Art. 5. L'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.