Art. 5.
    1.  Le  attestazioni  previste dagli articoli 3 e 4 devono essere
spedite,   a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con
esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo, al Ministero dell'economia e
delle  finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato  generale  per la finanza delle pubbliche amministrazioni
(I.Ge.P.A.) ufficio X - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il
termine   perentorio   del   15 ottobre  2007,  pena  la  revoca  del
contributo.
    2.  Ai  fini  della verifica del rispetto del termine indicato al
comma 1  fa  fede  la  data  del timbro postale di accettazione della
raccomandata con avviso di ricevimento.
    3.   Per   evitare   che   eventuali   disguidi  postali  possano
concretizzare   l'ipotesi   di   revoca  del  finanziamento  prevista
dall'art. 7, copia delle attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 deve
essere    tempestivamente   inoltrata,   tramite   fax   (al   numero
06-47614438),  all'ufficio  indicato  al  comma 1, unitamente a copia
della   ricevuta   della   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
rilasciata dall'ufficio postale accettante.
    4.  Contestualmente  all'invio  delle  attestazioni,  i  soggetti
beneficiari dei contributi devono fornire, inoltre, l'indicazione dei
nominativi  e  dei  recapiti  (telefonici,  fax  o  e-mail)  cui fare
riferimento  qualora si renda necessario acquisire eventuali elementi
integrativi utili al completamento dell'istruttoria.