Art. 6.
    1.   Il  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,
successivamente  al  ricevimento  della documentazione prevista dagli
articoli 3  e  4 e alla verifica della relativa regolarita', provvede
all'erogazione  in  favore  degli enti pubblici e dei soggetti non di
diritto  pubblico  delle  quote  di  finanziamento  individuate negli
allegati  elenchi  1  e  2,  sulla  base dell'autorizzazione di cassa
effettivamente  disponibile  per  tale scopo sul citato capitolo 7536
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
    2.  Al fine di fornire agli enti beneficiari utili indicazioni in
merito   alle   erogazioni  effettuate  in  loro  favore  i  relativi
provvedimenti   autorizzativi   sono  pubblicati  sul  sito  web  del
Dipartimento     della     ragioneria     generale     dello    Stato
(www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza enti decentrati».