Art. 2. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» quale organismo di controllo autorizzato con decreto 8 giugno 2005 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia». La certificazione di conformita' rilasciata dall'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.», ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «La Bella della Daunia» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.