Art. 5. 1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) ufficio X - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2007, pena la revoca del contributo. 2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dall'art. 7, copia delle attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 deve essere tempestivamente inoltrata, tramite fax (al numero 06-47614438), all'ufficio indicato al comma 1, unitamente a copia della ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'ufficio postale accettante. 4. Contestualmente all'invio delle attestazioni, i soggetti beneficiari dei contributi devono fornire, inoltre, l'indicazione dei nominativi e dei recapiti (telefonici, fax o e-mail) cui fare riferimento qualora si renda necessario acquisire eventuali elementi integrativi utili al completamento dell'istruttoria.