(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso

       Disciplinare di produzione della Indicazione geografica
                      protetta «Uva di Puglia»

                               Art. 1.
                            Denominazione

    L'Indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.)  «Uva di Puglia» e'
riservata  all'uva  delle varieta' della specie Vitis vinifera L. che
rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto

    L'I.G.P.  «Uva  di  Puglia»  e' riservata all'uva da tavola delle
varieta'  Italia  b., Victoria b., Michele Palieri n., Red Globe rs.,
prodotta  nella  zona  delimitata  al  successivo art. 3 del presente
disciplinare di produzione.
    L'I.G.P. «Uva di Puglia» e' riservata alle categorie commerciali:
      categoria Extra;
      categoria I.
    All'atto  della  sua  immissione  al  consumo, l'uva da tavola di
ognuna   delle  varieta'  indicate  nel  presente  disciplinare  deve
presentare le seguenti caratteristiche:
      i  grappoli  interi  devono  essere di peso non inferiore a 300
grammi;
      gli  acini  devono  presentare  una calibratura non inferiore a
21 mm per Victoria ed a 22 mm per Italia, Michele Palieri e Red globe
(diametro equatoriale);
      il succo degli acini deve presentare un valore non inferiore a:
        14°Brix per le varieta' Italia e Red globe;
        13°Brix per le varieta' Victoria e Michele Palieri.
    Per  tutte  le  varieta',  il  valore del rapporto °Brix/acidita'
totale deve essere non inferiore a 22.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione

    La  zona  di  produzione  dell'Uva di Puglia comprende i seguenti
territori  della  regione  Puglia posti al di sotto dei 330 m. s.l.m.
dei seguenti comuni:
    Provincia di Bari :
      comuni   interamente   delimitati:   Adelfia,  Bari,  Barletta,
Bisceglie,   Bitetto,  Bitritto,  Capurso,  Casamassima,  Cellammare,
Conversano,  Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro,
Polignano  a  Mare, Rutigliano, Sammichele di Bari, Trani, Triggiano,
Turi, Valenzano;
      comuni  parzialmente  delimitati  per una quota altimetrica non
superiore  a  330  m. s.l.m.: Acquaviva delle Fonti, Andria, Binetto,
Bitonto,  Canosa  di  Puglia, Cassano delle Murge, Castellana Grotte,
Corato,  Gioia  del  Colle,  Grumo  Appula, Monopoli, Palo del Colle,
Putignano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto.
    Provincia di Brindisi :
      comuni interamente delimitati: Brindisi, Carovigno, Cellino San
Marco,  Erchie,  Francavilla  Fontana,  Latiano,  Mesagne,  Oria, San
Donaci,  San  Michele  Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro
Vernotico,   San  Vito  dei  Normanni,  Torre  Santa  Susanna,  Villa
Castelli.
    comuni  parzialmente  delimitati  per  una  quota altimetrica non
superiore  a  330  m.  s.l.m.:  Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano,
Ostuni.
    Provincia di Foggia :
      comuni  interamente  delimitati:  Carapelle,  Chieuti,  Foggia,
Isole  Tremiti,  Lesina,  Margherita  di  Savoia,  Ordona, Orta Nova,
Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Paolo
di   Civitate,  San  Severo,  Serracapriola,  Stornara,  Stornarella,
Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponeta;
    comuni  parzialmente  delimitati  per  una  quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano,
Carpino,  Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo
della  Daunia,  Cerignola, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Peschici,
Rignano   Garganico,  San  Giovanni  Rotondo,  San  Marco  in  Lamis,
Sannicandro Garganico, Troia, Vico del Gargano, Vieste.
    Provincia di Taranto:
      comuni  interamente  delimitati:  Avetrana, Carosino, Faggiano,
Fragagnano,   Grottaglie,   Leporano,  Lizzano,  Manduria,  Maruggio,
Monteiasi,   Montemesola,   Monteparano,   Palagianello,   Palagiano,
Pulsano,  Roccaforzata,  San  Giorgio  Jonico,  San  Marzano  di  San
Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.
    comuni  parzialmente  delimitati  per  una  quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Massafra,
Mottola.
    Provincia di Lecce interamente delimitata.
                               Art. 4.
                         Prova dell'origine

    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando
per  ognuna  gli  input  e  gli  output.  In questo modo e attraverso
l'iscrizione   in   appositi   elenchi  gestiti  dalla  struttura  di
controllo,   delle   particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la  denuncia  tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento

    I  nuovi  vigneti  saranno  realizzati  su  terreni  ben drenati,
permeabili  e  indenni  da  focolai di agenti dei marciumi e privi di
vettori   di   virus  nocivi  alla  vite  utilizzando  esclusivamente
portinnesti certificati.
    La forma di allevamento per la realizzazione di vigneti ad uva da
tavola e' quella a pergola a tetto orizzontale, il «tendone».
    La  densita'  di piantagione dovra' essere compresa tra un minimo
di  1.100  ed  un  massimo di 2.100 viti/ha. La distanza fra i filari
dovra'  essere  compresa  fra  2,2  e  3 m. La produzione di uva, non
dovra' essere superiore a 30 t/ha.
    Per  la difesa fitoiatrica, sono consentiti interventi rispettosi
dell'ambiente  e  con  i  solo  fitofarmaci a base di sostanze attive
registrate  per la vite di uva da tavola, secondo quanto indicato dal
disciplinare di produzione integrata dell'uva da tavola della regione
Puglia.
    La  potatura  secca  andra'  effettuata  nel periodo compreso fra
quello  successivo  alla  caduta  delle foglie e quello precedente il
germogliamento: da dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.
    E' ammessa la copertura del «tendone» con reti in polietilene e/o
film  plastico in PVC o polietilene + EVA e la coltivazione in serra,
al  fine di proteggere il prodotto da grandine, vento, pioggia, e per
favorire  l'anticipo  della  maturazione  o il ritardo nella raccolta
dell'uva (al variare del periodo di copertura).
    Il   periodo   di  raccolta  dell'uva  decorre  dal  momento  del
conseguimento   dei   requisiti   minimi   qualitativi  previsti  dal
disciplinare  (per  la varieta' Victoria: a partire dall'inizio della
seconda  decade di luglio; per la varieta' Michele Palieri: a partire
dall'inizio  della  terza decade di luglio; per la varieta' Italia: a
partire dall'inizio della terza decade di agosto; per la varieta' Red
globe:  a  partire  dall'inizio  della  terza  decade  di agosto). Il
confezionamento   deve   essere  effettuato  nella  zona  individuata
all'art.  3  predetto  onde  evitare  che il trasporto e le eccessive
manipolazioni  possano danneggiare gli acini alterandone integrita' e
colore.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente

    Nella  zona  di produzione dell'Uva di Puglia indicata all'art. 3
del  disciplinare  si e' sviluppata fin dalla fine del XIX secolo una
alta  specializzazione della manodopera utilizzata nella coltivazione
di  questo  prodotto,  caratterizzata  dalla  capacita' di effettuare
accurate  e attente operazioni manuali sui germogli e grappoli, quali
il  diradamento  degli  stessi,  la  loro  liberazione  da  foglie  e
germogli,  la  sistemazione  dei  germogli  al  fine di consentire la
giusta  luminosita',  operazioni  che  favoriscono  lo  sviluppo e la
maturazione   dell'uva.  Tale  elevata  specializzazione  che  si  e'
tramandata  nel  tempo  e  che  sussiste  intatta  ai  nostri giorni,
permette  di  esaltare  le  caratteristiche  qualitative dell'«Uva di
Puglia»   e   in   particolare  la  concentrazione  di  zuccheri,  la
colorazione  della  buccia, la bellezza e l'uniformita' dei grappoli,
la  croccantezza  degli  acini,  la  minore  incidenza delle malattie
crittogamiche, caratteristiche qualitative uniche e riconosciute.
    La  zona  di  produzione  dell'Uva di Puglia e' caratterizzata da
condizioni pedo-climatiche ideali per lo sviluppo dell'uva da tavola.
Terreni  di  medio impasto ricchi di potassio e di calcio, clima mite
anche  di  inverno, caratterizzato da discreta piovosita' nel periodo
invernale  e  da  scarse precipitazioni in quello primaverile-estivo,
luminosita' elevata, rispondono appieno alle esigenze di una coltura,
come la vite, potassofila ed eliofila.
    Nel  1869  un  pioniere,  Sergio  Musci, dette corso da Bisceglie
(Bari)  alle  prime spedizioni di uva da tavola verso Milano, Torino,
Bologna.  Nel  1880  dalla  Puglia  il  cav. Francesco De Villagomez,
sempre  biscegliese,  inizio'  le  spedizioni  di  uva  da  tavola in
Germania.
    La  reputazione  storica  dell«Uva  di Puglia» trova la sua prima
affermazione  nel  riconoscimento degli operatori delle altre regioni
produttrici  e  nella  richiesta  sempre  crescente  sia da parte dei
mercati nazionali che da quelli esteri.
    L'«Uva  di Puglia» continuava ad essere segnalata come esempio di
successo   del  prodotto  sul  mercato  grazie  alla  sensibilita'  e
capacita'  dei  produttori,  in  grado  di  utilizzare  al  meglio la
vocazionalita' pedoclimatica della regione.
    Vivarelli  nel  1914  facendo il punto sulla situazione pugliese,
segnalava  per questa regione la particolare vocazione del clima, del
terreno  e  l'atteggiamento  del  viticoltore  «che  ha  compreso  la
necessita' di non trascurare cure speciali di coltivazione...».
    L'uso   consolidato   della  denominazione  «Uva  di  Puglia»  e'
confermato  dal  fatto  che  la stessa denominazione e' utilizzata da
oltre  25  anni,  nel  rispetto della regolamentazione comunitaria in
materia   di  commercializzazione  dell'uva  da  tavola  che  prevede
l'obbligo  di  indicare l'origine del prodotto (Paese o denominazione
nazionale, regionale o locale) sulle confezioni.
                               Art. 7.
                              Controlli

    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006.
                               Art. 8.
                            Etichettatura

    All'atto   dell'immissione  al  consumo,  il  contenuto  di  ogni
imballaggio   deve   essere  omogeneo  e  comprendere  esclusivamente
grappoli  della stessa varieta', origine e standard qualitativo. Ogni
confezione  deve  essere  sigillata (mediante retinatura, floppatura,
apposizione  di bollini di chiusura su buste ed imballi trasparenti e
forati).
    Le confezioni utilizzate sono:
      Cassetta  da  5  kg  netti  di  uva. La cassetta puo' essere in
cartone, legno, compensato, plastica.
      Cassetta da 2 - 2,5 - 3,0 kg netti di uva in cartone.
      Cestini  da  2,0  - 1,5 - 1,0 - 0,750 - 0,5 kg netti di uva, in
polipropilene o in PET, assemblati in imballaggi di plastica, legno o
cartone.
      Buste  da  0,5  -  1,0  kg  netti  di  uva,  realizzate in PET,
assemblati in imballaggio di plastica, legno o cartone.
    L'uva  da  tavola  deve  essere  condizionata  in  modo  che  sia
garantita la protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati
all'interno  dell'imballaggio  devono  essere  nuovi, puliti e devono
essere  costituiti  da  sostanze  tali  da  non provocare alterazioni
esterne o interne dell'uva.
    Gli  imballaggi  devono  inoltre  essere privi di qualsiasi corpo
estraneo.
    Su  ogni confezione deve essere apposta una etichetta sulla quale
sono  riportate  sullo  stesso lato, in caratteri leggibili, visibili
all'esterno, indelebili le seguenti indicazioni:
      nome  ed  indirizzo  o  simbolo o codice di identificazione del
confezionatore e del produttore dell'uva.
      indicazione  della  natura  del  prodotto «uva da tavola» se il
contenuto non e' visibile dall'esterno, indicazione della varieta'.

                                Logo

                  ---->   Vedere a pag. 53   <----


    Il   logo   da   utilizzare  obbligatoriamente  per  il  prodotto
certificato e' costituito da una circonferenza di colore rosso scuro,
tracciata  ai bordi con i colori della bandiera italiana. All'interno
e'  rappresentata  un'immagine  disegnata  e  non  fotografica  della
regione  Puglia,  ove  e'  indicata  la  citta'  di  Bari. In basso a
sinistra  sotto  il  profilo della regione e' posto un grappolo d'uva
con tralcio annesso. All'estremita' sinistra della regione Puglia, in
alto, e' rappresentato un sole stilizzato sfumato verso l'esterno. La
sigla  IGP  e  la  dicitura  «Uva  di Puglia» sono collocate a destra
all'interno  della circonferenza descritta. Sull'estremita' inferiore
del profilo della Regione e' collocato il logo comunitario.
    Il  logo  che indichera' la denominazione IGP sara' riprodotto su
bollino o collarino autoadesivo di vari diametri.
    Sul logo, le parole «Uva di Puglia» sono traducibili.
    Indici colorimetrici:
      Rosso scuro : Pantone 485c.
      Colori  della  bandiera  italiana: Verde:Pantone 361c; Bianco e
Rosso :Pantone 162c.
      Sole  stilizzato:  colore  1585c sfumato sino al colore Pantone
803c.
      Dicitura IGP Uva di Puglia : Font flamenco D;
      Sigla IGP: colore Pantone 7404c - tracciato: Pantone 1585c.
      Uva di Puglia: colore Pantone 1585c - tracciato: Pantone 7404c.