Art. 7.
    1.  I contributi statali individuati negli allegati elenchi 1 e 2
devono  intendersi  revocati  qualora gli enti beneficiari a cui sono
stati attribuiti non provvedano nei termini previsti agli adempimenti
posti a loro carico, cosi' come individuati agli articoli 3, 4 e 5.
    2.  Entro il 15 novembre 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze  trasmette  alle competenti commissioni parlamentari l'elenco
degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati.
    3.  I  contributi  relativi  all'anno  2005  devono  considerarsi
revocati   definitivamente  al  31 dicembre  2007,  alla  luce  delle
disposizioni  di  cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto
18 novembre  1923, n. 2440, e successive modificazioni, qualora entro
tale  data non sia possibile acquisire dalle commissioni parlamentari
competenti  l'atto  di  indirizzo  necessario  per adottare, entro lo
stesso termine, il relativo decreto ministeriale di attribuzione.
    4.   I  contributi  relativi  all'anno  2006,  invece,  ancorche'
revocati  e  non  riassegnati alla data del 31 dicembre 2007, possono
essere  attribuiti  anche nel corso dell'anno 2008, con l'adozione di
apposito  decreto  ministeriale,  entro trenta giorni dal ricevimento
dell'atto di indirizzo parlamentare previsto dal comma 29 dell'art. 1
della legge n. 311 del 2004.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 3 agosto 2007
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa