Art. 2.
  Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi al controllo di «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione   della  qualita'  nell'agroalimentare  S.p.a.»  quale
organismo  di  controllo  autorizzato  con  decreto  8 giugno 2005 ad
espletare  le  funzioni  di  controllo sulla denominazione di origine
protetta «La Bella della Daunia».
  La   certificazione   di   conformita'   rilasciata  dall'organismo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare   S.p.a.»,   ai   sensi  del  primo  comma dovra'
contenere gli estremi del presente decreto.
  La  responsabilita',  presente  e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di produzione della indicazione geografica protetta «La
Bella  della  Daunia»  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.