IL DIRETTORE PROVINCIALE
                         del lavoro di Pavia

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  decreto  rettorale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e
della  massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le
funzioni  amministrative  in  materia di determinazione delle tariffe
minime   di   facchinaggio,  funzioni  precedentemente  svolte  dalle
commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio,
soppresse  dall'art.  8  del  predetto  decreto  del Presidente della
Repubblica;
  Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del
lavoro,  Direzione  generale  dei  rapporti  di  lavoro - Divisione V
inerente   il  regolamento  sulla  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi   in   materia   di   lavoro   di  facchinaggio  e  di
determinazione delle relative tariffe;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996, n. 687, che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  (oggi  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale)  nella  Direzione  provinciale  del  lavoro,  attribuendo  i
compiti  gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro
della predetta direzione;
  Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 1° novembre
2001   relativo   al   biennio  2001/2002,  emanato  dalla  direzione
provinciale del lavoro di Pavia;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Considerata  la  sopravvenuta  normativa che determina il principio
del  riferimento  alla  contrattazione  collettiva  di  lavoro per la
determinazione   dei  trattamenti  economici  e  normativi  dei  soci
lavoratori  e  il  progressivo  aumento dei valori relativi ai salari
convenzionali  fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1972;
  Considerati altresi' i seguenti indicatori economici:
    1)   indici   ISTAT   del  costo  della  vita  valevoli  ai  fini
dell'applicazione  della  scala  mobile alle retribuzioni dei settori
dell'industria,  commercio,  agricoltura ed altri settori interessati
per l'anno 2006;
    2)  definitivo  superamento  del  c.d. salario convenzionale e la
conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali
ed assicurativi propri della generalita' delle imprese;
    3) incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria;
                              Decreta:

  La  tariffa  minima oraria per le operazioni di facchinaggio per il
biennio  2007/2008 nella provincia di Pavia, e' rideterminata in Euro
16,20, con le specifiche di cui all'allegato «A» al presente.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso al Ministero della giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Pavia, 19 luglio 2007
                                     Il direttore provinciale: Cigala