Art. 3.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati   dall'art.  2,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti
all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente
provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale .
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 luglio 2007
                                       Il direttore generale: Mancini