Art. 2. 1. Le quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2 riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante corrispondenti erogazioni a valere sulle autorizzazioni di spesa recate per gli anni 2005 e 2006 dal citato art. 11-bis, comma 1, della legge n. 248 del 2005, iscritte per l'anno finanziario 2007 nel conto dei residui del capitolo 7536 dell'U.P.B. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.