Art. 3.
  L'organismo  «Agroqualita'  -  Societa' per la certificazione della
qualita'   nell'agroalimentare   S.p.a.»   non   puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di
controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di
controllo  per  la  denominazione di origine protetta «La Bella della
Daunia»,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
  L'organismo  «Agroqualita'  -  Societa' per la certificazione della
qualita'    nell'agroalimentare    S.p.a.»   comunica   e   sottopone
all'approvazione   ministeriale   ogni   variazione   concernente  il
personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata, la
composizione   del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  L'organismo  «Agroqualita'  -  Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» dovra' assicurare, coerentemente
con   gli   obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto
certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare
di   produzione   e   che   sulle   confezioni  con  le  quali  viene
commercializzata la denominazione di origine protetta «La Bella della
Daunia»,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del
regolamento (CE) 510/2006».