IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione; Visti gli articoli 10 e 11 del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Vista l'istanza con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Vista la nota protocollo n. 10055 del 6 luglio 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo 10055; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 luglio 2007; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Visti la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con regolamento n. 1904/2000 del 7 novembre 2000 secondo la disciplina produttiva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 24 luglio 2007 e notificata al competente organismo comunitario con nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo 10055.