IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  25516  dell'11 gennaio  1999,
registrato  dalla  Corte  dei  conti  in data 20 gennaio 1999, con il
quale  sono  stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa
le  condizioni  e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui
al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216
del  30 agosto  2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre
2006,  registro  n.  4,  foglio m. 373 e n. 39217 del 30 agosto 2006,
registrato  alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registro n. 4,
foglio n. 392;
  Visto  l'art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
in  particolare l'ultimo periodo, che consente di utilizzare entro il
31 dicembre 2007 le risorse finanziarie residue del 2005;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135,
convertito  dalla  legge  1° giugno  2006,  n.  201,  che consente di
utilizzare  entro  il 31 dicembre 2007 le risorse finanziarie residue
del 2006 ;
  Vista  la  nota  del  5 giugno  2007,  con  la  quale l'I.N.P.S. ha
comunicato  che  dalle  disponibilita'  finanziarie preordinate negli
anni  2005  e 2006 per la concessione degli ammortizzatori sociali in
deroga  per le aziende operanti nel settore degli appalti telefonici,
residua una somma pari a 14.783.405,58 euro;
  Ritenuto di poter utilizzare la predetta disponibilita' finanziaria
entro il 31 dicembre 2007, sulla base di quanto stabilito dalle norme
soprarichiamate,    per    la   concessione   della   proroga   degli
ammortizzatori sociali in deroga per le predette aziende;
  Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, tra le societa' appaltatrici di lavoro di
installazione di reti telefoniche e le OO.SS. di categoria, nei quali
e'  stato  concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2007,
ai  sensi del citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006,
al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al
reimpiego  e  alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati
al beneficio;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto
al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti
nel dicembre  2006, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 1190
della legge 27 dicembre 2006;
  Viste  le  istanze  presentate dalle societa' elencate nel disposto
del  presente  provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, secondo quanto
concordato nei citati verbali di accordo;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la proroga del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, per il periodo
1° gennaio   2007-31 dicembre   2007,  ai  sensi  dell'art.  art.  1,
comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, nei confronti dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  industriali  appaltatrici  di  lavori  di
installazione  di  reti  telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto
trattamento,  ai  sensi  dei  decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti
il  19 settembre  2006,  registro  n. 4, foglio n. 373 e n. 39217 del
30 agosro 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006,
registo n. 4, foglio n. 392;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296   e'   concessa  la  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalle
societa'  di  seguito  indicate,  sospesi  dal  lavoro o lavoranti ad
orario ridotto:
    A)  CIET  IMPIANTI  S.p.a.  -  sede legale in: Arezzo, unita' di:
Poggio  Berni (Rimini), per un numero massimo di 3 unita' lavorative;
Serravalle  Pistoiese  (Pistoia),  per  un numero massimo di 3 unita'
lavorative;  Viterbo,  per un numero massimo di 30 unita' lavorative;
Matera,  per  un  numero  massimo  di  21  unita' lavorative; Casoria
(Napoli), er un numero massimo di 41 unita' lavorative, per un totale
di 98 unita' lavorative.
  Codice ISTAT: 45340.
  Verbale  di  accordo  in  data  2 marzo  2007,  per  il periodo dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
    B)  I.CO.T. S.p.A, sede legale in: Forli', unita' di: Forli', per
un  numero  massimo  di  24 unita' lavorative; Ravenna, per un numero
massimo  di 10 unita' lavorative; Pesaro, per un numero massimo di 12
unita'  lavorative;  Grosseto,  per  un  numero  massimo  di 8 unita'
lavorative;  Roma, per un numero massimo di 24 unita' lavorative, per
un totale n. 78 unita' lavorative.
  Codice ISTAT: 45.34.0 (n. matricola I.N.P.S. 3200905274).
  Verbale  di  accordo  in  data  14 febbraio 2007 per il periodo dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
    C)  SITE  S.p.A.,  sede  legale  in:  Bologna,  unita' di: Reggio
Emilia, per un numero massimo di 16 unita' lavorative; Vazia (Rieti),
per  un  numero massimo di 22 unita' lavorative; Cusago (Milano), per
un  numero  massimo  di  8  unita'  lavorative; Latina, per un numero
massimo  di  15  unita' lavorative; Roma, per un numero massimo di 10
unita'  lavorative;  San Vitaliano (Napoli), per un numero massimo di
33 unita' lavorative; Lusciano (Caserta), per un numero massimo di 25
unita'  lavorative;  Casagiove (Caserta), per un numero massimo di 25
unita'  lavorative;  Benevento,  per  un  numero massimo di 52 unita'
lavorative;  Avellino, per un numero massimo di 17 unita' lavorative;
Campobasso,  per  un  numero massimo di 14 unita' lavorative; Teramo,
per un numero massimo di 11 unita' lavorative; Trieste, per un numero
massimo  di  1  unita'  lavorativa; Udine, per un numero massimo di 1
unita'  lavorativa;  Gorizia,  per  un  numero  massimo  di  1 unita'
lavorativa, per un totale di n. 251 unita' lavorative-
  Codice ISTAT: 32202 (n. matricola I.N.P.S. 1307404393).
  Verbale  di  accordo  in  data 14 febbraio 2007, per il periodo dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
    D)  Telecom Italia S.r.l., sede legale in: Roma, unita' in: Bari,
per  un numero massimo di 43 unita' lavorative; Caltanissetta, per un
numero massimo di 7 unita' lavorative; Enna, per un numero massimo di
9 unita'  lavorative;  Messina,  per  un  numero massimo di 89 unita'
lavorative;  Patti  (Messina),  per  un  numero  massimo di 35 unita'
lavorative;  Palermo,  per un numero massimo di 44 unita' lavorative;
Roma,  per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Siracusa, per un
numero  massimo  di  23  unita'  lavorative;  Trapani,  per un numero
massimo  di  29  unita'  lavorative,  per  un totale di n. 281 unita'
lavorative.
  Verbale di accordo in data 31 gennaio 2007.
  Codice  ISTAT:  45340  (n.  matricola  I.N.P.S. 4803622326), per il
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988;
    E)  Valtellina S.p.A., sede legale in: Gorle (Bergamo), unita' di
San Giorgio di Mantova, per un numero massimo di 1 unita' lavorativa;
Rimini,  per  un  numero  massimo  di 6 unita' lavorative; Marcianise
(Caserta),  per  un  numero massimo di 17 unita' lavorative; Fisciano
(Salerno),  per  un numero massimo di 52 unita' lavorative; Avellino,
per  un  numero massimo di 17 unita' lavorative; Latiano (Brindisi) ,
per  un  numero massimo di 14 unita' lavorative; Monopoli (Bari), per
un  numero  massimo  di  40  unita'  lavorative; Lecce, per un numero
massimo  di 39 unita' lavorative; San Mauro Torinese (Torino), per un
numero massimo di 2 unita' lavorative; Brescia, per un numero massimo
di  3 unita' lavorative; Zinasco (Pavia) , per un numero massimo di 4
unita' lavorative, per un totale di n. 195 unita' lavorative.
  Codice ISTAT 45340 (n. matricola I.N.P.S. 1201400154).
  Verbale  di  accordo  in  data 15 febbraio 2007, per il periodo dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.