Ai costruttori di autovetture

                            All'Unione    Nazionale    Rappresentanti
                            Autoveicoli Esteri

                            All'Associazione     Nazionale    Filiera
                            Industria Automobilistica

                            Alla  Federazione  Associazioni  Italiane
                            Concessionari Produzione Automotoristica

                            Alla Confindustria

                            All'Unioncamere

  I  costruttori di autovetture sono tenuti, ai sensi della normativa
indicata  in oggetto, a fornire al Ministero dello sviluppo economico
entro  il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1
e  2  dell'allegato II  del  decreto  del Presidente della Repubblica
17 febbraio 2003 n. 84.
  Tali informazioni consistono:
    a) nella  elencazione di tutti i modelli di autovetture nuove che
possono  essere  acquistati  e  commercializzati  in  Italia  su base
annuale;
    b) nella indicazione, per ogni modello, del:
      1) tipo di carburante;
      2)  valore  numerico  corrispondente  al  consumo  ufficiale di
carburante;
      3)  valore  numerico  corrispondente  alle emissioni specifiche
ufficiali di CO2.
  Ai  fini  della  trasmissione,  per  l'anno  2007,  dei  dati sopra
indicati,  i  soggetti  citati in indirizzo sono tenuti a fornirli in
via telematica entro il 30 settembre 2007 al seguente indirizzo:
    infoco2@sviluppoeconomico.gov.it
  A  tal  fine si potra' utilizzare un foglio elettronico in ambiente
windows,   come   quello  riportato,  a  titolo  esemplificativo,  in
allegato.
  I dati riportati indicheranno:
    a) la casa costruttrice;
    b) il tipo di carburante;
    c) il modello commerciale dal quale devono risultare:
      1)  le relative varianti di carrozzeria (individuando almeno le
seguenti:  berlina, station wagon, coupe', cabriolet, spyder, 4\times
4, monovolume);
      2) il tipo di cambio (se diverso da quello manuale);
      3) il numero di porte (ad esempio 3P, 5P);
    d) la cilindrata dell'autovettura;
    e) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo urbano);
    f) il   valore   del   consumo  ufficiale  di  carburante  (ciclo
extraurbano);
    g) il valore del consumo ufficiale di carburante (misto);
    h) il   valore  di  emissione  di  CO2  espresso  in  grammi  per
chilometro.
  Si  richiama l'attenzione dei soggetti obbligati alla fornitura dei
dati  che  detta  trasmissione potra' essere effettuata anche tramite
l'invio  delle informazioni alle rispettive associazioni di categoria
le  quali,  a  loro  volta,  si  impegneranno  ad inoltrare i dati al
Ministero  dello  sviluppo  economico  entro  il  citato  termine del
30 settembre 2007.
  Copia  cartacea  dei  dati  trasmessi  al predetto indirizzo e-mail
dovra'  essere comunque inviata al Ministero dello sviluppo economico
- Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma.
  Al  fine  di  rendere  una  corretta informazione al consumatore si
richiama  altresi'  l'attenzione  dei  responsabili dei punti vendita
sull'osservanza   delle  indicazioni  contenute  nel  sopra  indicato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 84/2003, relativamente
all'apposizione  su  ciascun  modello  di  autovettura dell'etichetta
relativa  al  consumo  di  carburante  ed  alle  emissioni  di CO2 in
conformita'  ai  requisiti di cui all'allegato I; all'esposizione del
manifesto o di uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei
dati  ufficiali  relativi  al  consumo di carburante e alle emissioni
specifiche  di  CO2  di tutte le autovetture nuove esposte o messe in
vendita  o  in  leasing  presso  o  tramite  il punto vendita, di cui
all'allegato  III  come  modificato  dal  decreto Ministero attivita'
produttive   del   6 aprile  2005  nonche'  alla  presentazione,  nel
materiale promozionale, dei dati relativi al consumo di carburante ed
alle  emissioni di CO2, come indicato nell'allegato relativo all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2003.
    Roma, 6 agosto 2007


                        Il direttore generale per l'armonizzazione
                         del mercato e la tutela dei consumatori
                                          Lirosi