Art. 5.
    1.   Chiunque   produce,   vende,  pone  in  vendita  o  comunque
distribuisce  per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine
controllata e garantita «Oltrepo' Pavese» metodo classico e' tenuto a
norma  di  legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 27 luglio 2007
                                      Il direttore generale: La Torre