(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                    TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
    Produzione  di  carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0
-15.12.0);
    Produzione  di  carne  essiccata,  salata  o  affumicata  (speck,
prosciutto  crudo,  bresaola),  produzione  di  salsicce e salami (ex
15.13.0);
    Lavorazione  e  conservazione  delle patate (15.31.0), escluse le
produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate,
di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
    Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0);
    Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0);
    Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 -
15.41.2);
    Produzione  di  olio  di  semi  di  granoturco (olio di mais) (ex
15.62.0);
    Trattamento  igienico  del  latte  e  produzione dei derivati del
latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).
    Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3);
    Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2);
    Produzione di aceto (ex 15.87.0);
    Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0);
    Disidratazione di erba medica (ex 15.71.0);
    Lavorazione,   raffinazione   e  confezionamento  del  miele  (ex
15.89.0);
    Conservazione  di  pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante
congelamento,  surgelamento,  essiccazione,  affumicatura,  salatura,
immersione  in salamoia (ex 15.20.1) e produzione di filetti di pesce
(ex 15.20.2);
    Manipolazione  dei  prodotti  derivanti dalle attivita' di cui ai
sopraelencati gruppi e classi.
                       RELAZIONE ILLUSTRATIVA
    Il  presente  decreto viene emanato sulla base delle disposizioni
contenute  nell'art.  32,  comma 2,  lettera c),  del  Tuir, le quali
dispongono  che  con  apposito  decreto del Ministero dell'economia e
delle  finanze  su  proposta  del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  sono  individuate  le  attivita' agricole per le quali la
determinazione del reddito avviene su base catastale.
    Le  modifiche  che  hanno  interessato l'elenco della tabella dei
prodotti  allegata al previdente decreto del 19 marzo 2004 riguardano
l'inclusione delle seguenti attivita':
      1. produzione   di   prosciutti,   salami   ed   insaccati  che
normalmente rappresenta una attivita' esercitata dagli allevatori;
      2. disidratazione  di  erba  medica  la  quale e' una attivita'
praticata normalmente dai produttori agricoli di foraggio anche se la
stessa   e'  inclusa  nella  classificazione  ATECOFIN  2004  tra  le
attivita' non agricole;
      3. lavorazione,  raffinazione  e  confezionamento del miele che
vengono   esplicitamente   incluse  anche  in  relazione  alle  nuove
disposizioni  recate  dalla  legge  24 dicembre  2004,  n. 313 (legge
sull'apicoltura) ma che di fatto potevano gia' configurarsi attivita'
agricole;
      4. attivita'  relative  alla  piscicoltura,  con  riguardo,  in
particolare, alla produzione di filetti di pesce;
      5. attivita'  di  manipolazione  che  risulta essere riferita a
tutte  le  attivita'  citate  nei  gruppi e nelle classi previste dal
decreto.
    Le  disposizioni  previste  dal  decreto  entrano  in  vigore con
riguardo  al  periodo  di  imposta  successivo  a  quello in corso al
31 dicembre  2006;  tale previsione assume rilievo dal momento che il
comma 1093,  dell'art.  1 della legge n. 296/2006 permette anche alle
societa'  di persone, alle societa' a responsabilita' limitata e alle
cooperative  che  rivestono  la qualifica di societa' agricola di cui
all'art.  2  del  decreto  legislativo n. 99/2004 di poter optare per
l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir.
  Rimane  fermo  il  principio generale desumibile dalle disposizioni
del  Tuir  secondo  il  quale  per  le  persone fisiche e le societa'
semplici  le  modifiche  hanno  valore  per  l'anno 2007 in quanto il
periodo di imposta per tali soggetti coincide con l'anno solare.