Art. 2.
    1. Le quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1
e  2  riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico,
sono  attribuite  dal  Dipartimento  della  ragioneria generale dello
Stato,    mediante   corrispondenti   erogazioni   a   valere   sulle
autorizzazioni  di  spesa  recate per gli anni 2005 e 2006 dal citato
art.  11-bis,  comma 1,  della  legge  n.  248 del 2005, iscritte per
l'anno  finanziario  2007  nel  conto  dei  residui del capitolo 7536
dell'U.P.B.   4.2.3.17   dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi
soggetti  delle  attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della
stessa  legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo
schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.