Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  A  decorrere dal 1o luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di
energia  elettrica  per  le  imprese  le  cui  reti alimentano almeno
100.000  clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria
rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che
svolgano  alla  data  del  30 giugno  2007  l'attivita' di vendita di
energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta
giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, una o
piu'  ((  apposite  )) societa' per azioni alle quali trasferiscono i
beni   e   i   rapporti,   le  attivita'  e  le  passivita'  relativi
all'attivita'  di  vendita.  L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  adotta  disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo
stoccaggio  di  gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce
le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica
o  di  gas  naturale  garantiscono, (( nel rispetto delle esigenze di
privacy,  ))  l'accesso  tempestivo  e non discriminatorio ai dati ((
dell'ultimo   anno   ))   derivanti   dai   sistemi   informativi   e
dall'attivita'  di  misura,  relativi ai consumi dei clienti connessi
alla  propria  rete, strettamente necessari per la formulazione delle
offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
  2.  A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno
diritto  di  recedere  dal  preesistente  contratto  di  fornitura di
energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, e di scegliere un
fornitore  diverso  dal  proprio  distributore.  In  mancanza di tale
scelta,  l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non
riforniti  di  energia  elettrica  sul  mercato  libero  e' garantita
dall'impresa  di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di
vendita,  e  la  funzione  di  approvvigionamento  continua ad essere
svolta  dall'Acquirente  Unico  Spa  di  cui  all'art.  4 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79.  Le  imprese  connesse in bassa
tensione,  aventi  meno  di  50  dipendenti  e un fatturato annuo non
superiore  a  10  milioni di euro sono (( automaticamente )) comprese
nel regime di tutela di cui al presente comma.
((    2-bis.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  propri
provvedimenti,  promuove  la  piena  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 3,   paragrafo 3,   della   direttiva   2003/54/CE  del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di
rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola
e  media  utenza,  attraverso l'associazione su base volontaria della
rappresentanza di tale categoria di utenti.
  3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio
universale,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas indica
condizioni   standard   di   erogazione   del  servizio  e  definisce
transitoriamente,  in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di
riferimento  per  le forniture di energia elettrica ai clienti di cui
al  comma 2  e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici,
che  le  imprese  di  distribuzione  o  di vendita, nell'ambito degli
obblighi  di  servizio  pubblico,  comprendono tra le proprie offerte
commerciali  contemplando  anche  la possibilita' di scelta tra piani
tariffari e fasce orarie differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai
sensi  dell'articolo 1,  comma 375,  della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il Ministro della
solidarieta'  sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute
o  di  svantaggio  economico.  Sono  altresi' fatti salvi i poteri di
vigilanza  e  di intervento dell'Autorita' a tutela dei diritti degli
utenti,  anche  nei  casi  di verificati e ingiustificati aumenti dei
prezzi  e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che
non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. ))
  4.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  emana indirizzi e, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio
decreto  adotta  disposizioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di
salvaguardia  ai clienti finali (( che abbiano autocertificato di non
rientrare  nel regime di cui al comma 2 )) senza fornitore di energia
elettrica  o  che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso
procedure  concorsuali  per  aree  territoriali  e  a  condizioni che
incentivino  il  passaggio  al  mercato  libero,  secondo  criteri di
gradualita'.  Fino  all'operativita' di tale servizio, la continuita'
della  fornitura  per  tali  clienti  e'  assicurata dalle imprese di
distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a
condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.
  5.  Le  imprese  di  vendita di energia elettrica forniscono, nelle
fatture  e  nel  materiale  promozionale  inviato  ai  propri clienti
finali,   le  informazioni  sulla  composizione  del  mix  energetico
utilizzato  per  la  produzione dell'energia elettrica fornita (( nel
periodo  dei  due  anni precedenti )) e indicano le fonti informative
disponibili  sull'impatto  ambientale  della  produzione, (( utili al
fine  di  risparmiare  energia,  ))  secondo  modalita'  definite con
decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, entro (( novanta ))
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6.  Il  Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la
sicurezza  del  sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai
clienti  finali,  ((  anche  attraverso la definizione degli standard
minimi  di  informazione  che devono essere accessibili attraverso la
bolletta   e  la  pubblicazione,  sul  sito  web  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i
prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i
prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3
del  presente  articolo  ))  ed  attua  le disposizioni in materia di
ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle
attivita'   produttive   8 marzo   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali
di  sistema  gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico,
anche  mediante  gli  accordi  di  programma  triennali  previsti dal
decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  23 marzo  2006,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 102 del 4 maggio 2006, per
l'attuazione  dei quali le attivita' sono prorogate per gli anni 2007
e 2008 per pari importi.
((  6-bis.  Al  fine  di  favorire  la  liberalizzazione  del mercato
dell'energia  e  lo  sviluppo del mercato dei servizi energetici, con
propri  regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare,  semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche
amministrazioni  a  finanziamento  tramite  terzi  e  ne favorisce il
ricorso  a  servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - La   direttiva  26 giugno  2003,  n.  2003/54/CE  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
          per  il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga
          la   direttiva   96/92/CE   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
              - La   direttiva  26 giugno  2003,  n.  2003/55/CE  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
          per  il  mercato  interno  del gas naturale e che abroga la
          direttiva  98/30/CE  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo   16 marzo   1999,   n.  79  "Attuazione  della
          direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica" pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75:
              "Art.  4. (Acquirente  unico  a  garanzia  dei  clienti
          vincolati).  -  1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  il  gestore  della rete di
          trasmissione  nazionale costituisce una societa' per azioni
          denominata   "acquirente  unico".  La  societa'  stipula  e
          gestisce  contratti  di  fornitura  al fine di garantire ai
          clienti   vincolati   la   disponibilita'  della  capacita'
          produttiva  di  energia elettrica necessaria e la fornitura
          di   energia   elettrica   in  condizioni  di  continuita',
          sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del
          trattamento, anche tariffario.
              2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  sentiti il Ministro del commercio con
          l'estero  e  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas,
          adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico
          al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza e l'economicita'
          degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di
          garantire  la  diversificazione  delle  fonti  energetiche,
          anche  con  la  utilizzazione  delle  energie rinnovabili e
          dell'energia prodotta mediante cogenerazione.
              3.  L'acquirente  unico, entro il trenta giugno di ogni
          anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel
          triennio  successivo,  comprensiva della riserva a garanzia
          delle  forniture,  dandone  comunicazione  al  gestore e al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
          a  tal  fine  gli  operatori  sono  tenuti a fornire i dati
          concernenti   la   propria   attivita'.   In   assenza   di
          osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione
          si intende definita.
              4.  Sulla  base  della  previsione definita a norma del
          comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio,
          l'acquirente  unico stipula i contratti di fornitura, anche
          di  lungo  termine, con procedure di acquisto trasparenti e
          non    discriminatorie.    Nell'effettuare   detta   stima,
          l'acquirente  unico tiene conto dell'evoluzione del mercato
          a  norma  degli  articoli 5  e  14 e delle misure di cui al
          comma 1 dell'art. 9.
              5.   L'acquirente   unico,   sulla  base  di  direttive
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, stipula
          contratti   di  vendita  con  i  distributori  elettrici  a
          condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire
          l'applicazione  della  tariffa  unica ai clienti vincolati,
          nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
              6.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,    sentita    l'Autorita'    dell'energia
          elettrica  e  il  gas, puo' autorizzare il gestore a cedere
          quote  azionarie  della  societa'  a soggetti che, in forma
          singola o associata, rappresentino componenti significative
          delle  attivita'  di  distribuzione dell'energia elettrica.
          Nessuno   di   questi  ultimi  soggetti  puo'  controllare,
          direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per
          cento  del  capitale  sociale.  Il gestore mantiene in ogni
          caso la maggioranza di detto capitale.
              7. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico
          della  funzione  di  garante  della  fornitura  dei clienti
          vincolati  e'  stabilita  dal  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato con proprio provvedimento ai
          sensi  del  comma 3  dell'art.  1. Fino a tale data, l'ENEL
          S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei
          vigenti contratti e modalita'.
              8.  La misura del corrispettivo per le attivita' svolte
          dall'acquirente  unico  e'  determinata  dall'Autorita' per
          l'energia  elettrica  e il gas ed e' tale da incentivare la
          stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria
          competenza secondo criteri di efficienza economica."
              - Si  riporta  il testo del comma 375 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  "Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2006)"  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O).
              "375.  Al  fine  di completare il processo di revisione
          delle  tariffe  elettriche, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, con decreto del
          Ministro  delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
          i  Ministri  dell'economia  e  delle finanze e del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione  delle  tariffe  agevolate  ai  soli clienti
          economicamente  svantaggiati, prevedendo in particolare una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.".