IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visti  gli  articoli 10  e  11 del sopra citato regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1904/2000  della  Commissione del
7 novembre  2000,  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della
Daunia»;
  Visto   il   decreto   ministeriale  8 giugno  2005  con  il  quale
l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  S.p.a.» e' stato autorizzato ad
espletare  le  funzioni  di  controllo sulla denominazione di origine
protetta «La Bella della Daunia»;
  Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio di tutela oliva da mensa
D.O.P.  «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola, intesa
ad   ottenere   la   modifica   della   disciplina  produttiva  della
denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
  Vista  l'istanza  con la quale il Consorzio richiedente la modifica
in  argomento  ha  chiesto  la  protezione a titolo transitorio della
stessa,  ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  domanda  di modifica del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di origine protetta «La Bella della
Daunia»,  ricadendo  la  stessa  sui  soggetti  interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 luglio 2007, relativo alla
protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «La Bella della Daunia»;
  Vista  la  nota protocollo n. 10055 del 6 luglio 2007, con la quale
il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di
cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto   che  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 10  e  11
relativamente  ai  controlli,  debbano trovare applicazione anche per
quelle   denominazioni   per   le  quali,  essendo  stata  notificata
all'organismo   comunitario   competente,   domanda  di  modifica  al
disciplinare  di produzione, ottengono transitoriamente la protezione
a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerato che l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per
la  certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  S.p.a.»  ha
predisposto  un  piano  dei  controlli  adeguato  e  che recepisce le
modifiche richieste dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La
Bella  della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola al disciplinare di
produzione  della  denominazione  di origine protetta «La Bella della
Daunia»  trasmessa  all'organismo comunitario competente con nota del
6 luglio 2007, numero di protocollo 10055;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta   «La   Bella  della  Daunia»,  in  attesa  che  l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  protetta  «La  Bella  della  Daunia»,  secondo  le modifiche
richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo
comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo    denominato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare S.p.a.», con sede
in  Roma,  piazza  Marconi  n.  25,  e'  autorizzato  ad espletare le
funzioni   di   controllo,   previste  dagli  articoli 10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta
«La  Bella  della Daunia» registrata con regolamento n. 1904/2000 del
7 novembre   2000   secondo   la   disciplina   produttiva,  protetta
transitoriamente  a  livello  nazionale  con decreto 24 luglio 2007 e
notificata  al competente organismo comunitario con nota del 6 luglio
2007, numero di protocollo 10055.