Art. 5.
  L'organismo  «Agroqualita'  -  Societa' per la certificazione della
qualita'   nell'agroalimentare  Spa»  comunica  con  immediatezza,  e
comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di
origine  protetta  «La  Bella della Daunia» anche mediante immissione
nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi
diritto.