per territorio,
i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.