IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Pavia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica; Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (oggi Ministero del lavoro e della previdenza sociale) nella Direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione; Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 1° novembre 2001 relativo al biennio 2001/2002, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Pavia; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Considerata la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei soci lavoratori e il progressivo aumento dei valori relativi ai salari convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972; Considerati altresi' i seguenti indicatori economici: 1) indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati per l'anno 2006; 2) definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese; 3) incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria; Decreta: La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2007/2008 nella provincia di Pavia, e' rideterminata in Euro 16,20, con le specifiche di cui all'allegato «A» al presente. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 19 luglio 2007 Il direttore provinciale: Cigala