Art. 6. 1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli articoli 3 e 4 e alla verifica della relativa regolarita', provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2, sulla base dell'autorizzazione di cassa effettivamente disponibile per tale scopo sul citato capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al fine di fornire agli enti beneficiari utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza enti decentrati».