Art. 3. 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» spumante e «Oltrepo' Pavese» Pinot nero spumante, accompagnati o meno dal termine rosato, elaborati secondo la procedura del «metodo classico», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che alla data di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino all'Ufficio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari competente per territorio, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.