Art. 7. 1. I contributi statali individuati negli allegati elenchi 1 e 2 devono intendersi revocati qualora gli enti beneficiari a cui sono stati attribuiti non provvedano nei termini previsti agli adempimenti posti a loro carico, cosi' come individuati agli articoli 3, 4 e 5. 2. Entro il 15 novembre 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati. 3. I contributi relativi all'anno 2005 devono considerarsi revocati definitivamente al 31 dicembre 2007, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, qualora entro tale data non sia possibile acquisire dalle commissioni parlamentari competenti l'atto di indirizzo necessario per adottare, entro lo stesso termine, il relativo decreto ministeriale di attribuzione. 4. I contributi relativi all'anno 2006, invece, ancorche' revocati e non riassegnati alla data del 31 dicembre 2007, possono essere attribuiti anche nel corso dell'anno 2008, con l'adozione di apposito decreto ministeriale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare previsto dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa