Allegato TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 -15.12.0); Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex 15.13.0); Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate; Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0); Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0); Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2); Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0); Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2). Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3); Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2); Produzione di aceto (ex 15.87.0); Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0); Disidratazione di erba medica (ex 15.71.0); Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 15.89.0); Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia (ex 15.20.1) e produzione di filetti di pesce (ex 15.20.2); Manipolazione dei prodotti derivanti dalle attivita' di cui ai sopraelencati gruppi e classi. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il presente decreto viene emanato sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir, le quali dispongono che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le attivita' agricole per le quali la determinazione del reddito avviene su base catastale. Le modifiche che hanno interessato l'elenco della tabella dei prodotti allegata al previdente decreto del 19 marzo 2004 riguardano l'inclusione delle seguenti attivita': 1. produzione di prosciutti, salami ed insaccati che normalmente rappresenta una attivita' esercitata dagli allevatori; 2. disidratazione di erba medica la quale e' una attivita' praticata normalmente dai produttori agricoli di foraggio anche se la stessa e' inclusa nella classificazione ATECOFIN 2004 tra le attivita' non agricole; 3. lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele che vengono esplicitamente incluse anche in relazione alle nuove disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (legge sull'apicoltura) ma che di fatto potevano gia' configurarsi attivita' agricole; 4. attivita' relative alla piscicoltura, con riguardo, in particolare, alla produzione di filetti di pesce; 5. attivita' di manipolazione che risulta essere riferita a tutte le attivita' citate nei gruppi e nelle classi previste dal decreto. Le disposizioni previste dal decreto entrano in vigore con riguardo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; tale previsione assume rilievo dal momento che il comma 1093, dell'art. 1 della legge n. 296/2006 permette anche alle societa' di persone, alle societa' a responsabilita' limitata e alle cooperative che rivestono la qualifica di societa' agricola di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99/2004 di poter optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir. Rimane fermo il principio generale desumibile dalle disposizioni del Tuir secondo il quale per le persone fisiche e le societa' semplici le modifiche hanno valore per l'anno 2007 in quanto il periodo di imposta per tali soggetti coincide con l'anno solare.